Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22863 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6216-2018 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Barbieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2365/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

C.A.M. intimava lo sfratto per morosità a G.A. in relazione a un contratto di locazione commerciale immobiliare stipulato nel 2001;

G.A. si opponeva contestando il preteso importo del canone, ed eccependo la nullità della clausola di aggiornamento ISTAT perchè in violazione della L. n. 392 del 1978, art. 32, essendo riferita a un indice del 100% ed essendo automatica anzichè subordinata alla specifica richiesta della locatrice;

all’esito del mutamento del rito la locatrice, contrastata dal conduttore, deduceva che il contratto aveva previsto una minor somma del rateo per i primi sei anni, in modo da compensare una ricezione anticipata dell’indennità di avviamento commerciale, e ciò spiegava, in uno agli aggiornamenti ISTAT, la mora che legittimava la richiesta di risoluzione negoziale, la quale, a sua volta, giustificava l’esclusione della spettanza della stessa indennità;

il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione condannando l’intimato al pagamento delle somme conseguentemente dovute, oltre che al rilascio;

la Corte di appello, adita da G., riformava la decisione, osservando che:

– la locatrice, nell’intimazione di sfratto, aveva fondato la sua domanda sull’inadempimento relativo al trimestre da luglio a settembre 2012, con canone di Euro 1,175,97 da maggiorare secondo l’indice ISTAT, oltre che sul limitato importo di 636,14 Euro a titolo di minor versato relativo ai due trimestri precedenti;

– a seguito di mutamento del rito il giudice di prime cure aveva dichiarato tardive le diverse domande introdotte, senza che vi fosse stato appello incidentale sul punto, per poi però statuire la condanna al pagamento delle differenze tra il canone preteso dalla locatrice e quello invocato dal conduttore, a partire dalla seconda scadenza contrattuale del 31 dicembre 2006, termine di primo periodo esennale;

– lo stesso giudice di prima istanza aveva al contempo omesso di pronunciarsi sul preteso inadempimento relativo al trimestre da luglio a settembre 2012, anche in tal caso senza risultasse appello incidentale;

– ne derivava una pronuncia “ultra petita”, “parte qua”, del giudice di primo grado, e sul punto andava accolto l’appello;

– il gravame doveva essere avallato anche in punto di determinazione dell’importo del canone dovuto, poichè la scrittura contrattuale era contraddittoria, prevedendo, all’art. 3, un canone di 2 milioni di vecchie lire mensili, e all’art. 5, un canone di 164 milioni annui da cui scomputare 47 milioni per i primi sei anni a titolo d’indennità di avviamento, per un residuo di 117 milioni di vecchie lire annui, cifre non corrispondenti, nè l’una nè l’altra, ai 144 milioni per anno che avrebbero dovuto essere la risultante del rateo di 2 milioni di vecchie lire per mese, al netto dell’aggiornamento ISTAT;

– ne derivava la necessità di ricostruire più complessivamente la volontà delle parti, e questa doveva concludersi fosse stata nel senso di pattuire un canone base di 2 milioni di lire mensili, posto che la pattuizione iniziale del contratto era confermata dalla costanza dei plurimi pagamenti senza contestazioni, e dalle ammissioni effettuate dalla locatrice in altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo rapporto locatizio;

– con l’ulteriore conseguenza che doveva escludersi l’inadempimento protestato con l’intimazione di sfratto, poichè da una parte vi era stata omessa pronuncia sulla pretesa mora del trimestre da luglio a settembre 2012, senza censura in seconde cure, dall’altra residuava una pretesa di mora infondata poichè basata, per periodi precedenti, sull’assunto di un canone maggiore rispetto a quello che doveva considerarsi pattuito, restando così e infine assorbite le altre questioni;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.A.M. articolando due motivi;

resiste con controricorso G.A..

Diritto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di scioglimento negoziale per clausola risolutiva espressa inerente al tempo di versamento dei canoni, stabilito nel giorno 5 del mese, e reiteratamente violato dal conduttore;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del contratto di locazione, in uno al vizio di motivazione e all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe errato in fatto nella valutazione dei documenti prodotti e nella conseguente ricostruzione dell’importo del canone locatizio, atteso che, per un verso, il rateo indicato non teneva conto degli incrementi ISTAT, per altro verso non corrispondeva a quanto in più versato dallo stesso conduttore, per altro verso ancora non teneva conto della detrazione pattuita in relazione all’indennità di avviamento commerciale, riguardo alla quale non era stata data alcuna spiegazione.

