Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2286 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. U Num. 2286 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
Data pubblicazione: 03/02/2014
SENTENZA
sul ricorso 4539-2013 proposto da:
POLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
2013
DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ORSINI
667
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SACRIPANTI SALVATORE FABRIZIO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
;
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3894/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
udito l’Avvocato Gaetano MARINO per delega dell’avvocato
Salvatore Fabrizio Sacripanti;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FN
R.G. 4.539/13
Svolgimento del processo
Escluso da concorso indetto per il reclutamento di
1.548 allievi carabinieri, perché alto 164 cm. in
luogo di 165, Vincenzo Poli impugnò il correlativo
provvedimento davanti al T.a.r. Lazio, chiedendone
Disposta visita medica di verificazione e risultata
nuovamente
T.a.r.,
altezza
rigettò
“infralegale”
(cm.
il ricorso, dando
164,5),
il
atto dell’esito
dell’accertamento.
A seguito
all’ammissione con
dell’appello
del
Poli
teso
riserva al concorso ed alla
rinnovazione della verificazione ed essenzialmente
fondato sull’inattendibilità delle operazioni peritali
(in quanto esperite in condizioni climatiche tali da
ingenerare contrattura muscolare riflettentesi
sull’altezza) nonché sull’inadeguata valutazione delle
complessive risultanze probatorie – la decisione fu
confermata dal Consiglio di Stato.
Il giudice di appello ritenne che,
essendo
l’altezza risultata inferiore alla misura legale
nell’ambito di due verifiche (in sede procedimentale,
l’una, in sede giurisdizionale, l’altra) e non potendo
le condizioni climatiche influire sull’altezza che in
misura assolutamente minima, l’insufficienza
Il
l’annullamento.
R.G. 4.539/13
dell’altezza doveva ritenersi acquisita, sicché non vi
erano le condizioni per disporre la rinnovazione della
verificazione; ciò anche il considerazione del
principio dell’irripetibilità delle operazioni di gara
anche se afferenti a requisito fisico.
Poli propone ricorso per cassazione, denunziando, tra
l’altro, lo sconfinamento del Giudice amministrativo
dai limiti esterni della giurisdizione.
L’Amministrazione
della
resiste
Difesa
con
controricorso.
Motivi delle decisione
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art.
362,
comma l,
c.p.c.,
le
decisioni del Consiglio di Stato possono essere
impugnate per cassazione solo per motivi attinenti alla
giurisdizione.
Ciò posto, deve considerarsi che, nella specie, il
Poli – pur astrattamente evocando
giurisdizionale”
rappresenta,
dell’attività
“l’eccesso di potere
del Consiglio di Stato non
in concreto,
giurisdizionale
alcuno
sconfinamento
dell’adito
giudice
amministrativo dalla sfera delle proprie attribuzioni.
Il ricorrente si limita, infatti,
ricorrenza di ordinari errori
2
a sostenere la
in iudicando
ed
in
Avverso la decisione del Consiglio di Stato, il
R.G. 4.539/13
procedendo,
consistenti nell’aver il giudice
a quo
ritenuto idonea la verificazione medica eseguita in
primo grado, così negandone la rinnovazione, senza
adeguata valutazione delle condizioni in cui fu
eseguita e delle complessive risultanze processuali.
dell’attività giurisdizionale nella sfera, riservata
alla p.a., della concreta valutazione della opportunità
e convenienza del provvedimento (cd.
amministrativo”)
né un
“merito
“rifiuto di giurisdizione”,
dipendente dall’errata valutazione dell’estraneità
della domanda alle attribuzioni giurisdizionale del
giudice amministrativo; uniche evenienze, nelle quali,
secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr.
Cass. 27.283/11, 2653/11, 14893/10, richiamate dallo
stesso ricorrente, nonché Cass. 1853/09, 30254/08), si
risolve l’evocato eccesso di potere del giudice
amministrativo, denunciabile in Cassazione, ex art. 362
c.p.c., per motivi inerenti alla giurisdizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del
ricorso.
Per la soccombenza, il ricorrente va condannato
alla refusione delle spese del giudizio, liquidate, in
dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal
3
Non configura, dunque, né uno sconfinamento
R.G. 4.539/13
d.m. 140/2012.
Si dà atto
della sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 13, comma 1
quater,
d.p.r. 115/2002,
introdotto dall’art. 1, comma 17, 1. 228/2012.
P. Q. M.
a sezioni unite,
dichiara il ricorso
inammissibile; condanna il ricorrente alla refusione
delle spese del giudizio, liquidate, in e 4.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma l
quater,
d.p.r. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma
17, 1. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2013.
la Corte,