Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22865 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. III, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29234/2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

– intimati –

avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, K.M., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 21 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essersi allontanato dal Paese di origine “perchè, mentre svolgeva la propria attività di pastore, veniva attaccato da gruppi armati di banditi i quali colpivano un suo amico” e, nonostante volesse abbandonare detta attività, “lo zio lo avrebbe costretto a continuare, cosicchè egli sarebbe fuggito con l’aiuto di un tuareg, per poi rifugiarsi dapprima nel Niger, poi in Libia, da dove aveva raggiunto l’Italia”) era non credibile e, comunque, la vicenda non avrebbe potuto “essere ricondotta ad una persecuzione” tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo il richiedente neppure allegato le rispettive condizioni di sussistenza; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), dovendosi escludere che in Mali, in forza delle COI più aggiornate, vi sia una “situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”; d) non sussistevano i presupposi per riconoscere la protezione umanitaria, in ragione della “scarsa credibilità delle vicenda narrata” e della “attuale situazione geo politica del Mali”, segnatamente della regione (di provenienza del richiedente), del Kayes (risultante da numerose COI, tra cui quelle tratte da Amnesty International, Human Right Watch, EASO), tali da escludere che quest’ultimo “possa essere considerato una persona vulnerabile”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Il ricorso è stato notificato anche alla Commissione territoriale, rimasta, anch’essa, soltanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per “errata valutazione sulla credibilità del ricorrente”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero come violazione del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 31579/2019).

Difatti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2020).

Il ricorrente non ha censurato in modo specifico e congruente la violazione del modulo procedimentale di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, proponendo, nella sostanza, soltanto una critica all’apprezzamento compiuto dal giudice del merito, dunque insindacabile in questa sede, giacchè non denunciato in base agli anzidetti specifici vizi.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) o c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, “per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”, avendo la Corte territoriale errato a valutare le COI dedotte in giudizio, dimostranti una situazione di grave insicurezza del Mali.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.1.1. – E’ inammissibile, anzitutto, quanto alla censura di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto essa prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda su un difetto di allegazione del richiedente in ordine alla sussistenza delle condizioni di accesso a detta forma di protezione.

Giova, infatti, rammentare che, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794/2019).

2.1.2. – E’, altresì, inammissibile quanto alla censura di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto essa si risolve in una rivalutazione dell’apprezzamento della Corte territoriale circa l’insussistenza delle condizioni di accesso a detta forma di protezione sussidiaria operato in base a COI attendibili e aggiornate e in riferimento specifico alla regione di provenienza del richiedente (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 8/12 della sentenza impugnata).

Apprezzamento, quello del giudice del merito, che si palese in armonia con il principio per cui, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, ovvero in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis: protezione speciale o in casi speciali ai sensi del D.L. n. 113 del 2018), “per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Mali) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, non avendo la Corte territoriale valutato, in base a COI aggiornate, la grave situazione di violenza indiscriminata presente in Mali, nonchè la giovane età del richiedente e la documentazione da esso prodotta circa l’integrazione in Italia.

3.1.- Il terzo motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo mancato di effettuare la necessaria valutazione comparativa siccome comprendente la situazione di integrazione del richiedente e quella oggettiva nel Paese di origine, tale da doversi escludere, in loco, un vulnus al nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona, oltre ad aver fornito una motivazione apparente in punto di vulnerabilità del richiedente medesimo.

4. – Va, dunque, accolto il terzo motivo di ricorso; ricorso che deve, invece, essere rigettato nel resto.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel delibare, la domanda di protezione umanitaria, dovrà attenersi al principio innanzi enunciato.

Il giudice di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo e rigetta nel resto il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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