Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22858 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31316-2018 proposto da:

(OMISSIS), e da T.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARIETA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M.V., e C.L., in proprio e quali

esercenti la potestà genitorale sul minore C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI, 9,

presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che li rappresenta e

difende;

– resistenti –

nonchè nei confronti di:

(OMISSIS), P.R., M.A., UNIPOL ASSICURAZIONI

COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA;

– intimati –

e sul ricorso proposto in via successiva da:

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI ANCONA UMBERTO I

LANCISI SALESI, e da P.R., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Stefania Carotti, ed elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARIETA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, M.A.

e UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

e contro

B.M.V., e C.L., in proprio e quali

esercenti la potestà genitorale sul minore C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI, 9,

presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che li rappresenta e

difende;

– resistenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1855/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 maggio 2009, C.L. e B.M.V., in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne R. (nato il (OMISSIS)), evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, l'(OMISSIS), l'(OMISSIS), il professor M.A., il dottor T.V. e la dottoressa P.R., per l’accertamento delle rispettive responsabilità, concorrenti a diverso titolo, per i gravissimi danni fisici subiti dal minore e quelli consequenziali, patrimoniali e non, subiti dagli attori a causa di erronee, inadeguate e tardive modalità di cura eseguite durante la gravidanza e dopo il parto. In particolare, individuavano profili di responsabilità in capo al dottor T.V., quale ginecologo e al professor M.A., quale direttore del dipartimento di ostetricia e ginecologia, per le condotte professionali tenute, sia durante il corso della gestazione, che nella gestione della situazione diabetica della signora B.M.V., che nella conduzione e decisione del parto, avvenuto tardivamente, dopo circa due giorni dal ricovero, con le condizioni del feto già compromesse. Quanto alla posizione di M.A., ritenevano inadeguate le misure sanitarie adottate dopo la nascita e lamentavano il ritardo con il quale era stato disposto il trasferimento presso l'(OMISSIS). Quanto alla posizione di tale ultima azienda e della dottoressa P.R., deducevano i ritardi con i quali si sarebbe provveduto a somministrare le terapie con glucagone per ridurre i danni neurologici;

si costituivano ritualmente i convenuti, oltre alla compagnia Unipol S.p.A. (già UGF S.p.A.), chiamata in causa da M.A., contestando la fondatezza della domanda, sia con riferimento all’an, che al quantum. La causa era istruita con l’espletamento delle prove orali e consulenza medica collegiale;

il Tribunale di Ancona, con sentenza del 6 aprile 2013, rigettava la domanda nei confronti di M.A., dichiarava assorbita quella nei confronti della compagnia assicuratrice dallo stesso chiamata in causa, e condannava in solido gli altri convenuti al risarcimento dei danni in favore del minore, determinati in Euro 1.570.100, oltre interessi sulla somma devalutata dal 2002 e, con decorrenza da tale data, sulla somma via via rivalutata, nonchè nella somma di Euro 440.000 in favore di ciascun dei genitori, oltre interessi determinati nella stessa misura ed Euro 330.000, per spese future;

avverso tale decisione proponevano separati atti di appello e contestuali istanze inibitorie, l'(OMISSIS) (già (OMISSIS)), unitamente a T.V. lamentando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, spettava al diabetologo di fiducia della paziente, dottor P., e non al ginecologo dottor T.V., la gestione dell’aspetto metabolico durante la gravidanza; che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le cartelle ambulatoriali dell'(OMISSIS), comprovanti la frequenza dei controlli metabolici effettuati dalla paziente presso il diabetologo dottor P.; deducevano l’assenza di nesso causale tra l’omissione di un precoce controllo dell’ipoglicemia neonatale e l’evento dannoso; rilevavano la responsabilità della paziente che, nel periodo di congedo di T.V., non si era rivolta al dottor M.A., nonostante le indicazioni del ginecologo, e il conseguente concorso colposo della B. che, consapevole delle possibili complicazioni, non aveva effettuato controlli nel periodo dal (OMISSIS); infine, lamentavano, l’incongruità delle voci di danno liquidate;

con autonoma impugnazione proposta dalla (OMISSIS), unitamente a P.R., si deduceva l’assenza di responsabilità del secondo presidio ospedaliero, la mancata valutazione del concorso di colpa della B. ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’omessa considerazione delle speciali difficoltà di trattamento, in considerazione delle scarse informazioni anamnestiche e l’erronea determinazione e quantificazione dei danni liquidati dal Tribunale;

