Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22866 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. III, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29580/2019 proposto da:

M.N., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1249/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, M.N., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 25 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine dopo una lite violenta con lo zio e i cugini per ragioni ereditarie) narrava di una vicenda a carattere privato e “penale (danneggiamento, violazione di domicilio, rissa, lesioni personali, omicidio)”, che, peraltro, il richiedente, in sede di audizione dinanzi al Tribunale, aveva attenuato per elidere la propria colpevolezza; b) il carattere “penale” delle ammissione evidenziavano che la richiesta protezione era volta a “sottrarsi all’accertamento delle sue eventuali responsabilità”; c) non risultava, da COI aggiornate a dicembre 2017, che il rimpatrio in Bangladesh presentasse “effettivo pericolo per la sua incolumità”, non essendovi nella regione di provenienza del richiedente (Norschindi) “una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”; d) non sussistevano i presupposi per riconoscere la protezione umanitaria, in assenza di “qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Il ricorso è stato notificato anche alla Commissione territoriale, rimasta, anch’essa, soltanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per omessa pronuncia in merito alla omosessualità del ricorrente”, quale situazione determinante il pericolo di persecuzione e rappresaglie, nonchè integrante grave reato in Bangladesh, siccome dedotta con il ricorso di primo grado, ribadita in sede di audizione dinanzi al Tribunale e riproposta in sede di gravame per aver il primo giudice escluso di doverla esaminare.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, “per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”, avendo la Corte territoriale errato sia a considerare che la richiesta protezione sussidiaria era volta ad evitare le conseguenze della vicenda “penale” narrata, essendo detta protezione volta proprio ad evitare i rischi di un trattamento carcerario inumano e degradante; sia a non considerare che, a fronte della persecuzione privata dei parenti, non vi era possibilità di protezione da parte della polizia, stante l’elevato tasso di corruzione.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, “per mancata/insufficiente valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Bangladesh) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, non avendo la Corte territoriale valutato, in base a COI aggiornate, la grave situazione di criticità delle carceri in Bangladesh, tale da vulnerare i diritti fondamentali della persona, nonchè la documentazione prodotta dall’appellante circa l’integrazione in Italia.

4. – I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.

4.1. – La Corte territoriale – come risulta ex actis (richiamati in ricorso con pertinenti indicazioni e idonea localizzazione) – ha del tutto omesso di esaminare il fatto dell’orientamento sessuale del richiedente, il quale aveva allegato di essere omosessuale già con il ricorso di primo grado, ribadito tale circostanza in sede di audizione giudiziale e ripropostala con l’atto di appello, lamentandone il mancato esame da parte del Tribunale.

Si tratta di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che riveste carattere di decisività, poichè, al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato (ciò che, peraltro, costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo: Cass. n. 26969/2018), dovendo altresì essere accertata la sussistenza, in tale Paese, di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati (Cass. n. 11176/2019).

4.2. – Tale omesso esame di circostanza di fatto, discussa in giudizio e decisiva, ridonda anche sullo scrutinio dei restanti motivi di impugnazione, da accogliersi nei termini in cui il ricorrente – rispetto alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e di quella umanitaria per violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio (quale situazione di vulnerabilità oggetto di comparazione con riferimento al Paese di origine del richiedente: Cass., SU, n. 29459/2019) – insiste sulla effettiva mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle condizioni di estrema criticità dei trattamenti carcerari in Bangladesh (siccome ritenute comprovate da COI attendibili e aggiornate), adducendo che, ivi, l’omosessualità è punita come grave reato.

Pertanto, non conforme a diritto si palesa anche la motivazione con cui il giudice di appello – senza giungere ad un accertamento negativo sulla concessione dello protezione sussidiaria in ragione di una causa di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, ha, comunque, stigmatizzato il racconto del richiedente (senza, tuttavia, affermarne l’inattendibilità) in punto di timore di conseguenze penali pure rispetto alla vicenda dei violenti litigi familiari, giacchè proprio le condizioni di trattamento carcerario, ove effettivamente risultanti inumane e degradanti, verrebbero ad integrare il presupposto per la concessione della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. b).

5. – Il ricorso va, dunque, accolto nei termini sopra evidenziati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perchè, alla luce dei rilievi che precedono, proceda ad una rinnovata delibazione dell’appello di M.N..

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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