Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22867 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21469/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

empore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), S.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI PIER LUIGI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MINELLA Dario, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 6.5.09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. “Con sentenza n. 53/26/09, depositata il 13.5.2009, la CTR della Lombardia, accogliendo l’appello di M.A. ed S.O., ha annullato gli avvisi di accertamento per la rettifica del reddito del 1999, dovuto all’omessa indicazione della plusvalenza derivante dalla cessione di in terreno, sul presupposto che lo stesso non era edificabile. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un motivo, con cui deduce difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Gli intimati resistono con controricorso.

2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, trasmesso in via telematica, che risulta sottoscritto sia dall’Avvocato dello Stato che dal funzionario titolare dell’Ufficio ricevente (la circostanza che la copia notificata ai contribuenti non sia controfirmata dal funzionario non comporta alcuna irregolarità, cfr.

Cass. n. 12882/2010), il motivo – che nel suo contesto denuncia sia l’omessa che l’insufficiente motivazione – appare inammissibile. Il ricorso si limita ad evidenziare, a conclusione dello svolgimento dell’intero motivo, che le argomentazioni della CTR sono in parte irrilevanti, in parte apodittiche, e comunque prive del benchè minimo esame del contenuto del documento su cui poggia la motivazione di accoglimento dell’appello dei contribuenti. Ne consegue che l’onere della chiara indicazione del fatto controverso, imposto per il caso di motivazione omessa (e contraddittoria) dall’art. 366 bis c.p.c., non sembra assolto, nè risultano svolte le ragioni (ma ribaditi i vizi) per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione. Appare, dunque, carente il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) di cui all’art. 366 bis c.p.c. (la cui abrogazione, intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47, è efficace per i provvedimenti pubblicati successivamente alla data del 4 luglio 2009), che circoscriva i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SU 20603 del 2007). Il denunciato vizio difetta, peraltro, di autosufficienza: secondo la prospettazione della stessa ricorrente, il documento su cui poggia la motivazione della sentenza d’appello, nell’affermare la natura non edificatoria del terreno ceduto, consiste nella certificazione del 20.6.2006 del Comune di Besnate, documento che la ricorrente omette, tuttavia, di riprodurre per intero, 4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la ricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi l’inidoneità della parte finale del ricorso, per la sua genericità in relazione all’indicazione del fatto controverso ed alla relativa decisività, a costituire valido momento di sintesi;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento in favore degli intimati delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli intimati, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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