Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22861 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22915/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 18/12/08, depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania, con sentenza dep. il 14/01/2009 ha, rigettando l’appello dell’Agenzia, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di F.G. avverso la cartella di pagamento Iva, Irpef e Irap 1998.

La CTR ha ritenuto che l’Ufficio non poteva emettere la cartella senza prima pronunziarsi sulla validità del condono tombale effettuato dal contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi corredati da quesiti, il Ministero dell’Economia e delle finanze l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione di legge, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e L. n. 289 del 2002, art. 9.

Il contribuente non ha resistito.

Preliminarmente, per la nota giurisprudenza, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso del Ministero e le relative spese possono giustamente compensarsi per la necessità dell’intervento delle SS.UU. sulla questione.

Nel merito del ricorso dell’Agenzia, risulta dalla sentenza che il contribuente ebbe a presentare il 9/06/2003 istanza di condono tombale e l’Ufficio ebbe notificare il 22/09/2003 avviso di accertamento per l’anno 1998, avverso il quale il contribuente si limitò a presentare istanza di annullamento in autotutela.

E’ pertanto palesemente fondato il primo motivo del ricorso dell’Agenzia non avendo il contribuente impugnato la cartella per vizi propri, essendo divenuto definitivo l’accertamento, a norma dell’art. 19 comma 3 predetto.

Questa Corte (Cass. n. 4232/2006) ha invero ritenuto, in caso analogo, che in tema di condono tributario, l’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria in pendenza del termine per la presentazione dell’istanza di definizione, non può dirsi inesistente perchè non si configura come atto non inquadrabile in alcun parametro normativo ovvero proveniente da soggetto, fin dall’origine,assolutamente privo del potere dei emanarlo; esso è tutt’al più atto illegittimo, e come tale suscettibile di acquisire il carattere della definitività, se non tempestivamente impugnato.

Nè è richiamabile la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4415/2008) che afferma che la cartella esattoriale emessa dopo la presentazione dell’istanza di condono rappresenta un sostanziale diniego avverso tale istanza, e come tale è impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (cfr. Cass. 1557/2007) in quanto, nel caso in esame non sarebbe il primo atto che manifesta il diniego del condono essendovi stato già l’avviso di accertamento di cui sopra, non impugnato.

Assorbito è il secondo motivo con cui l’Ufficio deduce la inammissibilità del condono essendo stato il 20/09/2002 notificato invito al contraddittorio onde era precluso il condono tombale.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del primo motivo di ricorso per manifesta fondatezza e assorbimento del secondo, e, decidendosi nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente, previa declaratoria d’inammissibilità del ricorso del Ministero.

Possono giustamente compensarsi le spese del merito, per l’iter processuale, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del merito e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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