Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22867 del 13/09/2019
Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20134-2017 proposto da:
GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali
Dott. C.P. e Dott. P.V.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PE.LU., PE.VI., PE.RO., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA ZAZZARA, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO
PENNACCHIA;
– controricorrente –
contro
G.G., Z.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1173/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/2/2017 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. L., R. e Pe.Vi. ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Latina n. 29/2011, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti della società Ina Assitalia s.p.a. di risarcimento del danno da mala gestio per il colposo ritardo nella corresponsione del residuo massimale di polizza giusta sentenza penale App. Roma 10/5/1994, che aveva riconosciuto in loro favore una provvisionale e condannato al risarcimento dei danni – a liquidarsi in separata sede il sig. Ca.Or. – on la predetta compagnia assicurato per la r.c.a. , proprietario dell’autocarro Renault condotto dal sig. Z.E., che aveva cagionato il sinistro stradale avvenuto ad (OMISSIS), all’esito del quale erano deceduti i loro genitori Pe.Aq. e M.M.A..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso Pe..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia completamente omesso di motivare in ordine alla ritenuta esclusione del “colpevole ritardo della compagnia nella liberazione del massimale” viceversa ravvisato sussistere dal “primo giudice”.
Lamenta essersi il giudice del gravame limitato a dichiarare “di voler applicare il principio di cui alla richiamata sentenza (rectius, massima) della Cassazione”, richiamo invero “del tutto inidoneo a chiarire le ragioni che dovrebbero giustificare il completo ribaltamento della sentenza di prime cure”, senza invero nulla dire “in merito a presupposti, ragioni e conseguenze di detta applicazione nel caso di specie”.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Nell’accogliere il gravame e conseguentemente riformare la sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mala gestio, la corte di merito si è invero limitata a meramente riportare la massima della pronunzia n. 3014 del 2016 di questa Corte.
Orbene, come dedotto dall’odierna ricorrente, la riportata motivazione non consente invero di cogliere la ratio decidendi, del tutto inidonea a consentire di apprezzare l’iter logico-giuridico dalla corte di merito seguito per addivenire alla raggiunta conclusione, in particolare sotto il profilo della colpa dell’assicuratore, dal giudice di 1 grado ritenuto nella specie invero insussistente.
A tale stregua, essa si appalesa sul punto meramente apparente, e non raggiungevi il necessario limite del minimo costituzionale al riguardo necessario (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente da ultimo Cass., 18/4/2019, n. 10813; Cass., 30/5/2019, n. 14754).
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi (il 2 motivo, con il quale la ricorrente denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito abbia completamente omesso di esaminare “tutti quegli aspetti e quelle circostanze di fatto in ragione dei quali il giudice di prime cure aveva ritenuto che, nel caso di specie, non potesse ravvisarsi alcun ritardo colpevole dell’assicuratore”; il 3 motivo, con il quale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1224,1277 e 1282 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito l’abbia erroneamente condannata “al pagamento sia della rivalutazione del massimale sino al momento di sua effettiva messa a disposizione; sia degli interessi al saggio legale da calcolarsi, per il medesimo periodo, sul massimale già rivalutato anno per anno”, laddove l'”obbligazione che grava sull’assicuratore è… notoriamente una obbligazione di valuta e non di valore, sicchè il cumulo di interessi e rivalutazione sul massimale… si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1224 e 1227 c.c.”; il 4 (condizionato) motivo, con il quale denunzia violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che, “stante la espressa e motivata richiesta degli appellanti di vedersi riconosciuti gli interessi e la rivalutazione solo a partire dalla conclusione del giudizio penale (maggio 1995), la Corte d’Appello non avrebbe potuto motu proprio retrocedere tale decorrenza di oltre 6 anni”), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019