Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22867 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. III, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29601/2019 proposto da:

M.R., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2171/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, M.R., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 28 maggio 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che l’appello era inammissibile per violazione dell’onere di specificità imposto dall’art. 342 c.p.c., non avendo il ricorrente opposto alla motivazione della decisione di primo grado: a) “per quale motivo ritenesse ipotizzabile una persecuzione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 8, un pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, o una situazione di vulnerabilità”; b) “da quali circostanze non adeguatamente prese in considerazione dal Giudice di primo grado avrebbe potuto desumersi che R. – non un qualsiasi indeterminato cittadino bangladese – fosse concretamente esposto a un danno grave da parte di soggetti privati rispetto al quale lo Stato non gli offriva protezione”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Il ricorso è stato notificato anche alla Commissione territoriale, rimasta, anch’essa, soltanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1 e art. 348 bis c.p.c., per erronea declaratoria di inammissibilità per essersi la causa protratta oltre la prima udienza; nonchè la violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver l’appellante censurato specificamente la decisione di primo grado.

1.1. – Il motivo è fondato solo in riferimento alla doglianza che evoca la violazione dell’art. 342 c.p.c., su cui unicamente si fonda la declaratoria di inammissibilità recata dalla sentenza impugnata, risultando invece inammissibili le ulteriori censure, in quanto avulse dalla ratio decidendi della medesima sentenza.

1.1.1. – Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., SU, n. 27199/2017).

1.1.2. – Dagli atti processuali nella specie rilevanti (decisione di primo grado e atto di appello) – cui la Corte ha accesso, quale giudice del “fatto processuale”, per la natura del vizio denunciato, i cui contenuti sono riportati in ricorso e adeguatamente localizzati (cfr. pp. 3/9), risulta che l’appellante, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale richiesta (in particolare di quella sussidiaria e di quella umanitaria), ha congruamente censurato la motivazione resa dal primo giudice, insistendo, a fronte della non discussa credibilità della vicenda personale (essere fuggito dal Paese di origine perchè minacciato dagli usurai, ai quali si era rivolto per ottenere dei prestiti di denaro per far fronte ad impellenti necessità economiche della propria famiglia), sulla mancata considerazione della situazione interna del Bangladesh quanto ai livelli di protezione dell’incolumità personale, posta a rischio dalla persecuzione posta in atto nei suoi confronti e dei componenti della sua famiglia, adducendo, unitamente al fattore della giovane età, essere anche ragione di vulnerabilità soggettiva impediente il rimpatrio.

Si tratta di apparato argomentativo sufficiente a fondare una ammissibile critica alla (peraltro sintetica) decisione di primo grado, che il giudice di appello avrebbe dovuto delibare nel merito.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione di legge “per errata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria”, mentre con il terzo mezzo è prospettata violazione di legge “per mancata/insufficiente valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Bangladesh) ed errata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2.1. – Entrambi i motivi, attinenti al merito della controversia, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

3. – Va, dunque, accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perchè esamini nel fondo l’appello di M.R..

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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