si costituivano gli originari attori, nella qualità in atti, chiedendo il rigetto delle impugnazioni e spiegando appello incidentale per la condanna alla rifusione di ulteriori e maggiori somme;

disposta la riunione dei procedimenti all’udienza del 13 novembre 2013, si costituiva la compagnia Unipol eccependo il giudicato rispetto alla posizione di M.A., il quale pure si costituiva, chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale;

sospesa parzialmente l’esecutività della sentenza impugnata e rinnovata la consulenza collegiale, la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 30 agosto 2018, rigettava gli appelli principali e incidentali, compensando tra le parti le spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione l'(OMISSIS), già (OMISSIS) ed il dottor T.V., affidandosi a 14 motivi. Propongono separato ricorso per cassazione l'(OMISSIS) e la dottoressa P.R., sulla base di 12 motivi. Depositano controricorso e ricorso incidentale C.L. e B.M.V., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore R., sulla base di un motivo, articolato in tre punti. L'(OMISSIS), deposita controricorso avverso il ricorso incidentale e C.L. e B.M.V., nella qualità in atti, depositano controricorso, per resistere al ricorso per cassazione proposto dall'(OMISSIS) Le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.;

il Procuratore generale conclude per l’accoglimento dei primi due motivi dei ricorsi proposti nell’interesse dell'(OMISSIS) (già (OMISSIS)) e di T.V. e nell’interesse dell'(OMISSIS) e di P.R., assorbiti gli altri motivi, ed assorbito il motivo del ricorso incidentale proposto da C.L. e B.M.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminamente il ricorso successivo dev’essere riunito a quello principale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

Esame del ricorso principale proposto dalla (OMISSIS), già (OMISSIS) e dal dottor T.V.:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità, per omessa motivazione o motivazione apparente, perchè la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere la decisione di primo grado richiamata per relationem. A fronte dello specifico motivo di appello degli odierni ricorrenti in ordine al mancato accertamento di un concorso di colpa della B., ai sensi dell’art. 1227 c.c., la Corte si è limitata a condividere la decisione del Tribunale adottando una motivazione apparente. Infatti, ometterebbe di illustrare le ragioni per le quali ha inteso disattendere il motivo di appello, senza consentire di appurare se il giudice di appello sia pervenuto alla condivisione della decisione di prime cure attraverso un esame dell’infondatezza del motivo di gravame. In sostanza, la Corte d’Appello non avrebbe deciso sulle specifiche ragioni poste a base del motivo di appello che verteva sulla circostanza che la paziente non sarebbe stata scrupolosa nel seguire le terapie contro il diabete, non essendosi sottoposta ad alcuna visita nel lungo arco temporale dal (OMISSIS) 2002;

Il primo motivo è fondato.

Esso, al di là della formale evocazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella sostanza – prospetta nella sua illustrazione un’omessa pronuncia su motivo di appello.

La censura è dedotta nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 perchè il contenuto del corrispondente motivo di appello disatteso è riportato per intero nella nota 2 e rispetto ad essa ricorre l’ipotesi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. atteso che la valutazione della Corte territoriale è soltanto apparente ed avuto riguardo al tenore del motivo si sostanzia in una vera e propria mancanza di pronunzia su di esso;

va richiamato a riguardo l’insegnamento di questa Corte secondo cui il rinvio alla decisione di primo grado anche con riferimento alla motivazione riguardante il profilo del mancato accertamento del concorso colposo di B.M.V., ai sensi dell’art. 1227 c.c., deve ritenersi nullo (Cass. 18 giugno 2019, n. 16294) ricorrendo appunto una volta considerato il motivo di appello – l’ipotesi di motivazione apparente, correttamente denunziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4. L’argomentazione della Corte d’Appello non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo perchè quella decisione, motivata per relationem alla sentenza di primo grado, si limita ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto delle argomentazioni svolte dal Tribunale, senza alcun esame critico delle stesse, in base ai motivi di gravame;

