Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22864 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19026/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI 212, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTI ILARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato APOLLONIO

Marcello, giusta a procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI LECCE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 184/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di LECCE del 22.5.08, depositata

il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Con sentenza n. 184/23/08, depositata il 12.6.2008, la CTR della Puglia ha confermato la statuizione di rigetto del ricorso proposto da M.A. avverso l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno 1998, ritenendo che le movimentazioni di capitali e gli investimenti immobiliari non risultavano giustificate dai redditi dichiarati dal contribuente, che non aveva dimostrato la tesi difensiva, secondo la quale aveva, solo, gestito denaro di suoi familiari.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il M., sulla scorta di due motivi – non corredati dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., con atto notificato il 30.7.2009 all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, mediante consegna a mani dell’impiegato addetto. L’intimata non ha presentato difese.

3. Il ricorso appare inammissibile, essendo stato proposto dopo il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., richiamato, per il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non v’è luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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