Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22863 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 20/01/2017, dep.29/09/2017),  n. 22863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6147-2012 proposto da:

GESTIONI PATRIMONIALI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore

e legale rappresentato pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende con procura speciale

del Not. Dott. B.A. in SIRACUSA rep. n. 116513 del

20/02/2012;

– ricorrenti –

contro

SERIT SICILIA SPA in persona del Presidente del C.d.A., domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO MIRONE

giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIDOLFI in sostituzione

dell’Avvocato TINELLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Gestioni Patrimoniali in liquidazione propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, accogliendo l’appello incidentale dell’agente della riscossione Serit Sicilia spa, nel giudizio promosso con l’impugnazione della cartella di pagamento relativa alla liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, delle somme dovute a seguito di adesione alle definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, in riforma della decisione di primo grado – che aveva accolto nel merito il ricorso, ha rimesso la causa al primo giudice perchè consentisse la chiamata in causa dell’ente impositore, Agenzia delle entrate.

L’agente della riscossione, assumendo di essere estraneo alle vicende relative alla formazione dei ruoli ed al merito della pretesa tributaria, riguardanti l’ente impositore, aveva infatti dichiarato di volerlo chiamare in causa, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, chiedendo la fissazione di una nuova prima udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., per assicurare al terzo la possibilità di costituirsi in giudizio nei termini di legge.

Con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto che la CTP avesse errato nel non concedere lo spostamento della prima udienza richiesto dal concessionario, “ben consapevole che non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario, ma in ipotesi di litisconsorzio facoltativo”.

La Serit Sicilia spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso, denunciando la violazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, u.c., e art. 269 c.p.c., assume che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo sarebbe del tutto discrezionale.

Col secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1; e art. 354 c.p.c., deduce l’insussistenza delle condizioni prescritte dalla prima disposizione in rubrica per la rimessione al primo giudice, riferite ai soli casi in cui l’integrazione del contraddittorio sia doverosa.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo, atteso che il momento che rileva è quello in cui l’atto viene affidato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, nella specie il 3 marzo 2012, e quindi entro il termine di un anno e quarantasei giorni, spirante il successivo 4 marzo.

Quanto al merito, il ricorso è fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo” (Cass. n. 1112 e n. 9570 del 2015, n. 7406 del 2014).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in differente composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la rinvia, anche per le spese, alla Commissione della Sicilia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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