tra la decisione primo grado richiamata e quella di appello si pone un analitico motivo di impugnazione, peraltro riportato interamente nella nota 2 e che riguarda profili complessi e fattuali. Infatti, in quel gravame si critica la decisione del Tribunale (invece riportata nello stesso modo dal giudice di appello) secondo cui non sarebbe esigibile da una persona comune una maggiore attenzione, poichè le cautele richieste apparivano analoghe a quelle usuali della paziente. Gli appellanti, invece, hanno specificato che le complicazioni erano evidenti, per cui chiunque poteva rendersi conto che, nello stato di gravidanza, sarebbero state necessarie maggiori verifiche, perchè era stato installato un micro infusorei la terapia dell’insulina era stata modificata nella somministrazione, c’era statò un concerto tra ginecologo e diabetologo, era stato installato l’holter per la pressione, c’erano esami diversi da quelli consueti ai quali la paziente era abituata ecc. Di tutto questo non si fa carico la Corte d’Appello che omette di pronunciare sul motivo di appello e solo apparentemente argomenta la propria decisione;

sotto tale profilo, infatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass. Sez. 1 n. 16057 del 18/06/2018 e negli stessi termini Cass. 11 giugno 2018, n. 15184; Cass. 23 agosto 2018, n. 21037, Cass. 21 settembre 2017 n. 22022, Cass. n. 20648, 14 ottobre 2015; Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014);

è evidente che la decisione di appello può ben essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello, rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 agosto 2019, n. 20883). Al contrario, la decisione della Corte territoriale, riguardo al comportamento della paziente, si limita a ritenere “pienamente condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale, in ordine alla inesigibilità da parte della paziente di una maggiore assiduità nei controlli e nell’informare il ginecologo delle terapie seguite su indicazione del diabetologo o nel rivolgersi al dottor Ma., sostituto del T. nel periodo di assenza”. Si tratta di un richiamo meramente adesivo, che omette del tutto la illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, non consentendo di apprezzare in alcun modo se la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso l’esame dei motivi posti a sostegno del gravame ritenuto infondato. Parte ricorrente, sotto tale profilo, ha puntualmente indicato le critiche che erano state rivolte con l’atto di appello, in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

nel caso di specie, infatti, in sede di gravame era stato evidenziato che la paziente non aveva seguito scrupolosamente le terapie contro il diabete, tanto che, dopo il (OMISSIS), data dell’ultimo controllo ginecologico, non sia era più sottoposta ad alcuna visita sino al (OMISSIS), data del ricovero di urgenza per l’insorgenza della preclampsia. Era stato evidenziato che la paziente era a conoscenza del maggiore rischio che tale diabete comportava per la sua gravidanza, stante l’attivazione di presidi diversi e più penetranti rispetto a quelli praticati ordinariamente, segnalando, a tale proposito, l’installazione del micro infusore, le modifiche delle terapie di insulina, secondo schemi nuovi di somministrazione, nonchè l’installazione dell’holter per il controllo della pressione. Inoltre la paziente aveva rifiutato il trasferimento presso l'(OMISSIS), più attrezzato, nonostante fosse a conoscenza del rischio che il diabete comportava per la gravidanza, tanto da essere seguita da un diabetologo di fiducia presso il quale si recava con frequenza, e aveva preferito partorire a (OMISSIS), così costringendo i sanitari a disporre un trasferimento di urgenza ad (OMISSIS), due ore dopo il parto;

non sono, invece, rilevanti le considerazioni espresse dalla difesa dei controricorrenti che, nel citare Cass. n. 24180 del 2018, si riferiscono non al caso di motivazione della sentenza che rinvii a quella del grado precedente, ma al caso di motivazione della sentenza che riporti uno scritto di parte (negli stessi termini, Cass. n. 22562 del 07/11/2016, – che esclude la nullità della sentenza che riproduca il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo). Tali massime presentano una differente ratio perchè affermato il principio secondo cui la cd tecnica di redazione del “copia incolla” non determina la nullità della decisione se le ragioni contenute nell’atto richiamato sono chiaramente e univocamente fatte proprie dall’organo giudicante. Ipotesi non ricorrente nel caso in esame;

in definitiva, le doglianze apprezzate innanzi tutto come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e di riflesso ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 sono fondate, perchè dalla lettura del motivo di appello emerge con evidenza che le argomentazioni degli appellanti non sono state prese in esame. Pertanto, il giudice di rinvio avrà cura di argomentare sulla idoneità o meno delle deduzioni del motivo di appello riportato in ricorso a superare la motivazione del primo giudice;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1227 c.c. e dei principi di diritto vivente sul significato dell’espressione “fatto – colposo”. La Corte avrebbe erroneamente applicato l’art. 1227 c.c. ai sensi del quale il profilo del fatto colposo del danneggiato deve intendersi riferito al comportamento “oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza” (Cass. 1 febbraio 2018, n. 2483). In particolare, la Corte avrebbe dovuto verificare se la condotta della paziente risultava in contrasto con regole comportamentali dettate dalla comune prudenza e non esprimere un giudizio sulla condotta colposa della paziente. In particolare, nel motivo di appello relativo all’art. 1227 c.c. erano stati evidenziati numerosi profili fattuali attestanti la colpevole inerzia e il contrasto con le regole di prudenza del comportamento della B., e tali considerazioni non sarebbero state contrastate nella motivazione del giudice di appello, neppure con riferimento alla scelta dell’attrice di non chiamare in causa il diabetologo di fiducia, dottor P.;

