Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22860 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 13/09/2019), n.22860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8192-2017 proposto da:

B.D.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO CARLO GALLO;

– ricorrente –

contro

BA.MA.LU., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO COMETTI;

– controricorrente –

e contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1695/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.D.A. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1695/16, del 29 settembre 2016, della Corte di Appello di Torino che – respingendo il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 500/13, dell’11 dicembre 2013, del Tribunale di Vercelli – ha confermato, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da Be.Ma.Lu., la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita del 30 gennaio 2010 con il quale l’odierna ricorrente aveva trasferito alla propria zia, B.L., la quota di 2/6 della proprietà di un immobile sito in (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da Be.Ma.Lu., affinchè fosse dichiarato inefficace, in accoglimento della proposta azione revocatoria, il contratto di compravendita sopra meglio identificato, e ciò sul presupposto della titolarità, in capo all’attrice, di un credito derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Vercelli, per l’importo di Euro 40.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 1 gennaio 2010.

La Be., infatti, aveva sottoscritto con l’odierna ricorrente, in data 7 gennaio 2010, un contratto preliminare di compravendita con il quale, nella sua veste di promissaria acquirente, aveva versato un importo di Euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, di talchè, non essendo stato il contratto definitivo stipulato entro la data del 31 gennaio 2010, la Be. assumeva di essere creditrice per l’importo di Euro 40.000,00.

Accolta dal primo giudice la proposta “actio pauliana”, il gravame dall’odierna ricorrente veniva rigettato dalla Corte torinese.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione B.D.A., sulla base di sei motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per erronea ritenuta sussistenza dei presupposti necessari per l’azione revocatoria, e in particolare di quello costituito dal cd. “eventus damni”.

La sentenza impugnata è censurata laddove ha rigettato il motivo di gravame volto a dimostrare che la Be., quando fu posto in essere l’atto oggetto dell’azione revocatoria, era creditrice solo di Euro 20.000,00, non avendo ancora esercitato il diritto di recesso, giacchè, fino a quel momento, nessun inadempimento era ipotizzabile in capo alla promittente venditrice, non essendo ancora venuto a scadenza il termine per la stipulazione del contratto definitivo.

Di tale circostanza, per contro, la Corte torinese avrebbe dovuto tenere conto, anche al fine di valutare che, a fronte di un credito di tale minore importo, il patrimonio dell’odierna ricorrente, intestataria di altri due beni immobili, era sufficientemente solido per far fronte al pagamento.

Lo confermerebbe, del resto, secondo la B., la circostanza che la Be. ha provveduto a trascrivere un provvedimento di sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., autorizzato il suo favore su uno di tali beni immobili, fino alla concorrenza di Euro 42.000,00.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce, nuovamente, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per erronea ritenuta sussistenza dei presupposti necessari per l’azione revocatoria, e in particolare di quello costituito dal cd. “consilium fraudis”.

La critica alla sentenza impugnata investe, in questo caso l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accoglimento della proposta azione revocatoria, fosse sufficiente, in capo alle contraenti, la consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale generica della creditrice Be..

Assume, per contro, la ricorrente l’inesistenza del “consilium fraudis”, non essendo dato comprendere come essa potesse essere consapevole di recare pregiudizio ad un credito di Euro 40.000, quando, al momento del compimento dell’atto revocando, non le era stato contestato alcun inadempimento e, quindi, comunicato alcun recesso.

3.3. Il terzo motivo – anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.

La censura investe la sentenza impugnata laddove essa, per l’ipotesi in cui si ritenesse il credito della Be. sorto solo successivamente al compimento dell’atto revocando, ha ritenuto sussistente gli elementi necessari a fondare, presuntivamente, l’esistenza di una dolosa preordinazione della compravendita per escludere l’immobile dalla garanzia patrimoniale generica della Be..

Sul presupposto che, in un simile caso, l’onere di provare la dolosa preordinazione incomba sulla parte che agisce in revocatoria, la ricorrente assume che non corrisponderebbe al vero quanto si legge in sentenza, e cioè che la Be. avrebbe assolto all’onere probatorio suddetto, donde la violazione non solo della art. 2901 c.c., ma anche del successivo art. 2697, in tema di onere della prova.

