Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22866 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24818/2013 proposto da:
P.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA
VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BIANCA PIANA, MICHELE IMBRAGUGLIA giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
G.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7251/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA dell’8/02/2013, depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato, Carolina Valensise difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti chiedendo la cessata materia del contendere.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore, cons. Dott. Lina Rubino, esaminati gli atti, così sinteticamente ricostruisce le vicende processuali che hanno portato alla proposizione dell’odierno ricorso:
– nel 1989 G.M. conveniva in giudizio P.P., la soc. Zero Dieci s.p.a. e il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. esercitando il diritto di riscatto agrario ad ella asseritamente spettante in relazione alla vendita da MPS a P. di alcuni beni immobili, in parte rivenduti da questi a Zero Dieci;
– il Tribunale di la Spezia accoglieva la domanda della G. limitatamente a metà della costruzione e parte del terreno;
– l’appello dei soccombenti veniva rigettato;
– la Corte di cassazione, con sentenza n. 9369 del 2003, cassava con rinvio la sentenza, ritenendo meramente apparente la motivazione;
– la G. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Genova che, con sentenza n. 260 del 2006, rigettava le domande dell’attrice;
– la G. proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza n. 7521 del 2013, rigettava definitivamente il ricorso, condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
Il P. propone ora ricorso per correzione di errore materiale, assumendo che per un mero errore materiale appunto la sentenza n. 7521/2013 di questa Corte non rechi alcun ordine al Conservatore di provvedere alla trascrizione dell’atto di citazione in appello introduttivo del giudizio di rinvio n. R.g. 1029/2004.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, non essendo ravvisabile nella pronuncia della Corte di Cassazione l’omissione emendabile con la richiesta di correzione di errore materiale, in conformità a quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 2896 del 2016.
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., doveva infatti essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass. n. 1859 del 1991; Cass. n. 12444 del 2000).
Nel giudizio di cassazione deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., ma – il che non ricorre nella specie – nelle ipotesi di estinzione per rinunzia o per inattività delle parti e a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità (v. Cass. n. 5587 del 2007; Cass. n. 13715 del 2013).
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
Con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., peraltro, il ricorrente ha comunicato che l’intimata ha richiesto ed ottenuto la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione in appello introduttivo del giudizio di rinvio, ed ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, alla corte non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, senza che sia necessaria alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Trattandosi di ricorso per la correzione di errore materiale, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016