RILEVATO IN DIRITTO Che:

il primo motivo è inammissibile;

non viene riportato il contenuto della domanda che sarebbe stata, ad avviso della deducente, non (o non solo) di risoluzione per mancato pagamento di specifiche mensilità, ma, come anticipato, di scioglimento contrattuale per clausola risolutiva espressa (v. in particolare a pag. 16 rig. 21 del ricorso);

questa Corte ha chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto di processuale medesimo, ma deve riportarne compiutamente il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa errata valutazione ovvero obliterazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

peraltro, nel caso di specie la carenza è tanto più rilevante in quanto la Corte di appello ha qualificato la domanda come richiesta di risoluzione per mancato versamento dei ratei riferiti a specifiche mensilità, osservando che:

a) vi era stata al riguardo omessa pronuncia senza appello incidentale e conseguente giudicato interno (pag. 13 della sentenza);

b) la residua mora pretesa con l’atto introduttivo per il pagamento della minor somma di soli 636,14 Euro, relativa ai due trimestri precedenti, si fondava sulla lettura dell’art. 5 del contratto;

e la difesa della deducente, invece, così profilando altre tre ragioni d’inammissibilità:

1) non si è misurata idoneamente con questa ragione decisoria, posto che lamenta (in chiave di omessa pronuncia) il ritardo, oggetto dell’affermata clausola risolutiva espressa, quanto a mensilità in parte corrispondenti (per quanto è possibile capire atteso che neppure si esplicita l’anno di riferimento) a quelle rientrate nella preclusione “pro iudicato” (pag. 17 del ricorso);

2) non riproduce compiutamente la pretesa clausola risolutiva espressa del contratto (riportata solo parzialmente in narrativa, a pag. 8 del ricorso), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, impedendo di vagliare adeguatamente anche la potenziale decisività della censura che svolge (cfr., Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693, Cass., 11/04/2012, n. 5729);

3) non riproduce, ai medesimi fini, nè specifica, quali sarebbero le ricevute – menzionate a pag. 15 del ricorso, senza chiarire se si tratti della medesima e mera enumerazione di quelle alla precedente pag. 6 – che avrebbero attestato il (contestato) ritardo dirimente nell’adempimento, quando sarebbero state prodotte e dove sarebbero rinvenibili nell’incarto processuale, così permetterne la verifica: infatti, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora la parte ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli idoneamente nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerènte alla documentazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne (nel ricorso) la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., 20/11/2017, n. 27475);

il secondo motivo è inammissibile;

anche in questo caso la censura non si misura con la ragione decisoria, e finisce per risolversi in una richiesta di rilettura istruttoria, eccedente il perimetro del giudizio di legittimità;

la Corte territoriale, come visto, ha rilevato un contrasto tra due disposizioni pattizie – non riprodotte compiutamente – nel senso che se il canone fosse stato di 2 milioni di vecchie lire per mese, come ex art. 3 della scrittura, annualmente l’importo avrebbe dovuto essere di 144 milioni per anno, non corrispondenti nè ai 164 milioni al lordo dell’indennità di avviamento, nè ai 117 milioni, sempre di vecchie lire, al netto della stessa;

la deducente non spiega, con completa ricostruzione, perchè questa contraddizione non sussisterebbe, mentre afferma che la Corte di appello non avrebbe chiarito come sarebbe stata regolata la previsione dell’anticipazione dell’indennità di avviamento, laddove, invece, il Collegio di merito ha escluso di potersi riferire, per ricostruire la volontà delle parti, all’art. 5 del contratto che l’avrebbe stabilita;

la medesima censura afferma poi che la parte conduttrice avrebbe pagato dal 2007 somme maggiori rispetto ai 2 milioni di vecchie lire (pag. 19 del ricorso), senza nè spiegare quali sarebbero stati i riscontri istruttori di tanto, nè in cosa questo non collimerebbe con quanto affermato nella sentenza impugnata, ovvero che i 2 milioni di lire si sarebbero incrementati nel tempo, e dunque a far data dal 2001, secondo gli indici ISTAT;

in altri termini, il tutto si traduce nella richiesta di riesame del merito, in questo caso della volontà pattizia, prospettando incongruamente errori di calcolo e non errori ermeneutici negli stretti e non esaminati limiti in cui questi sono deducibili davanti a questa Corte (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987);

spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 1.400,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Barbieri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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