3.4. Il quarto motivo – anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in particolare per erronea ritenuta sussistenza della cosiddetta “partecipatio fraudis” in capo a B.L..

Si assume che la consapevolezza, anche in capo alla terza acquirente, della lesione della garanzia patrimoniale generica della Be. si fonderebbe su una cattiva interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi.

3.5. Il quinto motivo – al pari dei precedenti, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., in particolare per erronea ritenuta sussistenza della dolosa preordinazione, ancora una volta in capo a B.L., delle ragioni creditorie della Be..

Si censura, nuovamente, la sentenza impugnata, laddove ravvisa – per l’ipotesi in cui si ritenesse il credito a garanzia del quale l’azione revocatoria è stata esperita sorto successivamente all’atto di compravendita, intervenuto tra l’odierna ricorrente e la propria congiunta – la sussistenza del requisito soggettivo dell’azione revocatoria anche nei confronti della seconda.

La ricorrente evidenzia che, nei casi in cui l’atto dispositivo sia posteriore al sorgere del credito, si richiede in capo al terzo acquirente non un dolo generico bensì specifico, ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del futuro creditore.

In particolare, si assume che parte attrice non avrebbe assolto l’onere di provare tale condizione.

3.6. Il sesto motivo – proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., comma 3, e art. 145 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata in appello dall’odierna ricorrente e volta a dimostrare come l’atto oggetto della revocatoria fosse stato posto in essere per adempiere un debito pregresso della B. nei confronti della propria congiunta.

La ricorrente si duole del fatto che tali documenti siano stati ritenuti “de plano” inammissibili, senza considerare, invece, la loro indispensabilità ai fini della decisione, come richiesto dal testo dell’art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore nel momento della instaurazione del procedimento d’appello.

4. La Be. ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Evidenzia la controricorrente come l’azione revocatoria possa essere esperita a garanzia anche di una semplice aspettativa creditoria, non mancando, tuttavia, di rilevare come, nella specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso in suo favore non possa più considerarsi “eventuale”, visto che il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso dall’odierna ricorrente, si è concluso con il rigetto dell’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, non essendo stato esperito ricorso per cassazione.

Quanto, poi, al presupposto soggettivo della “actio pauliana”, si evidenzia come, nel caso di specie, non possa seriamente dubitarsi della consapevolezza, in capo alla B., di pregiudicare le ragioni creditorie di essa Be., considerato che l’atto dispositivo dalla prima posto in essere riguardava proprio l’immobile oggetto del preliminare di compravendita intercorso fra di esse.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi primo e secondo – che mi pare possano trattarsi congiuntamente – non sono fondati.

5.1.1. Come si è visto, entrambi si basano sul rilievo che il credito vantato dalla Be. nei confronti dell’odierna ricorrente, al momento in cui la B. venne a compiere l’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria, ammontava solo a Euro 20.000,00, non essendo ancora decorso il termine per potere ritenere l’odierna ricorrente inadempiente rispetto all’obbligo, nascente dal contratto preliminare, di restituire il doppio della caparra ricevuta, qualora avesse deciso di non addivenire alla stipulazione del contratto definitivo. Ciò che – a dire della ricorrente – comporterebbe la necessità di valutare la capienza del suo patrimonio con riferimento a tale (minore) importo, nonchè ad escludere la sussistenza del requisito del “consilium fraudis”, con riferimento ad un credito (quello avente ad oggetto il pagamento di Euro 40.000,00) non ancora venuto ad esistenza.

Questa tesi, tuttavia, è contraddetta dalla circostanza – posta in luce dalla controricorrente – che il contratto di compravendita, intervenuto tra la B. e la propria zia, ha riguardato il medesimo immobile del quale la prima si era resa promittente venditrice verso la Be., incassando la somma di Euro 20.000,00 a titolo di caparra. Di conseguenza, allorchè la B. – oltretutto il giorno prima che scadesse il termine per concludere il contratto definitivo con la promissaria acquirente – ebbe a disporre di quello stesso bene, venne addirittura a dolosamente preordinare l’inadempimento degli obblighi nascenti dal preliminare, evenienza ipotizzabile ogni qual volta il debitore si ponga nella condizione di non poter tenere fede all’impegno obbligatorio assunto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2008, n. 25016).

