Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22861 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 29/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.29/09/2017),  n. 22861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21722-2016 proposto da:

AGRINOVA II S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

SPADAFORA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DORA 2, presso lo studio dell’avvocato SONIA CAPOBIANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PETTERNELLA;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2313/2012 del TRIBUNALE di ROVIGO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, il quale conclude affinchè la Suprema Corte voglia

dichiarare inammissibile il proposto regolamento preventivo di

giurisdizione.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per quanto di stretto interesse con il proposto regolamento di giurisdizione Agrinova II S.r.l. deduceva di essersi opposta al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contestando sin da subito la giurisdizione del Tribunale di Rovigo a favore del collegio arbitrale giusta clausola compromissoria n. 16 del contratto di somministrazione stipulato il 7 giugno 2005 dalla sua dante causa. Contratto da ritenersi certamente opponibile alla procedura – che non l’aveva disconosciuto ai sensi dell’art. 214 c.p.c., comma 2, – e avente data certa sia con riferimento alla morte del legale rappresentante della ridetta dante causa avvenuta il 2 febbraio 2008 e sia con riferimento alla ricognizione di debito inter partes che richiamava espressamente il ridetto contratto del 7 giugno 2005.

2. Il Fallimento resisteva con controricorso.

3. Il giorno fissato per l’adunanza camerale le parti congiuntamente depositavano “richiesta di rinvio dell’udienza al fine di poter formalizzare le trattative in corso”. La quale richiesta – come noto – non vincola in alcun modo queste Sezioni Unite che pertanto provvederanno a decidere anche considerando che la pronuncia non ostacolerà in alcun modo la definizione transattiva della controversia avente ad oggetto la rammentata opposizione all’ingiunzione.

4. Il ricorso – seguendo la ragione più liquida (Cass. sez. lav. n. 17214 del 2016; Cass. sez. 6^ n. 12002 del 2014) – è inammissibile perchè l’eccezione di arbitrato coinvolge una questione di competenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria come fatto palese dalle odierne disposizioni per es. quella di cui all’art. 819 ter c.p.c. (Cass. sez. un. n. 24153 del 2013; Cass. sez. 6^ n. 1101 del 2016; Cass. sez. 6^ n. 22748 del 2015).

4. Tenuto conto della complessiva vicenda processuale – oltrechè del recente consolidarsi della richiamata giurisprudenza – compensa integralmente le spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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