Il secondo motivo, essendo proposto espressamente per il caso di rigetto del primo, resta assorbito.

con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione del fatto storico risultante dagli atti processuali, costituito dall’avvenuta prescrizione, da parte del diabetologo, in data (OMISSIS), quattro giorni dopo la visita ginecologica e l’ecografia del Dott. T., di un aumento della posologia insulinica; fatto risultante dal diario clinico diabetologico della B., esaminato solo dal collegio peritale di appello. I consulenti avevano riconosciuto che, nel diario clinico, era stato prescritto dal diabetologo, in data (OMISSIS), un aumento di posologia insulinica, non notato precedentemente per le caratteristiche dell’annotazione, con caratteri grafici minuscoli. Ciò aveva imposto al collegio di rivedere in maniera sostanziale i precedenti giudizi circa la gestione della paziente. Questo dato storico sarebbe rilevante perchè dimostrerebbe che il diabetologo aveva tenuto in considerazione il referto del Dott. T.. Poichè le decisioni di merito si fondano sulla rilevanza del mancato coordinamento tra i due specialisti, ginecologo e diabetologo, tale elemento attesterebbe esattamente il contrario;

con il quarto motivo si deduce l’omessa valutazione del fatto decisivo risultante dalla relazione dei ctu di appello, costituito dall’assenza di qualsiasi ruolo causale del farmaco Triatec. In particolare, a pagina 46 dell’elaborato, i consulenti avrebbero attestato che la somministrazione di tale farmaco non avrebbe giocato “un ruolo causale del danno patito dal piccolo R.”. Se la Corte avesse esaminato tale profilo avrebbe diversamente valutato l’elemento della “scarsa coordinazione” tra i due professionisti;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi riguardando il mancato esame delle deduzioni rese dal collegio peritale nominato in appello;

i motivi sono inammissibili perchè si fondano su fatti e circostanze che sarebbero emerse nel giudizio di appello desumendoli dal contenuto della consulenza collegiale, ma senza precisare se e dove tali elementi sarebbero stati oggetto di rituale e tempestiva allegazione, al fine di sottoporre tali questioni al giudice di appello;

a prescindere da ciò, le censure non sono specifiche in quanto l’argomentazione centrale della Corte territoriale individua le inadempienze e le negligenze imputabili a entrambi i professionisti, precisando che non vi era stato coordinamento tra gli stessi. Questo fatto era imputabile anche al ginecologo. Rispetto a tale assunto, la circostanza evidenziata soprattutto con il terzo motivo, andrebbe al più ad alleggerire la posizione del diabetologo, il cui ruolo è stato diversamente delineato in appello, ma ciò non a causa di un comportamento propositivo e di coordinamento del dottor T. (il quale, una volta allontanatosi dall’Italia, non avrebbe potuto comunque sollecitare il Dott. P.), ma per una maggiore attenzione del diabetologo il quale avrebbe prescritto, in data (OMISSIS), una diversa posologia unica, eventualmente valorizzando il referto dell’inconsapevole Dott. T.. Quanto alla rilevanza del farmaco Triatec, tale profilo non costituisce un elemento rilevante secondo la ricostruzione della Corte territoriale;

in definitiva le censure non tendono a dimostrare che il ginecologo si sarebbe diligentemente adoperato per stabilire un contatto con il diabetologo per evitare l’esito infausto della gravidanza, ma evidenziano che il dottor P. si sarebbe limitato a recepire gli esiti dell’ecografia disponendo, autonomamente, l’aumento del dosaggio insulinico, ma ciò non modifica la posizione dell’altro professionista. Infatti, il nucleo centrale dell’argomentazione della Corte territoriale risiede nella mancata coordinazione tra i due professionisti, “come comprovato dalla mancata doverosa attivazione e sollecitazione a quest’ultimo ( P.), da parte del T., a seguito del controllo del (OMISSIS), allorquando lo stesso ebbe a rilevare un accrescimento del feto al 95^ percentile”, ribadendo che, come osservato dai consulenti, “l’alta rischiosità della gravidanza dovesse indurre il T. ad una particolare attenzione, non solo nel rilevare riduzioni nei tempi e nei modi dei controlli metabolici, ma soprattutto nel verificare e chiedere informazioni su terapie in atto (terapie che, come quella praticata con ACE-inibitore, erano assolutamente controindicate in gravidanza)”;

