Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22866 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 20/01/2017, dep.29/09/2017),  n. 22866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18753-2013 proposto da:

GESTIONI PATRIMONIALI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

VACCARO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PUCCINI 10, presso lo

studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MIRMINA giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 171/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VACCARO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOAI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Gestioni Patrimoniali in liquidazione propone ricorso per cassazione con cinque motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza e la legittimità della pretesa avanzata con la cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo delle somme liquidate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sulla base delle dichiarazioni di IRPEF ed IVA per l’anno 2003.

Resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle entrate e la spa Riscossioni Sicilia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 148,156 e 160 c.p.c., e la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, la ricorrente censura la sentenza assumendo che la mancanza della relata di notifica sulla copia della cartella ricevuta comporterebbe la inesistenza ovvero la nullità – non suscettibile di sanatoria trattandosi di un atto non processuale – della notificazione stessa.

Il motivo è infondato, ove si consideri che, come in più occasioni questa Corte ha chiarito, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento che nella specie è stato prodotto – senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6395 e n. 16949 del 2014).

Del resto, come correttamente affermato dal giudice d’appello, con l’impugnazione dell’atto gli eventuali vizi della notifica sono stati sanati, alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui “in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 21865 del 2016, n. 17198 del 2017).

Col secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, critica la sentenza per avere ritenuto non necessario e prodromico l’invio del cd avviso bonario nei casi di iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatico della dichiarazione per omesso e/o tardivo versamento, consentendo al contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni prevista dall’ultima disposizione in rubrica.

Il motivo è infondato, atteso che “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici Emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2” (Cass. n. 13759 del 2016, n. 12023 del 2015).

Col terzo motivo, con riguardo alla lamentata mancata sottoscrizione dei ruolo, con conseguente illegittimità della cartella, censura la sentenza per aver affermato che l’ufficio ha l’onere di provare solo la fondatezza della pretesa erariale, mentre l’onere di provare l’illegittimità dell’atto impositivo incomberebbe sul contribuente.

Il motivo è infondato, alla luce del principio (Cass. n. 26053 del 2015) secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione”.

Col quarto motivo la contribuente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di ricorso concernenti la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, – norma a tenore della quale “la cartella di pagamento non può contenere più ruoli, mentre la cartella che oggi si impugna contiene più ruoli” – e “l’inesistenza totale della pretesa erariale, atteso che per l’anno di imposta 2003 non è dovuta alcuna imposta”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

Anche infatti a voler prescindere dalla cripticità del primo profilo di censura, nel quale si predica di un divieto non riscontrabile nella disposizione in rubrica, con la conseguente ricaduta in termini di mancanza di specificità del motivo, si osserva che, a fronte dell’estrema genericità del secondo profilo della censura, che si esaurisce nell’affermare “l’inesistenza totale della pretesa erariale, atteso che per l’anno di imposta 2003 non è dovuta alcuna imposta”, il giudice d’appello ha rilevato come l’ufficio con la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis “si sia limitato a prendere atto della dichiarazione del contribuente e a farla propria senza nulla aggiungere o modificare ipotesi nella quale non si rende necessario l’invio dell’avviso bonario, atteso che il contribuente è già a conoscenza degli omessi versamenti relativi alla dichiarazione presentate”.

Il quinto motivo, con il quale si critica il regolamento delle spese del giudice d’appello si rivela inammissibile, ove si consideri che “in materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale” (Cass. n. 19161 del 2005).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate, ed in Euro 3.000 oltre alle spese generali determinate forfetariamente nella misura del 15% in favore della spa Riscossioni Sicilia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA