Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22867 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 12/08/2021), n.22867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15893/2020 proposto da:

I.O.J., elettivamente domiciliato in Roma Via

Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara

Alessandro, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello proposto da I.O.J., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa il 14.1.2017 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l’opposizione interposta dal richiedente avverso il diniego al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria o ancora del permesso per motivi umanitari, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Ascoltato dalla Commissione, il richiedente aveva dichiarato di essere cittadino della (OMISSIS); di aver lasciato il Paese in seguito ad un incidente nel corso del quale, giocando a carambola, aveva colpito alla testa un uomo causandone la morte; di essere stato cercato presso la propria abitazione dal fratello del defunto il quale non credeva all’accidentalità dell’evento e aveva deciso di vendicarsi e non avendolo trovato a casa aveva ucciso suo nonno ed un cugino ed incendiato la casa.

Il richiedente ha notificato ricorso, affidato a due motivi e il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente.

Con un primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, violazione del principio di attenuazione dell’onere della prova posto a base della domanda di protezione internazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte distrettuale con motivazione non comprensibile rispettato i canoni e i criteri ermeneutici di valutazione della credibilità del ricorrente espressamente previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 senza svolgere alcuna approfondimento istruttorio in violazione dell’obbligo di cooperazione in sede di esame della domanda di protezione internazionale.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 omessa valutazione del rischio di subire in caso di rimpatrio un ” danno grave” rilevante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. a) e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver considerato quanto dedotto nell’atto di appello in ordine al timore di essere arrestato e condannato per omicidio ed imprigionato nella carceri (OMISSIS) e subire pene sproporzionate e disumane.

Il primo motivo è inammissibile.

Si premette che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018, n. 26921/2017).

Invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso.

Ciò posto, la Corte di merito ha negato si riscontrassero “atti di persecuzione o altri eventi pregiudizievoli” e ha rilevato che il ricorrente aveva offerto una narrazione della sua vicenda personale del tutto generica e comunque inidonea a fondare qualsivoglia forma di protezione non essendo riferibile a situazione di persecuzione per motivi di razza, di religione, opinioni politiche che possa ricondursi alle ragioni soggettive indicate al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e)”.

Il ricorso per cassazione non contiene indicazioni più precise quanto alla vicenda narrata dal richiedente e al timore del danno grave da lui temuto. Questa Corte non è conseguentemente posta nella condizione di apprezzare compiutamente la censura svolta, che si mostra, perciò, inammissibile.

Va qui ricordato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La Corte ha correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

In ciò valutando proprio il racconto del richiedente e ritenendo che la vicenda esposta dal ricorrente non presentava i caratteri della persecuzione, poiché non era emerso che lo stesso fosse stato vittima di comportamenti vessatori per motivi politici, etnici o religiosi, e che non era emersa prova di rischi specifici ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La Corte ha rilevato, inoltre, la genericità del racconto offerto ed ha ritenuto che non sussistevano motivi per affermare il rischio, in caso di rimpatrio, di andare incontro ad una punizione sproporzionata o crudele per un fatto che appariva di lieve entità ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n.:3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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