Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22866 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20927/2009 proposto da:

ABACO INNOVAZIONE SPA (OMISSIS) – già Abaco Software

Consulting SpA in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio

dell’avvocato SANDULLI Piero, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di BARI (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 7.10.08, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Società Abaco Innovazione S.p.A., già Abaco Software Consulting S.p.A., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 67/10/08, depositata il 21 ottobre 2008, con la quale è stata confermata la declaratoria d’inammissibilità del ricorso avverso il rifiuto, opposto dall’Ufficio, di annullamento in autotutela della cartella di pagamento, del D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 36 bis, relativa alla restituzione di una somma, per indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sul presupposto che l’atto di ritiro, a carattere discrezionale, non è sindacabile in relazione a vizi originari, per essere definitivo l’atto impositivo presupposto. L’intimata non ha svolto difese.

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del combinato disposto della L. n. 488 del 2001, art. 12, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 19, sottoponendo il seguente quesito: Vero è che il diniego dell’Amministrazione finanziaria a procedere ad autotutela è impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria anche a prescindere dal fatto che sia spirato il termine per l’impugnazione dei singoli atti impositivi?. Il motivo appare manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n 7388/2007 e n. 3698/2009, hanno, rispettivamente affermato che: In tema di contenzioso tributario, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, configurando la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, comporta la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo la natura discrezionale di tali provvedimenti, in quanto l’art. 103 Cost., non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi, ferma restando la necessità di una verifica da parte del giudice tributario in ordine alla riconducibilità dell’atto impugnato alle categorie indicate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda e che in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Col secondo ed il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. e, nuovamente, dell’art. 24 Cost. nonchè dell’art. 113 Cost.

formulando, rispettivamente, i seguenti quesiti: a) Vero è che il provvedimento di diniego di autotutela, pur essendo discrezionale è impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria per violazione di legge?; b) Vero è che il diniego di autotutela è atto impugnabile per vizi originari e non solo per eventi sopravvenuti, quali leggi successive o condono, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 113 Cost.?. Il secondo motivo appare inammissibile per carenza d’interesse, in quanto la soluzione positiva non comporterebbe alcun vantaggio per la contribuente che non denuncia profili di illegittimità dell’atto di rifiuto, ma quelli dell’atto originario la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa (Cass. n. 11457/2010); il terzo motivo appare infondato, dato che la tutela giurisdizionale non è preclusa, ma, al contrario, ammessa nel rispetto, beninteso, dei termini di legge; nè la fissazione dei termini appare, in sè, contrastare con l’art. 24 Cost., poichè rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost.

ord. n. 111 del 2007).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;

che la ricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

non v’è luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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