Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22861 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8538-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIAGRAZIA CARDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROURAMA ASSICURAZIONI SPA, F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 748/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.G. ha impugnato per cassazione la sentenza (23.2.2015 n. 748) con cui il Tribunale di Catania, confermando la senternza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno causato – secondo la prospettazione attorea – da un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità dei convenuti.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a responsabilità del conducente il veicolo dell’attore, per avere improvvisamente aperto lo sportello del mezzo proprio in concomitanza del sopraggiungere di altro veicolo, provocando l’urto.

Deduce che il Tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione malamente valutando le prove raccolte nel corso dell’istruttoria.

3. Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice detto difetto di “sufficiena” della motivazione (Sez U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le riusultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente sollecita da questa corte proprio quel tipo di giudizio inibito dalla pronuncia appena ricordata, ovvero un controllo sul modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.

4. Si propone pertanto la dichiara filone dl inammissibilità del ricorso”.

2. La parte ricorrente, non ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefesio degli intimati.

5. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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