Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22865 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20133/2009 proposto da:

P.T. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS) in proprio e nella qualità di rappresentante

legale della Ferrucci Luigi & C. Sas, elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato

NARDI Massimo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSICO LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA dell’11.11.08,

depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Arturo Benigni (per delega avv.

Massimo Nardi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 289/27/08, depositata il 26 novembre 2008, la CTR della Puglia, Sez. distaccata di Foggia ha confermato la decisione di parziale accoglimento del ricorso proposto da P.T. e da P.L., quest’ultimo anche quale legale rappresentante della Perrucci Luigi & C. Sas, avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRPEG, IVA, ed IRAP per gli anni 1996-1998, sul rilievo che i contribuenti non avevano provato che gli scarti di lavorazione, ed i conseguenti abbattimenti dei corrispettivi, ci fossero stati nella società accertata. I contribuenti ricorrono per la cassazione di tale sentenza. L’intimata resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR motivato in ordine all’esercizio del suo potere-dovere di ordinare all’Ufficio l’esibizione di un avviso d’accertamento a carico di un’altra società, operante nel medesimo settore – pasticceria e gelateria – ed avente caratteristiche omogenee, onde appurare la perdita delle materie prime. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 210 c.p.c., così come interpretati dalla Corte Cost. – con la sentenza n. 109 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, formulando il seguente quesito di diritto dica la Corte se è affetta da nullità per violazione delle regole istruttorie, in particolare dell’art. 210 c.p.c., la sentenza del giudice d’appello che sia stata emessa senza aver acquisito un documento necessario in possesso esclusivamente di una sola parte del processo ed in presenza di apposita richiesta avanzata dall’altra parte del processo e senza che la parte, in possesso di quel documento ne abbia mai contestato la rilevanza ai fini del decidere.

3. Il primo motivo appare inammissibile, in quanto non individua quale sia il fatto controverso e decisivo, in relazione al quale sussisterebbe la carenza di motivazione, omette l’esposizione del doveroso momento di sintesi, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e si traduce, in sostanza, nella denuncia un vizio di motivazione in diritto, in sè, irrilevante. Al quesito sotteso nel motivo va data risposta negativa: questa Corte ha affermato (da ultimo, Cass. n. 23120/2010) che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione, al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, non essendo sindacabile il mancato esercizio di tale potere, neppure, sotto il profilo del difetto di motivazione.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che i ricorrenti hanno depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo aggiungersi che sull’istanza di parte volta a disporre l’ordine di esibizione, la sentenza ha implicitamente e congruamente risposto, laddove ha ritenuto il mezzo istruttorio irrilevante, in considerazione delle possibili variabili tra la situazione dei ricorrenti e quella dell’altra società accertata;

ritenuto che, pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore dell’intimata, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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