con il quinto Motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione degli artt. 1176 e 1218 e 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., nonchè dei principi di diritto vivente formulati da Cass. 21 luglio 2011 n. 15991, oltre all’omessa valutazione, sul piano della causalità giuridica, della possibile incidenza della pregressa patologia sulle conseguenze dannose prodottesi all’atto della nascita. La Corte territoriale, pur dando atto della grave situazione nella quale versava la paziente, ben nota ai professionisti che la avevano assistita, non avrebbe considerato che la condizione di gravidanza ad alto rischio comportava elevate probabilità di malformazioni congenite e morbilità fetali legate al diabete. In questo caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, poichè il danneggiato era già affetto da una pregressa patologia, il danno risarcibile dovrà essere costituito dalla differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato, dopo l’intervento medico e quello precedente. Al contrario la decisione non avrebbe tenuto conto del pregresso stato patologico del danneggiato, non legato all’altrui condotta colposa da un nesso di interdipendenza causale. Nell’atto di appello, ritualmente trascritto, si segnala che, in presenza di un diabete altamente instabile e difficilmente controllabile, ricorrerebbe l’ipotesi di evento naturale costituente la causa principale dell’evento di danno che, in quanto tale, escluderebbe la responsabilità contrattuale del medico;

il motivo è infondato. L’esistenza della pregressa patologia riguarda il profilo della liquidazione del danno e non quello del nesso causale, ma in questo caso la questione si riferisce ad un soggetto diverso. Infatti il diabete altamente instabile ( B.M.V. era portatrice, sin dall’età infantile, di una severa forma diabetica-diabete insulino-dipendente di tipo 1 – che le aveva determinato alcune conseguenze angiopatiche e nefropatiche) riguardava la posizione della madre, quale vittima secondaria, e non quella della vittima primaria;

con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. e dei principi in tema di inabilità temporanea ed invalidità permanente. La Corte d’Appello ò -avrebbe riconosciuto un danno da inabilità temporanea di un anno condividendo la decisione del Tribunale “valutando all’uopo i diversi ricoveri, controlli, esami e interventi correttivi subiti dal bambino”. Nel fare ciò avrebbe erroneamente sovrapposto i concetti giuridici di inabilità temporanea e di invalidità permanente, senza considerare che la prima, per essere liquidata, deve consistere in una parziale o totale inattività della vittima, in attesa che si stabilizzi l’invalidità permanente.

Nel caso in cui la malattia permanente sia così grave da rendere oltremodo breve l’inabilità temporanea, quest’ultima deve essere proporzionalmente ridotta. Nel caso di specie la patologia permanente del piccolo R. è subentrata già al momento della nascita. In sostanza, sarebbe stato violato il principio giurisprudenziale secondo cui l’invalidità permanente subentra nel momento di cessazione dell’inabilità temporanea;

il sesto motivo è fondato. Il danno biologico di natura permanente deve essere determinato a partire dalla cessazione di quello temporaneo e non può coesistere con il periodo di invalidità permanente già riscontrata medicalmente (Cass. Sez. III, n. 28614/2019). L’errore in diritto riscontrato nella decisione citata è stato individuato da questa Corte nel fatto che il giudice di appello aveva computato il periodo relativo ai ricoveri per pochi giorni o per periodi più lunghi, come voce di danno da inabilità temporanea assoluta “cumulando i frazionati ed intermittenti periodi di ricovero a quelli riferiti allo stato di malattia in atto, così pervenendo ad una duplicazione risarcitoria non consentita”;

vanno a riguardo richiamati principi ormai consolidati in materia, secondo cui, nell’ambito del cd. danno biologico, i postumi invalidanti proprio in considerazione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico – si qualificano per la loro natura permanente, in quanto “inemendabili”. Al contrario, l’inabilità temporanea (assoluta e parziale – quest’ultima definita in termini percentuali -) consiste nel periodo di incapacità ad attendere a “qualsiasi” attività – inabilità totale – o soltanto ad “alcune” attività – inabilità parziale – della vita quotidiana, patita dal soggetto danneggiato prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito a seguito di un incidente, un sinistro stradale o di una malattia;

