Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22865 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 20/01/2017, dep.29/09/2017), n. 22865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14G23-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 363/2011 della COMM. TRIB. REG. della
Campania, depositata il 09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA che
ha chiesto il rigetto e deposita n. 1 cartolina di avvenuta
notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, nel giudizio introdotto da L.N. con l’impugnazione di otto intimazioni di pagamento relative a iscrizioni a ruolo di tributi liquidati, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate per gli anni dal 1998 al 2004, ne ha rigettato l’appello, sul rilievo che erano state bensì depositate in secondo grado dall’ufficio le fotocopie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento recanti le dette iscrizioni a ruolo – cartelle prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate, la cui mancata notifica era stata lamentata nel ricorso introduttivo dal contribuente -, ma che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello incontrava il limite del divieto di introdurvi domande ed eccezioni nuove, nel senso che la produzione di nuovi documenti deve necessariamente attenere ai motivi espressi dall’ufficio in primo grado. Nella specie, non risultava fosse stata fatta dall’ufficio in primo grado “alcuna eccezione circa la regolarità delle cartelle di pagamento”, conseguendone “che le prove nuove non possono essere accolte”.
Il contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e motivazione insufficiente e contraddittoria, l’amministrazione ricorrente deduce che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che le argomentazioni dell’ufficio, volte a contrastare la censura relativa alla regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni impugnate, integrassero una eccezione “nuova”, come tale vietata in appello dalla disposizione in rubrica, e conseguentemente avrebbe ritenuto inammissibile la documentazione comprovante l’avvenuta regolare notifica delle cartelle.
Il motivo è fondato, ove si consideri che, secondo il principio ripetutamente affermato, “nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico” (Cass. n. 3338 del 2011, n. 14486 del 2013).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017