Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22868 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21497/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SWEET & COMPANY SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 22.5.08, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 49/48/08, depositata il 29.9.2008, la CTR della Campania, confermando la sentenza della CTP di Napoli, ha accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. Sweet & Company avverso gli avvisi d’accertamento per il recupero del credito d’imposta, concesso ex lege n. 388 del 2000, ritenendo che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che aveva approvato il modello di comunicazione dei dati, secondo quanto disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, era illegittimo per la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in base ad un motivo. L’intimata non ha presentato difese.

2. Con il proposto ricorso, la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, della L. n. 289 del 2002, art. 62 e della L. n. 212 del 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sottopone il seguente quesito di diritto: dica code sta Corte se sia da ritenere illegittimo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dichiara decaduto dalle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, il contribuente che omette di presentate il modello CVS previsto dalla L. 27 dicembre 2002, art. 62, comma 1, lett. a), adducendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, come erroneamente ha giudicato la CTR, o non debba considerarsi tale decadenza legittima in ragione del chiaro disposto della L. n. 289 del 2000, art. 62, che stabilisce la presentazione di tale modello entro il 28 febbraio 2003.

3. Il motivo appare manifestamente fondato: secondo al giurisprudenza di questa Corte, (Cass. nn. 3578/2009; 16442/2009; 19127/2010) l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto modello CVS), disposizione che fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo. Deve, poi, rilevarsi che le norme della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e costituenti principi generali dell’ordinamento tributario (art. 1), oltre ad essere in alcuni casi idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di motivazione degli atti impositivi), costituiscono, altresì, criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie (anche anteriormente vigenti), per risolvere eventuali dubbi ermeneutici (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17576 del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005). Tuttavia, le norme stesse non hanno, nella gerarchla delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (tant’è che ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa e non ad opera di leggi speciali: art. 1), con la conseguenza che una norma legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, come non può, per ciò solo, essere oggetto di questione di legittimità costituzionale (non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità: cfr., proprio con riferimento all’art. 3 cit., Corte Cost., ord. n. 180 del 2007), così non può, ovviamente, essere suscettibile di disapplicazione (da ultimo, Cass. n. 8254/2009).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate memorie, nè conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa col rigetto del ricorso della contribuente;

che le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la giurisprudenza in materia si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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