Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22859 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 29/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.29/09/2017),  n. 22859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 82-2016 proposto da:

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati Federica Scafarelli e Marco Santaroni per delega

dell’avvocato Mario Santaroni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 218/2015 depositata il 19 settembre 2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respingeva il ricorso promosso da S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l. per l’annullamento della “determinazione dirigenziale n. 93 del 9 giugno 2011” della Provincia Autonoma di Trento – nonchè degli atti presupposti e connessi – con la quale “determinazione” era stata respinta l’istanza intesa ad ottenere la “concessione di derivazione d’acqua dal rio Duron” necessaria per la produzione di energia idroelettrica. Il TSAP – osservato che il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 19, aveva fatto salve le competenze della Provincia Autonoma di Trento tra le quali quella in materia di acque – giudicava legittima la presupposta deliberazione della Giunta Provinciale n. 373 del 4 marzo 2011 che in base “all’indice di funzionalità fluviale (IFF)” aveva accertato un “prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione d’acqua richiesta”. Cosicchè – per tali ragioni – il TSAP escludeva che la Provincia Autonoma di Trento fosse obbligata alla “mera applicabilità del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12” che disciplinava il rilascio della “concessione unica” per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l. proponeva ricorso alle Sezioni Unite do questa Corte per tre motivi, mentre la Provincia Autonoma di Trento resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentava la violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, “quale norma interposta”, nonchè di altre disposizioni regolamentari e delle direttive unionali alle quali il D.Lgs. n. 387 del 2003 aveva dato attuazione. In particolare la ricorrente denunciava “l’integrale illegittimità dell’intero corpo normativo recante la disciplina dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)” con il quale – in assenza “di qualsivoglia potere” normativo – si erano introdotte restrizioni al rilascio della “concessione unica” da ritenersi del tutto in contrasto con la legge statale e le direttive unionali.

Il motivo è infondato.

E’ utile ricordare che con il protocollo di Kioto dell’11 dicembre 1997 si era assegnato all’Italia l’obbiettivo della riduzione del 6,5% dei “gas responsabili dell’effetto serra” entro il 2010. Obbiettivo poi aumentato al 17% entro il 2020 dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 bis, conv., con modif., in L. 27 settembre 2009, n. 13, in recepimento della direttiva 23 aprile 2009 n. 28. Cosicchè per raggiungere la prevista riduzione dei “gas serra” – in attuazione della direttiva 27 settembre 2001 n. 77per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – il D.Lgs. n. 387 del 2003, artt. 4 e 10, “nel rispetto delle tutele di cui all’art. 9 Cost.” avevano stabilito la quantità minima di elettricità prodotta dalle ridette fonti rinnovabilì da immettere nella rete nazionale per í successivi periodi e demandato alla “Conferenza unica” la ripartizione delle “quote” regionali di incremento della stessa.

Solo nel delineato quadro si comprende l’introduzione in forza del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, della “concessione unica” per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – nonchè del “procedimento unico” che disciplina il suo rilascio – rivolti entrambi alla massima semplificazione ed efficacia tanto che le opere necessarie agli impianti assentiti sono ex lege “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” permettendo così l’esproprio di aree private ecc. La normativa statale in parola è pacificamente ritenuta vincolante per tutte le Regioni – anche per quelle a statuto speciale e per le Provincie Autonome – e alle quali Regioni non è per es. consentito introdurre generalizzate restrizioni di natura territoriale fuori delle “apposite linee guida” la cui approvazione ministeriale prevista dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 10, è arrivata soltanto con D.M. 10 settembre 2010. E questo perchè l’introduzione delle suddette generalizzate restrizioni – in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e di quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia ex art. 117 Cost., – potrebbe mettere in discussione l’adempimento degli impegni internazionali (v. p.es. Corte cost. n. 107 del 2011; Corte cost. n. 168 del 2010; Corte cost. n. 166 del 2009).

Peraltro come rilevato dalla più attenta dottrina – e come anche affermato dalla giurisprudenza non solo delle Sezioni Unite di questa Corte – nessuna disposizione statale o unionale riconosce come prevalente la produzione elettrica da fonti rinnovabili rispetto alla esigenza di tutela del paesaggio o di altri fondamentali interessi. Soluzione che viene espressamente confermata dal già rammentato D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 4, il quale dispone che il raggiungimento dei veduti obbiettivi deve comunque avvenire “nel rispetto delle tutele di cui all’art. 9 Cost.”, rimandando quindi alle Regioni a mezzo del “nulla osta paesaggistico” la mediazione tra l’interesse alla produzione di energia e quello della tutela del paesaggio (Corte giustizia UE, sez. 1^, n. 2 del 2011; Cass. sez. un. n. 2731 del 2017; Cass. sez. un. n. 12615 del 2012; Cons. St. sez. 6^, 22/02/2010, n. 1013 dei 2010; T.A.R. Toscana sez. 2^, n. 1536 del 2009).

Quindi se è vero che le Regioni e le Provincie Autonome non possono intervenire con regole alternative a quelle statali nel tentativo di impedire o ridurre “in via generalizzata” la realizzazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili – appunto perchè la competenza statale è esclusiva in materia di ambiente e concorrente in materia di produzione di energia – ciò però non impedisce alle ridette Regioni e Provincie Autonome una concreta comparazione con altri essenziali interessi come quelli della tutela del paesaggio e delle acque sui quali hanno competenza esclusiva (Corte cost. N. 275 del 2011). Occorre a questo proposito in effetti ricordare che D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 19, – come correttamente rilevato dal TSAP – ha tra l’altro mantenuto ferme le competenze della Provincia Autonoma di Trento. E che tra queste competenze – oltre a quelle in materia di tutela del paesaggio – è stata mantenuta anche quella stabilita dal D.P.R. 15 febbraio 2006, art. 7, comma 1, lett. f), che ha reso esecutivo il “Piano generale di utilizzazione delle acque” che attribuisce alla competenza della Provincia Autonoma di Trento il rilascio di “concessioni di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico” le quali non possono essere assentite quando la Giunta Provinciale ravvisi “un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque” tenuto conto di quanto stabilito dal Piano Provinciale di cui all’art. 3, comma 10 e fatte salve le disposizioni della normativa ambientale. E che ai sensi dell’art. 8, comma 16, del Piano di Tutela delle Acque della Provincia Autonoma di Trento predisposto a necessario complemento dei criteri di valutazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 2006, art. 7, comma 1, lett. f), proprio per consentire di verificare in modo oggettivo l’esistenza di “un interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque” – è stato accertato che la concessione alla derivazione d’acqua ad uso idroelettrico non poteva essere assentita causa la sussistenza di “un prevalente interesse ambientale incompatibile” con la derivazione richiesta.

Un “prevalente interesse ambientale incompatibile” che nella pratica fattispecie è stato stabilito sulla scorta delle norme tecniche apprestate per la determinazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) che – per quanto sopra spiegato – debbono ritenersi legittimamente approvate in ragione delle competenze esclusive attribuite alla Provincia Autonoma di Trento. Un “interesse incompatibile che dalla medesima Provincia Autonoma di Trento ancora per quanto sopra spiegato – ben poteva essere concretamente valutato prevalente rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili che nessuna disposizione unionale o statale colloca in posizione gerarchicamente sopraordinata costringendo alla “mera applicabilità del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12”.

2. Con il secondo motivo – di nuovo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente denunciava la violazione delle rammentate direttive unionali, del ricordato protocollo di Kioto, del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, dell’art. 17 “delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004”. Deduceva in proposito la ricorrente che ciò che si intendeva “far valere in questa sede di impugnazione in Cassazione” – “non era tanto il fatto che il Collegio avesse ritenuto sufficiente ed adeguato il contenuto della motivazione addotta dall’amministrazione sotto il profilo paesaggistico” – bensì la illegittimità dei provvedimenti con i quali la Provincia Autonoma di Trento aveva respinto l’istanza intesa ad ottenere la derivazione delle acque del rio Duron senza “aver effettuato alcun bilanciamento tra l’incidenza dell’impianto idroelettrico sul paesaggio e i favorevoli aspetti ambientali collegati alla maggiore produzione di energia sostenibile”. Sotto questo profilo la sentenza del TSAP sarebbe stata ad avviso della ricorrente pertanto da censurarsi per “non aver considerato a fondo l’impegno comunitario del favor per le energie elettriche” – un impegno che il D.Lgs. n. 387 del 2003 aveva recepito in legge statale inderogabile dalle Regioni e dalle Provincie Autonome – soprattutto laddove la ridetta sentenza aveva assegnato “alla tutela del paesaggio un valore assoluto”.

Il motivo è infondato.

Come ricordato in narrativa del presente il TSAP ha giustificato l’affermazione secondo cui la Provincia Autonoma di Trento non era tenuta alla “mera applicabilità del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12” – nel senso cioè che la Provincia Autonoma di Trento non era affatto obbligata al rilascio della “concessione unica” di derivazione delle acque del rio Duron – perchè in ragione delle mantenute competenze ben poteva la medesima Provincia Autonoma di Trento giudicare “prevalente l’interesse ambientale” all’ordinato deflusso delle acque fluviali oggettivamente accertabile sulla scorta delle norme tecniche predisposte per la determinazione “dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)”. E’ quindi facile evidenziare che il TSAP non ha affatto assegnato all’interesse paesaggistico “un valore assoluto” – come rimproverato dalla ricorrente – bensì ha soltanto riconosciuto alla Provincia Autonoma di Trento il potere di giudicare l’interesse paesaggistico “prevalente” rispetto a quello della costruzione di un impianto idroelettrico. E ciò conformemente alla citata giurisprudenza, secondo cui l’interesse alla produzione dell’energia da fonti rinnovabili non è da considerarsi in alcun modo sovraordinato rispetto ad altri preminenti interessi come per es. quello paesaggistico ecc.

3. Con il terzo articolato motivo – formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 – la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 quater e poi “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sotto il profilo della omessa pronuncia sui motivi di ricorso”. A riguardo la ricorrente esponeva di aver lamentato davanti al TSAP la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 14 quater, questo perchè il dissenso alla “concessione unica” espresso nella conferenza dei servizi, non recava “le specifiche indicazioni delle modificazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso”, senza però che la doglianza venisse esaminata.

Il motivo – palesemente inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, atteso che la ricorrente non ha indicato alcuna circostanza “di fatto” della quale il TSAP abbia omesso l’esame – è per il resto infondato perchè come espressamente rilevato dal ridetto TSAP l’atto impugnato consisteva in una delibera di Giunta la cui competenza essendo esclusivamente limitata alla valutazione dell’interesse all’ordinato flusso delle acque fluviali “escludeva la ricerca di soluzioni progettuali alternative” ed era quindi un atto diverso da quello L. n. 241 del 1990, ex art. 14 quater, della “determinazione motivata di conclusione della conferenza” che è disciplinato in modo differente.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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