la inabilità temporanea (che nel caso di specie è stata determinata in un anno “valutando i diversi ricoveri, controlli, esami e interventi correttivi subiti dal bambino”) coincide con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, ripristinando la condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero per pervenire alla definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti la salute del paziente (qualora al termine delle terapie residuino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili);

la nozione medico-legale di “malattia” è stata recepita anche da questa Corte laddove si è precisato che l’invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all’esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015). Pertanto, la liquidazione del danno biologico deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto, dell’invalidità temporanea e di quella permanente;

come rilevato dai ricorrenti, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del 07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014);

se, dunque, è corretto liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente, in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l’invalidità temporanea (allorchè la malattia risulti ancora in atto), quanto l’inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia – sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), la liquidazione deve rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico;

in sostanza, l’invalidità permanente insorge medicalmente e giuridicamente soltanto al termine del periodo di inabilità temporanea. In caso contrario, ricorrerebbe una duplicazione del’risarcimento di un medesimo danno, criterio questo che risponde al principio per cui, nella liquidazione del danno biologico permanente, solo a partire dal consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. Sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012; id. Sez. 3 n. 3121 del 07/02/2017);

nel caso di specie non è contestato che la patologia si sia manifestata in maniera permanente e irreversibile sin dalla nascita, pertanto, gli elementi presi in considerazione dalla Corte territoriale, nel condividere la motivazione del Tribunale (ricoveri, controlli, esami e interventi correttivi), costituiscono, ove liquidati in termini di inabilità temporanea una non consentita duplicazione risarcitoria;

al più potrebbero essere diversamente valutati nell’ambito dei criteri tabellari, con differente motivazione, ove parte attrice abbia originariamente richiesto e allegato una personalizzazione del danno biologico permanente. A ciò provvederà il giudice del rinvio, attenendosi ai criteri sopra indicati;

con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1223,1226 e 2059 c.c. in riferimento al parametro delle tabelle del Tribunale di Milano assunto come regola iuris, nonchè dei principi di diritto vivente in materia di personalizzazione della liquidazione del danno morale o esistenziale dei due genitori del piccolo R.. La Corte d’Appello nel liquidare il danno morale-esistenziale patito dai genitori ha aumentato il parametro massimo previsto dalle tabelle milanesi, di 1/3 pari ad Euro 113.000, rispetto ai 440.000 liquidati in favore di ogni genitore. Nel fare ciò avrebbe dovuto fare riferimento a specifiche ed eccezionali circostanze di fatto che consentono di superare le conseguenze ordinarie già previste nei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, evidenziando l’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuata nella specie. La Corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento ad aspetti ulteriori. rispetto alle conseguenze standard della lesione dell’integrità psicofisica che comunque sono state già considerate nelle tabelle milanesi, facendo riferimento alla concreta prova di un effettivo e maggiore pregiudizio. Al contrario, tali specifiche ed eccezionali circostanze non sarebbero state allegate dagli attori e la motivazione della Corte territoriale sarebbe generica e stereotipata;

con l’undicesimo motivo si deduce la violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. e dei principi in tema di danno parentale a favore dei genitori;

con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’onere della prova del danno parentale;

i tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. In considerazione dell’accoglimento del primo e sesto motivo che riguardano l’an della pretesa, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, le statuizioni che ne sono oggetto vengono meno, sicchè i motivi sul quantum restano assorbiti;

con l’ottavo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, l’omessa motivazione o la motivazione apparente sui criteri di liquidazione del danno patrimoniale futuro alla capacità lavorativa in favore di R.. Il giudice di prime cure non ha applicato il coefficiente di capitalizzazione anticipata per i fanciulli previsto dalla L. del 1922 e neppure la riduzione per lo scarto tra vita reale e vita lavorativa, pari almeno al 10%. Rispetto a tali rilievi formulati in appello, la Corte territoriale si è limitata a condividere la motivazione adottando una argomentazione sostanzialmente apparente;

con il nono motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. e dei principi in materia di capitalizzazione anticipata dell’importo liquidato a titolo di danno patrimoniale futuro alla capacità lavorativa in favore di R.. La liquidazione è avvenuta sulla base delle tabelle per le rendite vitalizie del R.D. n. 1403 del 1922, ma senza applicare il coefficiente di capitalizzazione anticipata. In sostanza, è stato liquidato un danno futuro, che ancora non si era prodotto, con un arricchimento del danneggiato rispetto al “montante di anticipazione;

