Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22865 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18003-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MARINA PETROLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO NEGRO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di MODENA, in persona del suo Presidente, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCI che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

dell’8/01/2015, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega avvocato Marco Vincenti)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. G.P. il 18.12.1999 rimase vittima d’un sinistro stradale, allorchè il veicolo su cui viaggiava finì fuori strada a causa d’una lastra di ghiaccio.

Per ottenere il risarcimento dei danni causati dal sinistro la vittima convenne dinanzi al Tribunale di Modena la Provincia di Modena, invocandone la responsabilità quale ente proprietario della strada.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo insussistente la colpa della provincia.

La Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame di G.P.. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da G.P.

2. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione, consistito nel fatto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto dimostrata la sussistenza del caso fortuito, in assenza di allegazione e di prova di esso da parte della provincia.

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in frazione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194).

Nel caso di specie, la sussistenza del caso fortuito quale circostanza idonea ad escludere la responsabilità civile non è ovviamente una eccezione in senso stretto, e dunque poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.

3. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente propone plurime censure, così riassumibili:

(a) la Corte d’appello ha erroneamente ravvisato la colpa della vittima in una condotta inesigibile all’epoca dei fatti (ovvero il non avere montato sul proprio veicolo gomme da neve, nel (OMISSIS) non ancora in commercio);

(b) la Corte d’appello ha malamente valutato le prove raccolte, svalutando quelle dedotte dalla vittima e dando credito a quelle prodotte dall’amministrazione;

(c) la Corte d’appello ha capovolto il riparto dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2051 c.c., esigendo dalla vittima la prova “della propria non responsabilità”;

3.1. Il motivo è inammissibile in tutti i profili in cui si articola.

Quanto al profilo sub (a), esso è irrilevante, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto sussistere una colpa della vittima per non avere impiegato, su una strada che l’avrebbe richiesto, “gomme termiche o catene”. L’uso della disgiuntiva “o” comporta che, anche a ritenere improprio – ma sarebbe accertamento di merito – il riferimento alle “gomme termiche”, la motivazione resterebbe comunque validamente sorretta dal riferimento al mancato uso di catene da neve.

3.2. Quanto al profilo sub (b), esso è inammissibile poichè sotto le vesti della violazione di legge vi si censura in realtà il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove: censura, come noto, non prospettabile in questa sede.

3.3. Quanto al profilo sub (c), infine, esso è infondato. La Corte d’appello non ha infatti addossato all’attrice la prova della propria incolpevolezza. Ha, più semplicemente, ritenuto provata ex actis la condotta colposa della vittima, consistita nel non avere prestato attenzione alla segnaletica, non avere previsto un pericolo prevedibile, e non avere montato catene da neve.

4. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel trascurare di considerare che, quand’anche la vittima avesse tenuto una condotta colposa, questa sarebbe stata al più una concausa del danno, ex art. 1227 c.c., ma non la causa esclusiva.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile. La ricorrente infatti non censura in iure l’applicazione dell’art. 1227 c.c.(ovvero la violazione dei criteri ivi stabiliti per valutare l’entità del concorso di colpa della vittima dell’illecito), ma sollecita da questa Corte un vero e proprio accertamento di fatto, cioè stabilire se la colpa della vittima sia stata esclusiva o meno.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Nella memoria depositata dalla ricorrente si torna ad insistere sul fatto che:

(a) la colpa della pubblica amministrazione, per i danni causati da beni di sua proprietà, si presume ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

(b) l’esistenza del caso fortuito non poteva essere rilevata d’ufficio, ma doveva essere eccepita dalla provincia convenuta.

La prima di tali affermazioni tuttavia non è pertinente, la seconda è giuridicamente non corretta.

Non è pertinente la prima, perchè la Corte d’appello non ha affatto invertito l’onere della prova: ha semplicemente ritenuto che la Provincia avesse vinto la presunzione posta a suo carico) dall’art. 2051 c.c. dimostrando la colpa della vittima, il quale come noto costituisce una delle ipotesi di caso fortuito (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007, Rv. 594374).

Non è corretta la seconda, giacchè nel nostro ordinamento processuale la regola è quella della rilevabilità d’ufficio, e solo nei casi espressamente previsti dalla legge le eccezioni non possono essere esaminate, se sia mancata l’iniziativa di parte: principio, quest’ultimo, ribadito per ben due volte dalle Sezioni Unite di questa Corte (dapprima da Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 515986, e quindi da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194).

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna G.P. alla rifusione in favore di Provincia di Modena delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.900, di cui 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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