Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22863 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22243/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.A. (OMISSIS) in proprio e nella

qualità di liquidatore della società ESIT SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LABICANA 92, presso lo Studio CROCETTA –

TESTA, rappresentata e difesa dagli avvocati FUSCO SILVIO, TESTA

GIANFRANCO, giusta procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 25.6.08,

depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gianfranco Testa che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“l. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 510/39/2008, che ha accolto l’appello proposto da R.M.A. avverso la decisione della commissione tributaria provinciale della stessa città, la quale aveva invece respinto un ricorso della predetta R. contro una cartella di pagamento per Iva attinente all’anno 1996. Dalla sentenza risulta avere la commissione regionale ritenuto l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto con le seguenti motivazioni: in quanto (a) “la notifica alla Esit in verità reca firma non leggibile di soggetto qualificatosi come impiegato della società che, alla data della notifica, era però cessata”; (b) tale V.C., destinatario di altra notifica, “risultava deceduto da oltre sei anni”; (c) “parimenti irregolare è la notifica alla sig.ra R.A., nella qualità di liquidatore della Esit s.r.l., in quanto recante firma non leggibile di persona qualificatasi come familiare convivente (cognata) che, alla luce della documentazione in atti, non risulta però appartenere al nucleo familiare”.

L’agenzia articola quattro motivi di doglianza, cui l’intimata resiste con controricorso.

2. – Per quanto non direttamente emergente dalla sentenza impugnata, può darsi per pacifico, siccome concordemente riferito nel ricorso e nel controricorso: (a) che la cartella attenne a un debito Iva della società Esit s.r.l., della quale la R. fu liquidatore; (b) che la società venne cancellata dal registro delle imprese nell’anno 1999; (e) che la R. propose comunque ricorso avverso la cartella “in proprio e nella qualità di liquidatore della società”.

Notasi che nei ridetti termini la medesima R. è stata evocata, e si è costituita, in questa sede.

3. – L’agenzia delle entrate affida il ricorso a sei censure.

Preliminarmente rispetto alle quali appare peraltro doversi pronunciare la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c..

Tanto per le seguenti ragioni:

(a) come sopra già evidenziato, emerge dalle (in tal senso comuni) asserzioni delle parti che la cartella attenne a un debito tributario della società di capitali. Donde avrebbe innanzi tutto dovuto essere dichiarato – e il vizio è rilevabile d’ufficio non essendosi formato alcun giudicato sul punto – il difetto di legittimazione attiva della R. in proprio;

(b) eguale difetto di legittimazione avrebbe dovuto essere dichiarato, peraltro, anche per l’impugnazione originariamente proposta dalla predetta R. nella qualità di liquidatore.

Difatti dalla ritenuta tempestività del ricorso in primo grado (che reca la data del 5.7.2005) devesi inferire che la cartella venne notificata alla R., quale liquidatore della società, nel corso del medesimo anno 2005. Ma è pacifico – perchè ne danno atto entrambe le parti – che la s.r.l. Esit, della cui obbligazione si tratta, venne cancellata dal registro delle imprese in data 2.3.1999.

Con conseguente estinzione della società, per quanto differita al 1.1.2004, e cessazione consequenziale di ogni potere di rappresentanza del liquidatore. Devesi in tal senso seguire l’insegnamento di sez. un. n. 4060/2010, stando al quale la cancellazione determina in ogni caso automaticamente l’estinzione della società quanto meno a far data dal 1 gennaio 2 004, con l’effetto di cui all’art. 2495 c.c.. Invero “In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data” (così sez. un. n. 4060/2010 cit.).

Consegue che la pretesa creditoria di cui alla cartella non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento già estinto ai sensi dell’art. 2495 c.c.. E la causa, anche sul versante del potere rappresentativo della R. rispetto a società ormai definitivamente estinta (oltre che dell’interesse a proporre impugnazione avverso un atto comunque insuscettibile di alcun effetto, a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente), avrebbe dovuto ritenersi insuscettibile di proposizione.

L’accertamento del difetto di legitimatio ad causarti, secondo giurisprudenza costante, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 14266/2006; n. 2517/2000)”;

che il collegio interamente condivide le considerazioni svolte nella relazione, in base all’osservazione che, in esito alla riforma del diritto delle società, non è più dubitabile che la cancellazione dal registro delle imprese produca l’effetto (costitutivo) della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione;

che è connaturato all’effetto estintivo il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495 c.c., comma 2), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l’amministrazione erariale), e ferma restando l’eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo;

– che pertanto – con la precisazione già dalla relazione desumibile che la cartella a suo tempo emessa è priva di efficacia (e giuridicamente irrilevante) “a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente” – devesi qui d’ufficio provvedere, in applicazione del sopra esposto principio di diritto, alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta,- trattasi invero di un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito;

– che l’esame dei motivi di ricorso resta assorbito;

– che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara che la causa non poteva essere proposta; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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