Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22867 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 20/01/2017, dep.29/09/2017),  n. 22867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 102-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GESTIONI PATRIMONIALI SRL in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 408/2013 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VACCARO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Gestioni Patrimoniali in liquidazione impugnò la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle some liquidate, in base alla dichiarazione, per IRPEG e IRAP per gli anni 1998 e 1999, nonchè per IVA per l’anno 1999.

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ritenne che “le censure di cui al ricorso si erano rivelate fondate nei termini che seguono: con riferimento al primo motivo”, la liquidazione delle imposte era stata effettuata oltre il termine, con conseguente nullità della cartella di pagamento per “la verificatasi decadenza dai termini”; il motivo 3, concernente la nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, “deve ritenersi comunque fondato, con conseguente annullamento dell’impugnata cartella di pagamento; il motivo di cui al numero 6, concernente l’eccezione di illegittimità dell’impugnata cartella di pagamento per errata determinazione della pretesa tributaria, e “riguardante le somme iscritte a ruolo per interessi e sanzioni pecuniarie su tardivi versamenti IVA si rivela anch’esso fondato…”.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello nei confronti della decisione, “eccependo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè della L. n. 448 del 1997, art. 28”.

La società contribuente, costituendosi in appello eccepiva “l’inammissibilità del gravame per l’intervenuta formazione del giudicato interno formatosi sulle eccezioni di cui ai punti 3) e 6) del ricorso introduttivo, relativi, rispettivamente, alla eccepita illegittimità della cartella di pagamento per omesso invio dell’invito al pagamento, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, e per errata determinazione della pretesa tributaria, sulle quali il decidente aveva espressamente statuito e che non hanno formato oggetto di specifica impugnazione in questa sede di giudizio”.

La Commissione regionale, per quel che ancora rileva, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate sul rilevo che “la statuizione del primo decidente, che ha accolto le eccezioni prospettate dalla società ricorrente in ordine all’eccepita nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta dalla notifica di pagamento il D.P.R. n. 633 del 197, ex art. 60, comma 6, e all’illegittimità della cartella per errata determinazione della pretesa erariale, non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’appellante Agenzia delle entrate”. Ha infatti ritenuto che “su due motivi di accoglimento del ricorso di prime cure, non avendo l’Ufficio mosso alcuna censura specifica, si sia irrimediabilmente consumato il diritto di impugnazione a seguito del formarsi del giudicato interno”.

Nei confronti della decisione l’amministrazione propone ricorso per cassazione con un motivo.

La società contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELIA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sulla formazione del giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censura la sentenza perchè sarebbe fondata “sul presupposto, errato, costituito dalla pretesa statuizione della CTP in merito a due motivi di accoglimento del ricorso successivamente alla disamina della eccezione relativa alla tardività della notifica della cartella e ritenuta fondata dalla CTR, e cioè la nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta dall’invito al contraddittorio, e l’illegittimità della cartella per errata determinazione della pretesa erariale”. L’avere il giudice di primo grado comunque fatto riferimento ai motivi appena richiamati non potrebbe essere considerato elemento sufficiente per ritenere sussistente una vera e propria pronuncia dello stesso, tale da determinare la asserita formazione del giudicato in mancanza di impugnazione dell’ufficio.

Il motivo è infondato, e lo è proprio alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio presta completa adesione, richiamato dall’amministrazione, secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. sezioni unite, 20 febbraio 2007, n. 3840).

Nel caso in esame, infatti, non si è al cospetto di una decisione in rito, o declinatoria di sua giurisdizione o competenza – come postulato dal giudice della nomofilachia idonea a definire il giudizio, rispetto alla quale, avendo il giudice esercitato, e così esaurito, la propria potestas iudicandi, le ulteriori considerazioni da esso svolte sulle domande attinenti al merito si rivelano del tutto ultronee.

Qui, invero, il giudice di primo grado, dinanzi a tre domande dirette ciascuna all’annullamento della cartella impugnata, dopo aver motivatamente accolto la prima, ha esaminato ed accolto anche le successive nei termini sopra riportati: il motivo 3, concernente la nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento il D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, “deve ritenersi comunque fondato, con conseguente annullamento dell’impugnata cartella di pagamento”; il motivo di cui al numero 6, concernente l’eccezione di illegittimità dell’impugnata cartella di pagamento per errata determinazione della pretesa tributaria, e “riguardante le somme iscritte a ruolo per interessi e sanzioni pecuniarie su tardivi versamenti IVA si rivela anch’esso fondato…”.

Tali tre statuizioni della sentenza integrano, come si vede, altrettante rationes decidendi.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Collegio dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 9938/14).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 11.500 per compensi di avvocato, oltre a spese generali determinate nella misura forfetaria del 15% con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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