Siffatta evenienza, dunque, dimostra che la ragione creditoria tutelabile ex art. 2901 c.c., ed alla quale la B. (e la terza acquirente sua congiunta) erano consapevoli di recare pregiudizio, era proprio quella relativa alla restituzione del doppio della caparra, e dunque avente ad oggetto l’importo Euro 40.000,00.

5.2. Il terzo e quinto motivo – anch’essi da trattare congiuntamente, data la loro connessione – sono inammissibili.

5.2.1. Essi investono quella parte di motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte territoriale – dopo aver (correttamente) argomentato circa l’anteriorità del credito della Be. rispetto all’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria – ha ritenuto di dover, aggiuntivamente, chiarire per quali ragioni sussistessero i presupposti soggettivi di applicazione dell’art. 2901 c.c., pur nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto il credito “de quo” sorto successivamente all’atto dispositivo “revocando”.

I motivi “de quibus” investono, dunque, “obiter dicta”, rispetto ai quali difetta in capo alla ricorrente l’interesse ad impugnare (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 17 aprile 2015, n. 7838, Rv. 635230-01).

Gli stessi, peraltro, sono comunque inammissibili, giacchè la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può sostanziarsi nella verifica circa l’assolvimento, o meno, dell’onere probatorio, ad opera della parte onerata, giacchè l’inosservanza di detta norma è “censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 64903801), così come non è possibile ipotizzare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella specie, per violazione dell’art. 2901 c.c., giacchè la “violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che è quanto si lamenta nel caso di specie – “è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03, nonchè Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

5.3. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.

5.3.1. Nella specie, infatti, trova applicazione il principio secondo cui la valutazione “delle risultanze della prova testimoniale”, come, più in generale, “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, sent. 2 agosto 2016, n. 16086, Rv. 641328- 01).

5.4. Infine, il sesto motivo non è fondato.

5.4.1. Essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 11 dicembre 2015, il giudice di appello – nel rilevare l’avvenuta produzione di nuovi documenti – non era tenuto a vagliare la loro “indispensabilità”, visto che “la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo I’ll settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (così Cass. Sez. 3, sent. 9 novembre 2017, n. 26522, Rv. 646466-01).

6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

7. La ricorrente va, inoltre, condannata “ex officio” a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la somma ulteriore di Euro 2.100,00.

7.1. Va premesso, invero, che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”” (tra le più recenti, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio.

Siffatta evenienza è stata ravvisata in casi di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali – al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali” – suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”. Tra di esse, in particolare, questa Corte ha dato rilievo, esemplificativamente, alla “proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che ne esclude l’invocabilità” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).

Orbene, nel caso in esame, la ricorrente ha operato attraverso ripetute forzature dei motivi di ricorso contemplati dall’art. 360 c.p.c. (come attestato dalle declaratorie di inammissibilità in cui la B. è incorsa), realizzando una “torsione” degli stessi, nel malcelato tentativo di introdurre un non consentito riesame del merito della vicenda. Inoltre, l’assunto di fondo su cui si è basata l’odierna iniziativa impugnatoria, ovvero che al momento del compimento dell’atto dispositivo, oggetto dell’esperita “actio pauhana”, il credito relativo alla restituzione del doppio della caparra non fosse ancora venuto ad esistenza, trascura – deliberatamente di considerare che, proprio il giorno prima della scadenza del termine entro il quale la B. avrebbe dovuto concludere il contratto definitivo con la Be., essa ebbe trasferire, ad una stretta congiunta, il bene oggetto della stessa, ponendosi, dunque, volontariamente non solo nella condizione di non adempiere, ma anche sottraendo quel bene alla garanzia patrimoniale generica.

Tanto giustifica, pertanto, la comminatoria della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in una misura che si reputa equo fissare, per le ragioni testè indicate, in Euro 2.100,00.

8. A carico della ricorrente, non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stata (stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, condanna B.D.A. a rifondere a Be.Ma.Lu. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condanna alla ricorrente al pagamento, in favore di Be.Ma.Lu., dell’importo di Euro 2.100,00.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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