Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2286 del 30/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2018, (ud. 17/10/2017, dep.30/01/2018),  n. 2286

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 17.5.2013, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la statuizione di primo grado che, in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 777, aveva rigettato le domande di P.U. e altri venti consorti volte alla riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla scorta delle retribuzioni effettivamente percepite durante i periodi di lavoro effettuati in Svizzera, in luogo di quelle virtuali ricalcolate dall’INPS in rapporto alla diversa incidenza degli oneri contributivi.

Contro tale statuizione ricorrono P.U. e otto degli altri originari litisconsorti, con sette motivi di censura. L’INPS resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in Svizzera: i ricorrenti, infatti, si dolgono del fatto che l’INPS abbia liquidato loro la pensione assumendo come base di calcolo non già la retribuzione effettivamente percepita in tale Paese (come a loro avviso avrebbe dovuto fare in virtù del disposto della L. n. 283 del 1973, art. 1 che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra l’Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il principio secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come se l’assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora essi avessero effettivamente lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, che, nel dettare l’interpretazione autentica del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 2, ha previsto che esso s’interpreti nel senso che “in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono”, facendo salvi “i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 3, n. 1, e art. 10 del Regolamento CE n. 1408/1971 e dei principi in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazione in materia previdenziale, nonchè carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte di merito avallato una soluzione discriminatoria in loro danno e altresì ritenuto l’infondatezza del motivo di appello concernente la censura di violazione dell’art. 43 del Trattato CE attraverso il mero richiamo alle pronunce di questa Corte nn. 3676 e 27781 del 2009.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 6 CEDU e degli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza per avere la Corte territoriale dato applicazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, nonostante che la Corte EDU ne avesse dichiarato la contrarietà all’art. 6 CEDU per violazione dei principi dell’equo processo, della parità delle armi, della certezza del diritto e del diritto ad un giudice indipendente, invece di disapplicarlo in quanto contrastante con il citato art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta di Nizza.

Con il terzo motivo, le medesime censure di cui al secondo motivo sono argomentate in relazione all’art. 6, n. 2 TUE, in ragione del fatto che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti sarebbero stati “comunitarizzati” in virtù dell’art. 6, n. 2, cit.-

Con il quarto motivo, si propone istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE affinchè chiarisca se l’art. 42 del Trattato CE e/o gli artt. 3 e 10 del Regolamento CE n. 1408/1971 consentano al legislatore di uno Stato membro di determinare il trattamento pensionistico secondo le modalità di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 777, così discriminando i propri cittadini per il solo fatto che abbiano lavorato per un periodo di tempo in Svizzera, nonchè se i principi generali fissati dall’art. 6, n. 2, e art. 46, TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e gli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza, debbano essere interpretati come ostativi ad una disposizione di legge interpretativa quale quella di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, cit.-

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la decisione impugnata di violazione degli artt. 24,111 e 2 Cost., per aver dato applicazione ad una disposizione di legge, quale la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, adottata in contrasto con le citate disposizioni costituzionali.

Con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 19, comma 1 TUE, dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 13 CEDU, per non avere la Corte territoriale nè disapplicato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, nè disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 53 e 46 CEDU e art. 117 Cost.” per non essersi la Corte di merito conformata nella propria decisione al dictum rassegnato dalla Corte EDU nelle sentenze 31.5.2011 (Maggio e c.ti c/ Italia) e 15.4.2014 (Stefanetti e c.ti c/ Italia), che avevano rispettivamente ritenuto che la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, violasse gli artt. 6 e 1, Protocollo n. 1, CEDU.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Circa la censura di carenza assoluta di motivazione, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha motivato il rigetto del motivo di gravame concernente la presunta violazione dell’art. 42 del Trattato CE e dell’art. 29 del Regolamento CE n. 1408/1971 richiamando le pronunce di questa Corte nn. 3676 e 27881 del 2009, nella cui motivazione si dà conto dell’infondatezza di censure analoghe, argomentate (come nell’atto di appello trascritto in parte qua a pag. 15 dell’odierno ricorso per cassazione) con riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 21.6.2007, C-231-231-233/06, e del 3.4.2008, C-331/06. Di talchè, considerato che l’art. 118 att. c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 5, prevede, per quanto qui interessa, che la motivazione della sentenza consista nella “succinta esposizione (…) delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, deve escludersi che si verta in specie in ipotesi di motivazione mancante o apparente o incomprensibile.

Circa la censura di violazione degli artt. 3, n. 1, e 10 del Regolamento CE n. 1408/1971, che prevedono, rispettivamente, che “le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato” e che “le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, nè modifica, nè sospensione, nè soppressione, nè confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice”, decisivo è invece rilevare che essa assume a parametro di legittimità disposizioni che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi prevista dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera, estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza sociale (Cass. nn. 11406 e 22877 del 2013).

Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, “nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri (…) devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario”: come già rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul (solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.

Il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in ragione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono parimenti infondati.

Deve anzitutto ribadirsi che le disposizioni della Carta di Nizza non sono ratione temporis applicabili a fattispecie relative a periodo anteriore alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1.1.2009), a partire dalla quale soltanto la Carta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 TUE, ha acquisito lo stesso valore dei Trattati (cfr. in tal senso CGUE, 26.3.2015, C-316/13, Fenoli). Conseguentemente, deve escludersi la fondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, formulata da parte ricorrente al quarto motivo, dal momento che, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE presuppone che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell’Unione e tanto, nella specie, non può logicamente affermarsi vuoi in ragione dell’anteriorità dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, rispetto al Trattato UE (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 4433 del 2016), vuoi in relazione all’estraneità della materia del contendere alle previsioni del Regolamento CE n. 1408/1971, di cui s’è detto supra, nella disamina del primo motivo.

D’altra parte, ed in termini più generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel sistema normativo delineatosi successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non ha modificato la propria posizione nel sistema delle fonti: il rinvio alla Convenzione operato dall’art. 6, par. 3 TUE, non impone infatti al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, atteso che, in tale evenienza, il rimedio è costituito dal giudizio di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost. (cfr. in tal senso Cass. n. 4049 del 2013, sulla scorta di Cass. S.U. n. 9595 del 2012). E trattandosi di conclusioni in linea con reiterati arresti della Corte costituzionale (cfr. in specie Corte cost. nn. 80 e 303 del 2011, 349 del 2007, nonchè, più di recente, n. 210 del 2013) e della stessa Corte di Giustizia UE, la quale ultima ha recisamente escluso che l’art. 6, par. 3 TUE, disciplini il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a fortiori determini le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale, precisando in particolare che esso “non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra il diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa” (così in part. CGUE, 24.4.2012, C-571/10, Kamberaj; nello stesso senso, CGUE, 26.2.2013, C-617/10, kerberg Fransson), non può questa Corte che darvi in specie continuità, ciò che esclude in radice che Corte di merito, dando applicazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, possa essere incorsa in alcuna violazione delle disposizioni citate nella rubrica dei motivi in esame.

Egualmente infondato, infine, è da considerarsi il quinto motivo.

E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che la Corte costituzionale, dopo aver affermato che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1 CEDU, e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, sussistevano quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva, trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777 cit., sia ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012), e da ultimo ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia “un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto nella sua interezza – con l’art. 117 Cost., comma 1”, quanto piuttosto “l’esistenza di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata, norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 Cost.”, e – dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, “quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita” – ha concluso nel senso che “l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” (…) come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, (…) presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore” (così Corte cost. n. 166/2017).

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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