i motivi ottavo e nono possono essere trattati congiuntamente perchè riguardano entrambi l’applicazione del R.D. n. 1403 del 1922 e riguardando la quantificazione del danno patrimoniale sono assorbiti per quando si è già detto;

con il decimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione delle medesime disposizioni riguardo al tema dell’inabilità temporanea e dell’invalidità permanente, con riferimento al profilo temporale. Dopo avere erroneamente liquidato un danno biologico temporaneo riferito ‘alla durata di un anno, la Corte territoriale ha liquidato il danno permanente, a far data dall’epoca del sinistro, e non dal momento della cessazione di quello temporaneo, con conseguente contemporanea liquidazione di entrambe le componenti e duplicazione del danno;

il motivo, in considerazione dell’accoglimento dell’omologo sesto motivo è assorbito per quanto detto in precedenza;

con il tredicesimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., la violazione relativa alla condanna al pagamento delle spese mediche future, comunque coperte dal servizio sanitario nazionale e dall’Inps e la violazione del principio della compensatio lucri cum damno (Cass. Sezioni unite n. 12567 del 2018). Con riferimento al danno liquidato secondo equità in Euro 300.000 in favore dei genitori del minore, si tratterebbe, per la maggior parte, di spese mediche, di assistenza, di riabilitazione e di sostegno, coperte dal servizio sanitario pubblico e dall’Inps, come evidenziato con il corrispondente specifico motivo di appello. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto detrarre gli importi coperti dal servizio sanitario e l’indennità di accompagnamento erogata dall’Inps;

le censure oggetto del presente motivo sono proposte dai ricorrenti (pag. 13 del ricorso) in via subordinata e per tale motivo sono assorbite;

con il quattordicesimo motivo si lamenta, con riferimento alle medesime disposizioni, la mancata capitalizzazione della somma liquidata a titolo di spese future. Il giudice di appello avrebbe omesso di decidere sul motivo di impugnazione con il quale si rilevava che la liquidazione di Euro 300.000 per spese future si riferiva a perdite non ancora manifestatesi. La Corte territoriale avrebbe dovuto scontare, con applicazione degli interessi a scalare, le somme che il creditore avrebbe gradualmente percepito nel tempo;

il motivo è, assorbito per quanto già indicato in precedenza;

ne consegue che il ricorso principale appena esaminato deve essere accolto con riferimento al primo e sesto motivo; il terzo e quarto motivo vanno dichiarati inammissibili, il quinto rigettato e gli altri assorbiti. La sentenza va cassata con rinvio in relazione ai due motivi accolti;

Esame del ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) e dalla dottoressa P.R.:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione poichè la stessa si sarebbe limitata a condividere la decisione di primo grado, richiamata per relationem. In sede di appello gli odierni ricorrenti avevano impugnato la decisione nella parte in cui non era stato riconosciuto il concorso colposo del creditore-danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. evidenziando una serie di comportamenti imprudenti dell’attrice, rilevati dai consulenti di ufficio, ai quali si aggiungevano altre condotte emerse in sede di prova testimoniale che evidenziavano l’assoluta sottovalutazione da parte della paziente dei rischi connessi alla gravidanza. Rispetto a tali analitiche censure la Corte d’Appello di Ancona si sarebbe limitata a condividere pienamente quanto ritenuto dal Tribunale, soprattutto riguardo alla circostanza che dal (OMISSIS) la stessa non si era sottoposta ad alcuna visita impedendo, di fatto, che le venissero praticate le terapie necessarie;

il motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso principale, con la specificazione che nel relativo motivo di appello, trascritto in ossequio del principio di autosufficienza, si fa riferimento ad una pluralità di condotte, fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’art. 1227 c.c. e merita accoglimento per le medesime ragioni espresse con riferimento all’omologo motivo del ricorso principale;

la sentenza va cassata in accoglimento del detto primo motivo ed il giudice di rinvio provvederà a rendere un’effettiva motivazione su quanto dedotto nel motivo di appello riprodotto nel ricorso in esame;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1227 c.c. dei principi in tema di fatto colposo, da intendersi quale comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo;

il motivo è articolato in modo identico al secondo motivo del primo ricorso e va dichiarato assorbito per quanto già detto;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218 e 2043 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p., e dei principi di diritto vivente oggetto di Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, oltre all’omessa valutazione, sul piano della causalità giuridica, della possibile incidenza dello stato di patologia pregressa sulle conseguenze dannose prodottesi all’atto della nascita;

