Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2286 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21327-2018 proposto da:
BERTANI TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI ANEMONI n.
6/A, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA TROMBETTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRASSO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PORDENONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 87/2018 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata
il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., Bertani Trasporti S.p.a. impugnava il verbale di accertamento e violazione dell’art. 100 C.d.S., comma 12, elevato dalla Polizia stradale di Pordenone in relazione alla circolazione di un complesso veicolare formato da motrice e rimorchio risultante iscritto al P.R.A. con targa e documenti intestati alla società ricorrente, ma munito – al momento dell’accertamento – di targa polacca facente capo a Bertani Poland. A fondamento della contestazione l’autorità riteneva che il fatto integrasse l’ipotesi di circolazione con targa non propria, in quanto diversa da quella che, ai sensi delle risultanze del P.R.A. nazionale, identificava il veicolo.
L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace di Pordenone con sentenza n. 231/2013, che veniva appellata dalla società odierna ricorrente.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 87/2018, il Tribunale di Pordenone respingeva l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Bertani Trasporti S.p.a. affidandosi ad un unico motivo.
La Prefettura di Pordenone, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 100 C.d.S., comma 12, poichè la fattispecie avrebbe dovuto al massimo essere inquadrata nella diversa ipotesi di cui all’art. 103 C.d.S.. In relazione a detta questione, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020