Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22860 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 29/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.29/09/2017),  n. 22860Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12043-2017 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 03/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Alessandro Lucchetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 35 depositata il 3 aprile 2017 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolveva il dr. G.P. dall’illecito ascrittogli per avere nelle sue funzioni di Procuratore della Repubblica Sostituto presso il Tribunale di (OMISSIS) – in violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d) – contravvenuto ai “doveri di correttezza, diligenza e laboriosità” perchè quale assegnatario del proc. 17/2015 reg. rogatorie non procedeva all’audizione del detenuto M.P. non dando così corso alla rogatoria richiesta dal PM DDA di Napoli dr.ssa R. ed incorrendo pertanto “in una grave scorrettezza nei confronti di quest’ultima e dello stesso Capo del suo Ufficio dr.ssa B.I.”.

Per l’essenziale la suddetta Sezione Disciplinare dopo aver evidenziato come fossero da condividersi le iniziali perplessità d’incolpato in ordine alla mancanza delle fondamentali indicazioni che invece avrebbe dovuto contenere la richiesta di rogatoria – ma che ciò nonostante il dr. G. aveva dato “impulso alla rogatoria impartendo disposizioni alla segreteria penale al fine di verificare la posizione processuale e di custodia cautelare del M.P.” – giustificava il verdetto di assoluzione osservando che solo con la nota del PM DDA di Napoli del 29 settembre 2015 erano state chiarite “le modalità di espletamento della audizione” del detenuto M. e cioè quando ormai il PM Capo aveva revocato l’assegnazione del fascicolo e di qui la finale illazione per cui l’addebito della “grave scorrettezza” doveva essere escluso “proprio in ragione della intempestività della revoca intervenuta”.

Contro la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione proponeva ricorso a queste Sezioni Unite per cinque motivi, mentre il dr. G. depositava memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente Procuratore Generale in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), lamentava l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 cit., art. 2, comma 1, lett. d), deducendo a riguardo che la Sezione Disciplinare non aveva colto la “grave scorrettezza” del comportamento dell’incolpato che dopo aver vista rifiutata la richiesta rivolta al Capo del suo Ufficio di restituire inevasa la rogatoria di audizione per la mancanza delle precisazioni ritenute indispensabili – e in nessun modo attivandosi presso l’autorità rimettente per chiarire le perplessità avute come invece avrebbe preteso un leale spirito di collaborazione – non aveva in alcuna maniera provveduto rimanendo totalmente inerte e con ciò costringendo alla revoca dell’assegnazione del fascicolo al fine dell’espletamento dell’urgente incombente svolto direttamente dal Procuratore della Repubblica dr.ssa B..

Il motivo è fondato alla luce della considerazione secondo cui l’illecito della “grave scorrettezza” di che trattasi prescinde dalla conformità o meno a diritto del provvedimento con il quale il PM DDA di Napoli ha richiesto la rogatoria – come sembra invece avere ritenuto la Sezione Disciplinare laddove in particolare è stato affermato che il comportamento del dr. G. non poteva dirsi “scorretto” nei confronti delle colleghe perchè i chiarimenti della DDA partenopea erano stati ricevuti solo dopo la revoca dell’assegnazione – con ciò avvallando la tesi secondo cui l’eventuale incompletezza della richiesta di rogatoria autorizzasse una assoluta inattività praticamente ostruzionistica verso la collega della DDA che aveva chiesto la rogatoria e verso il Capo Ufficio della Procura anconetana che aveva sollecitato l’adempimento. Un atteggiamento all’evidenza riconnettibile al rifiuto opposto dalla dr.ssa B. di restituire inevasa una domanda di rogatoria che dall’incolpato si giudicava giuridicamente mal formulata. Ed invero la Sezione Disciplinare era chiamata non a stabilire se l’incompletezza della richiesta di rogatoria sotto il profilo giuridico consentisse o meno all’incolpato di procedere all’incombente istruttorio, bensì se fosse o meno “grave scorrettezza” la totale protratta inazione senza cercare una pronta e leale collaborazione cogli altri magistrati requirenti anche attraverso il rimedio di cui all’art. 54 c.p.c..

2. Rimangono con ciò assorbiti il secondo e quinto motivo del ricorso.

3. Con il terzo e quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – il ricorrente Procuratore Generale in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), lamentava la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza particolarmente perchè non risultava in alcun modo dimostrato un “impulso da parte del dr. G. all’approfondimento delle informazioni eventualmente necessarie” per dar corso alla rogatoria. Tanto che – faceva rilevare il ricorrente Procuratore Generale – le ridette informazioni erano state rilasciate dalla DDA di Napoli dietro richiesta della dr.ssa B. Capo della Procura della Repubblica marchigiana come da quest’ultima in effetti confermato a verbale di audizione.

Le censure sono fondate giacchè la Sezione Disciplinare non motiva l’accertamento del fatto – non riscontrato documentalmente e che in narrativa si dice essere stato soltanto affermato dall’incolpato secondo cui quest’ultimo avrebbe dato “impulso alla rogatoria impartendo disposizioni alla segreteria penale al fine di verificare la posizione processuale e di custodia cautelare del M.P.”. Trattasi di un accertamento che non solo non dà conto delle contrarie affermazioni del Capo Ufficio – secondo il quale invece nel fascicolo di cui aveva revocata l’assegnazione sarebbe stato unicamente rinvenuto uno “schema” di delega alla Polizia Giudiziaria dell’atto di rogatoria – ma che nemmeno trova apparente suffragio nell’esito della vicenda conclusasi solo a seguito dell’espletamento da parte del Capo dell’Ufficio dr.ssa B..

4. La sentenza deve essere quindi cassata e la controversia rinviata alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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