il motivo ha il medesimo oggetto del quinto motivo del primo ricorso e va rigettato per quanto già detto;

con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 1223 e 2059 c.c. e dei principi in tema di inabilità temporanea e invalidità permanente;

il motivo è fondato per le ragioni espresse con riferimento al sesto motivo del ricorso principale;

con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., in riferimento al parametro delle tabelle Tribunale di Milano assunto come regola iuris, nonchè dei principi di diritto vivente in materia di personalizzazione della liquidazione del danno morale ed esistenziale dei due genitori del piccolo C.R.;

il motivo ha il medesimo contenuto del settimo motivo del primo ricorso e va dichiarato assorbito per quanto già detto, attenendo al quantum;

con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, l’omessa o apparente motivazione sui criteri di liquidazione del danno patrimoniale futuro alla capacità lavorativa in favore di C.R.;

il motivo è identico a quello numero otto del ricorso precedente;

con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 1223 e 2059 c.c. e delle norme in tema di capitalizzazione anticipata dell’importo liquidato a titolo patrimoniale futuro alla capacità lavorativa in favore di C.R.;

motivo identico a quello numero nove del precedente ricorso;

con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle medesime disposizioni e dei principi in materia di inabilità temporanea e invalidità permanente, con riferimento al profilo temporale;

il motivo è identico alla censura n. 10 del precedente ricorso;

con il nono motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle medesime disposizioni e dei principi in tema di danno parentale a favore dei genitori;

con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2697 c.c., in relazione all’onere della prova del danno parentale;

il nono e decimo motivo hanno il medesimo contenuto dell’11^ e del 12^ motivo del primo ricorso;

con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, riguardo alla condanna al pagamento delle spese future coperte dal servizio sanitario nazionale e dall’Inps e al principio in tema di compensatio lucri cum damno oggetto della decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12567 del 2018;

il motivo è corrispondente al 130 motivo del primo ricorso;

con il 12^ motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione l’art. 112 c.p.c. riguardo alla mancata capitalizzazione della somma liquidata a titolo di “spese future”;

le argomentazioni sono sovrapponibili a quelle del motivo n. 14 del primo ricorso;

per quanto già – precisato con riferimento al precedente ricorso i motivi dal n. 6 al n. 12 sono assorbiti;

ne consegue che il ricorso successivo al principale, che si è appena esaminato, deve essere accolto con riferimento al primo e quarto motivo, il terzo motivo va rigettato e gli altri restano assorbiti. La sentenza va cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti;

Esame del ricorso incidentale proposto da C.L. e B.M.V., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.R..

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 1223, 1226,2056 e 2059 c.c. con riferimento alla determinazione delle singole poste risarcitorie. La Corte d’Appello, così come già evidenziato in sede di appello incidentale, non avrebbe adeguatamente applicato il principio di personalizzazione del danno non patrimoniale. In particolare, con riferimento alle gravi lesioni subite dal minore, sarebbe stato sufficiente ricorrere a massime di esperienza e a semplici presunzioni per ritenere che quest’ultimo, diversamente da altri soggetti affetti dal medesimo grado di invalidità, sarà costretto a soffrire un pregiudizio specifico costituito dall’impossibilità di svolgere ogni attività ordinaria sul piano sociale, affettivo ed esperienziale. Il tutto aggravato dalla circostanza che R. comprende ciò che gli accade intorno, pur soffrendo di un ritardo mentale. Analogamente per il pregiudizio subito dai genitori la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia, non rivalutando il corrispettivo risarcitorio. Quanto poi alle spese di assistenza e mediche, la Corte avrebbe dovuto aumentare l’importo disposto dal Tribunale considerando che R. si troverà, ad un certo punto, a vivere senza i propri genitori, con la necessità di un amministratore di sostegno o di una figura similare e considerando che per l’assistenza permanente le spese non saranno coperte dal Servizio sanitario nazionale, come pure parte di quelle mediche;

il ricorso incidentale resta assorbito, dato che le statuizioni sul quantum sono caducate con l’accoglimento del primo e sesto motivo del primo ricorso e del primo e quarto motivo del secondo ricorso;

al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e sesto motivo del ricorso principale proposto dall'(OMISSIS), già (OMISSIS) e da T.V.; dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo, rigetta il quinto e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;

accoglie il primo e quarto motivo del ricorso successivo proposto dall'(OMISSIS) e da P.R.; rigetta il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA