Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22863 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10583-2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante di Unipol

Assicurazioni Spa, Compagnia di Assicurazioni di Milano Spa,

Premafin Finanziaria, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIA IACOPINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che la

rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Roberto Collina

di Milano del 6/09/2016, rep. n. 44193 allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 324/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14/01/2015, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Claudia Iacopino difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Pierluigi Lucattoni difensore della resistente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. B.L. convenne dinani al Tribunale di Milano la Milano Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai s.p.a.), esponendo di avere stipulato con la convenuta una assicurazione contro il furto dell’autocarro marca Renault, attrezzato ad “autonegozo”,- che il mezzo era stato sottratto, e che la UnipolSai aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo. Chiese perciò la condanna al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

2. Con sentenza 22.8.2011 n. 10671 il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Milano con sentenza 21.1.2015 n. 324 accolse il gravame dell’assicurata, e condannò la UnipolSai al pagamento di Euro 70.650, oltre accessori.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai, con ricorso fondato su due motivi.

4. Col primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto controverso. Deduce, in sostanza, che la corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove offerte dall’attrice.

Il motivo è manifestamente inammissibile: esso infatti non solo non lamenta l’omesso esame d’alcun “fatto”; non solo è incoerente con le modalità attraverso cui va denunciato l’omesso esame del fatto controverso, stabilite dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 8053 del 2014), ma soprattutto esige da questa Corte inammissibilmente una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

5. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta (nella sostanza) l’error in procedendo, consistito nell’avere la Corte d’appello utilizzato, ai fini del decidere, documenti inammissibilmente prodotti dall’assicurata solo in grado di appello.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

E’ vero che la Corte d’appello ha utilizzato ai fini del decidere documenti pacificamente prodotti in grado di appello (all.ti 5 e 6 all’atto d’appello), sena affrontare minimamente il problema della loro ammissibilità: così violando il precetto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice del gravame ha l’obbligo di “motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione documentale a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi” (Sez. 1, Sentenza n. 17341 del 31/08/2013, Rv. 636643).

Tuttavia la violazione dell’art. 345 c.p.c. consistita nell’esame di prove inammissibile, in tanto può condurre alla cassazione con rinvio della sentenza d’appello, in quanto sia dedotto o risulti che, se quei documenti non fossero stati utilizzati, l’esito del giudizio d’appello sarebbe stato diverso.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione di accoglimento del gravame sulla base di numerose fonti di prova, testimoniali e documentali, all’interno delle quali i due soli documenti (nn. 5 e 6) prodotti in grado di appello dell’appellante non sembrano avere giocato un ruolo decisivo. Pertanto, quand’anche si escludesse dal novero delle prove quei due documenti, la motivazione adottata dalla Corte d’appello non ne verrebbe travolta.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Con la propria memoria la UnipolSai precisa, in relazione al primo motivo di ricorso, di non avere affatto voluto, attraverso esso, censurare la valutazione delle prove, ma solo denunciare l’omesso esame, da parte del giudice di merito, del “fatto storico” rappresentato dall’effettivo acquisto da parte dell’assicurata del veicolo oggetto di furto.

Ma questa deduzione corrobora e rafforza il giudizio di inammissibilità formulato nella relazione.

Quel “fatto storico”, infatti, il giudice di merito lo esaminò eccome: tanto è vero che la ricorrente si duole del fatto che sia stato ritenuto dimostrato. Ma le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice diletto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, la UnipolSai censura proprio l’omesso esame di elementi istruttori: di qui l’inammissibilità del ricorso.

5. In merito al secondo motivo di ricorso, con la memoria ex art. 380 c.p.c. la parte ricorrente ribadisce che:

(a) i documenti prodotti dall’assicurata in grado di appello erano nella sua disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio, sicchè potevano essere prodotti in primo grado;

(b) quei documenti erano “idonei a sovvertire il giudizio di primo grado”, ed erano quindi decisivi.

Tali deduzioni non appaiono pertinenti tuttavia nè rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, nè rispetto ai rilievi svolti nella relazione preliminare.

La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto esistente il fatto torico dedotto dall’assicurata in base:

(a) alle prove testimoniali, reputate veridiche con giudizio non sindacabile in questa sede (p. 2 della sentenza impugnata);

(b) ai documenti depositati in primo grado (ibidem, p. 3, terzo capoverso).

Ad abundantiam, la Corte ha poi soggiunto che l’assicurata aveva “inoltre” prodotto i documenti di cui l’odierna ricorrente lamenta la tardività.

Ma come rende palese la sintassi della sentenza impugnata e l’impiego della congiunzione “inoltre” (la quale esprime il concetto di “in aggiunta”, “per di più, “a fortiori”), nella sentenza impugnata quei documenti sono stati esaminati e valutati allo scopo di corroborare gli altri elementi di prova, e non quali uniche prove fondanti la pretesa attorca.

Di qui l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento non basterebbe a travolgere la sentenza impugnata: l’impianto motivazionale di questa resterebbe infatti comunque ancorato ad altri e non insufficienti argomenti.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

7. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna UnipolSai s.p.a. alla rifusione in favore di B.L. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di UnipolSai s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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