Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22866 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25103-2017 proposto da:

P.A., D.M.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO

D’AMORE, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO SCARANO,

GIUSEPPE GIALLORETO;

– ricorrente –

contro

R.A., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. FERRARI N. 11 INT.4 SC. B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

TIRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MARINELLI;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale Dott. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AURELIANA N. 2, presso lo studio dell’avvocato RENATO

GIUSEPPE VERRENGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

CARMINE MALLARDO;

ANAS SPA – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale p.t. R.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO N. 31, presso lo studio

dell’avvocato ENRICA FERRARI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RENATO MAGALDI;

– controricorrenti –

e contro

DARAG ITALIA SPA, B.E., D.T.O., D.T.T.,

D.T.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta

nella pubblica udienza del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità e in subordine rigetto del gravame;

udito l’Avvocato VINCENZO SCARANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CARMINE MALLARDO anche per delega

dell’Avvocato MARINELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 30/3/2000 R.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore R.L., B.E., D.T.O., D.T.T., D.T.G. convennero davanti al Tribunale di Isernia P.A. ed D.M.E., in qualità di eredi del defunto P.D., e la Bayerische Assicurazioni SpA per sentir accertare che P.D. era esclusivo responsabile di un sinistro occorso in data (OMISSIS) sulla SS. (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), in occasione del quale il P., sbandando e finendo nella opposta corsia di marcia, collideva violentemente con il veicolo della signora D.T.M.N., proveniente da tale corsia. A seguito di tale collisione entrambi i conducenti perdevano la vita. Gli eredi del P., nel costituirsi in giudizio, asserivano che la responsabilità del sinistro fosse imputabile ad Anas, quale ente manutentore della strada, a causa di materiali presenti sulla carreggiata e di un giunto di dilatazione non rimosso e proposero domanda riconvenzionale per sentir accertare la responsabilità del sinistro in capo alla D.T.. Il contraddittorio si costituì anche con Bayerische Assicurazioni S.p.A., Anas S.p.A. ed Ina Assitalia S.p.A. (ora Generali), evocata da R.A..

Espletata prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Isernia dichiarò cessata la materia del contendere tra gli attori e la Bayerische S.p.A. per intervenuta transazione; rigettò la domanda formulata dagli eredi P. in riconvenzionale nei confronti di Anas; dichiarò improponibile la domanda degli eredi P. nei confronti di Ina Assitalia; condannò gli eredi P. alle spese.

La Corte d’Appello di Campobasso, adita dagli eredi P., con ordinanza del 20 luglio 2013, rilevò che l’atto di citazione in appello notificato in unica copia ad B.E., D.T.O., D.T.T., era stato notificato in modo invalido ai sensi dell’art. 330 c.p.c..

nel testo vigente al momento in cui il procedimento aveva avuto inizio, dispose la rinnovazione della notifica della citazione in appello nel termine perentorio del 31/10/2013. A seguito di rinnovo della notifica con ordinanza pubblicata in data 22/8/2014 la Corte d’Appello dispose la cancellazione della causa dal ruolo, osservando che le notificazioni dell’atto di citazione in appello, essendo nel frattempo decorso il termine lungo ai sensi dell’art. 330 c.p.c., u.c., avrebbero dovuto essere fatte alla parte personalmente; che essendo nulla la notifica non era possibile assegnare un termine ulteriore nè rimettere in termini la parte; che l’art. 291 c.p.c. si applica anche in sede di appello.

Gli eredi P. provvedevano allora a riassumere il giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.c. e la Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda del ricorso in riassunzione, lo ha dichiarato inammissibile, “in quanto il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 2 e art. 307 c.p.c., comma 3, implica l’automatica estinzione del processo senza alcuna possibilità di riassunzione. Tal estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione (Cass. n. 7640/2015)”.

Avverso la sentenza P.A. ed D.M.E. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi Generali Italia S.p.A., Anas S.p.A. e R.L. e A.. Gli eredi P. hanno depositato ex art. 372 c.p.c. documentazione (riguardante la variazione della denominazione sociale della intimata Darag Italia S.p.A. già Ergo, già Bayerische mai costituita in giudizio e memoria difensiva; anche Anas ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo censurano la sentenza per violazione e o falsa applicazione dell’art. 307, commi 3 e 4 nella formulazione precedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 20091, c.p.c., anche in relazione agli artt. 291 e 359 c.p.c., nonchè di qualsiasi altra norma e principio in tema (a) di rilevabilità da parte del Giudice, dell’estinzione soltanto su eccezione sollevata dalla parte interessata e non d’ufficio, (b) e di ammissibilità della riassunzione e della riattivazione del giudizio di cui sia stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo anche nel grado di appello (art. 307 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 359 c.p.c.) con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. Con il secondo motivo denunciano violazione e o falsa applicazione dell’art. 307, commi 1, 2 e 3 nella formulazione precedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, e 359 c.p.c., anche in relazione agli artt. 291 e 181 c.p.c. egualmente nella formulazione anteriore a tale novella, nonchè di ogni altra norma e principio in tema di ammissibilità della riassunzione del giudizio di appello in ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con i due motivi i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione del giudizio opera d’ufficio, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4 e non anche su eccezione di parte, applicabile ratione temporis nel testo antecedente la novella del 2009, essendo il giudizio in uno stato di quiescenza conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo. La Corte d’Appello avrebbe errato nell’affermare che il provvedimento di cancellazione automatica esclude la possibilità di riassunzione, in quanto l’estinzione opera di diritto, anche in difetto di una relativa eccezione. A sostegno di tale tesi citano una sentenza di questa Corte (n. 10609 del 20/4/2010) secondo la quale, nel regime antecedente la novella del 2009, non è possibile assegnare all’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo il contenuto sostanziale di sentenza, di guisa che erroneamente il giudice d’appello avrebbe dichiarato inammissibile la riassunzione. Assumono anche che sarebbe errata la statuizione di impossibilità di riassunzione e l’automaticità dell’estinzione, anche in difetto di una relativa eccezione.

Infine, con il secondo motivo ribadiscono che dall’esame dell’art. 307 c.c. e dell’art. 291 c.p.c., vigenti ante novella del 2009, la sentenza avrebbe errato nell’escludere la possibilità della riassunzione.

1.1 I motivi sono inammissibili perchè privi di una ragionevole possibilità di accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di escludere che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determinata nel caso in esame dall’avvenuta notifica dell’atto al difensore e non alle parti personalmente, come imposto dall’ultimo comma dell’art. 330 c.p.c., determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione. Si veda a tal proposito la sentenza Cass., 2, n. 7460 del 14/4/2015 secondo la quale: “Il termine concesso dal giudice per l’integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere nè rinnovato, nè prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c., sicchè, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell’impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. – 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008). La pronuncia in esame ha ritenuto che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 2 e art. 307 c.p.c., comma 3, implica contemporanea e automatica estinzione del processo, senza alcuna possibilità di riassunzione. Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione (Cass. n. 7640/2015). La pronuncia è del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte sicchè essa va confermata.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. E’ possibile disporre, per giusti motivi, la compensazione delle spese. Occorre altresì disporre, a carico dei ricorrenti, il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA