Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22859 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23479/2009 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato BRACCI

LUCIANO FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato AIUDI Bruno,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA del 10.4.06, depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

Il contribuente, agente di commercio, ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche, n. 147/2/2008, che ha confermato la decisione di primo grado nel rigetto di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

La commissione regionale ha motivato la decisione richiamando i noti orientamenti in materia, conseguenti all’intervento di C. Cost. n. 156/2001, richiedenti, ai fini della debenza del tributo, che il lavoratore autonomo si avvalga di un’organizzazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della specifica attività, ovvero utilizzi in modo non occasionale il lavoro altrui. Ha quindi ritenuto sussistente il profilo anzidetto in ragione dell’attività dal contribuente svolta.

La cassazione della sentenza è chiesta sulla scorta di un motivo, il quale però, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, manca della formulazione conclusiva del quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.).

Il ricorso può essere dunque trattato in Camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA