Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22858 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 13/09/2019), n.22858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3493-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Collegio dei

Curatori Fallimentari M.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO

GALLETTI;

– ricorrente –

contro

P.A., G.R.;

– intimati –

Nonchè da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRANDE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANZO GRANDE STEVENS;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA N. 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO ALLAVENA,

MARIO ROLI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3797/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il fallimento (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, “(OMISSIS)”), ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 3797/16, del 13 ottobre 2016, della Corte di Appello di Milano, che – respingendo il gravame da esso esperito avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2762/15, del 2 marzo 2015 – ha confermato il rigetto, per carenza di prova in ordine alla “scientia damni”, dell’azione revocatoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di P.A. e G.R., in relazione all’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 12 maggio 2008.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che il P., dal 27 marzo 2000 al 15 marzo 2011, ebbe a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della società (OMISSIS).

Deduce, altresì, che in data 16 aprile 2008, quando si erano già manifestati i segni della crisi della predetta società, l’amministratore delegato della stessa, D.F., contraeva un mutuo ipotecario di Euro 4.000.000,00 con la Banca Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni e che, in pari data, tale somma veniva erogata a titolo di finanziamento gratuito alla società Distribution Holding S.r.l., sebbene la stessa – costituita, nel 2006, dallo stesso D. e dal padre del P. (anch’egli, peraltro, amministratore delegato di (OMISSIS)) – fosse inattiva, essendo il suo patrimonio rappresentato dal 60% delle azioni di (OMISSIS). Orbene, con il finanziamento in questione, la società Distribution Holding ripianava parzialmente un precedente debito di Euro 6.000.000,00, contratto nel 2006 con il predetto istituto di credito per acquistare, dai soci di (OMISSIS), le azioni della stessa.

Riferisce, inoltre, il ricorrente che gli effetti contabili del finanziamento erogato a titolo gratuito alla società Distribution Holding venivano, poi, occultati nel bilancio di (OMISSIS) al 31 dicembre 2008, nel quale non veniva mostrato il credito maturato verso tale società, essendo tale importo indicato nella voce “crediti diversi”. Proprio nel corso dell’anno 2008 la società (OMISSIS), peraltro già in profonda crisi dal 2007, perdeva ogni prospettiva di continuità aziendale, senza che gli amministratori facessero alcunchè per correggere l’andamento dell’impresa o, quantomeno, per contenere gli effetti della crisi sul patrimonio sociale, causando, così, un ulteriore danno alla società e ai suoi creditori.

Tutto ciò premesso, il ricorrente riferisce che, in data 12 maggio 2008, il P. stipulava atto di costituzione di fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., della propria quota del 50% della comproprietà di un immobile sito a (OMISSIS), a beneficio proprio e della moglie (ovvero G.R.), atto che veniva annotato a margine di quello di matrimonio il 23 maggio 2008.

Per la declaratoria di inefficacia di tale atto dispositivo ha agito l’odierno ricorrente, innanzi al Tribunale di Milano, assumendo di essere creditore del P. per i danni derivanti dalla predetta operazione di finanziamento della capogruppo della Distribution Holding S.r.l., non avendone costui impedito il compimento, in violazione dell’art. 2392 c.c., comma 2, e, comunque, perchè la stessa era stata realizzata per effetto di una sistematica violazione, da parte del P., del dovere di agire informato ex art. 2381 c.c., comma 6, ed in ogni caso per non avere il medesimo agito per contenere gli effetti della crisi della società (OMISSIS), in violazione dei già citati art. 2392 c.c. e art. 2381 c.c., comma 6.

Il Tribunale di Milano, tuttavia, pur riconoscendo la legittimazione del fallimento odierno ricorrente a esperire l’azione revocatoria, nonchè l’esistenza del requisito costituito dal cosiddetto “eventus damni”, rigettava la domanda, ritenendo non raggiunta prova della cosiddetta “scientia damni”.

Esperito appello avverso la pronuncia del primo giudice, la Corte meneghina rigettava il gravame, confermando l’insussistenza dell’elemento soggettivo necessario ai fini dell’esercizio dell’esperita “actio pauliana”.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – si deduce violazione/falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e dell’art. 111 Cost., comma 7, oltre che degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, ed infine nullità della sentenza per motivazione mancante e/o meramente apparente.

Si censura la sentenza impugnata laddove essa sia da intendere nel senso di aver escluso l’esistenza del credito, a garanzia del quale l’azione ex art. 2901 c.c. risulta essere stata esperita, e ciò anche in ragione del fatto che nessuna delle parti risultava aver proposto appello avverso la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto l’esistenza del credito del fallimento e la sua anteriorità rispetto all’atto di disposizione oggetto della proposta “actio pauliana”.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), primo periodo.

La censura investe la sentenza impugnata laddove essa affermerebbe che il fallimento, ai fini dell’accoglimento della proposta azione revocatoria, dovesse dimostrare che il P. avesse compiuto l’atto dispositivo dolosamente, ovvero al fine di sottrarre il bene all’aggressione dei creditori, sebbene risultasse pacifico che il credito a garanzia del quale l’azione era stata esperita fosse sorto prima del compimento dell’atto stesso.

Assume il ricorrente, per contro, che ai fini della declaratoria di inefficacia – ex art. 2901 c.c. – di un atto dispositivo a titolo gratuito è sufficiente dimostrare la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. In particolare, sarebbe stato disatteso il principio secondo cui siffatta consapevolezza deve ritenersi “in re ipsa”, quando si accerti che il debitore ha disposto dell’unico bene immobile presente nel proprio patrimonio. D’altra parte, lo stesso legislatore ha riconosciuto la natura intrinsecamente pregiudizievole degli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere dal debitore, e ciò attraverso l’introduzione del nuovo art. 2929-bis c.c., in base al quale il creditore munito di titolo esecutivo ha la possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni immobili (e quelli mobili registrati) che sono stati trasferiti o vincolati dal debitore a titolo gratuito nell’anno anteriore alla trascrizione dell’atto di pignoramento, senza neppure dover ottenere prima la pronuncia di inefficacia dell’atto dispositivo.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2392,2381,2729 e 2901 c.c., nonchè del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che nullità della sentenza per illogicità della motivazione.

La censura investe, in questo caso, la sentenza della Corte territoriale laddove essa ha ritenuto provata, in via presuntiva, la mancata conoscenza dell’inadempimento del P., e quindi del fatto costitutivo del credito a garanzia del quale l’azione revocatoria era stata esperita. In particolare, la critica si appunta sul fatto che l’inadempimento del P. sia stato escluso sul rilievo che egli non fosse a conoscenza dell’operazione di illecito finanziamento in favore di Distribution Holding, ciò che costituiva, semmai, la dimostrazione che costui avesse consapevolmente e sistematicamente agito in violazione del generale dovere di informazione sull’andamento dell’attività sociale, stabilito dal combinato disposto degli artt. 2392 e 2381 c.c. Si rileva, infatti, al riguardo e in base alla giurisprudenza di questa Corte la responsabilità anche di un amministratore non esecutivo, quale era il P., può consistere anche nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica.

3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 244,246,115,116 e 187 c.p.c., nonchè degli artt. 2721,2722,2723,2724 e 2725 c.c., oltre che nullità della sentenza per illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in questo caso, lamenta che il giudice di appello ha rigettato il motivo di impugnazione volto a contestare la decisione del Tribunale di non ammettere l’assunzione di prova testimoniale, certamente, invece, decisiva. Essa, infatti, avrebbe permesso di verificare con quale puntualità e costanza il P. attendesse ai suoi doveri informativi, circostanza ritenuta dalla Corte milanese, erroneamente, ininfluente, sul rilievo che l’assunzione della prova non avrebbe potuto contraddire quanto emerso dalle risultanze istruttorie, di natura documentale, fino a quel momento acquisite.

3.5. Infine, il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.c., oltre che nullità della sentenza per illogicità della motivazione.

La censura investe la sentenza impugnata, laddove essa ha escluso la consapevolezza, il capo al P., del proprio inadempimento, per non aver adottato alcuna iniziativa per fronteggiare lo stato di crisi in cui versava la società, sulla base del fatto che nella relazione dei commissari giudiziali sarebbe emerso che lo stato di crisi era sorto solo in epoca successiva al compimento dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Si assume, in particolare, che la valutazione di questo documento sarebbe del tutto illogica, perchè contraria alle massime di esperienza generalmente accettate in materia.

4. G.R. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza e proponendo, inoltre, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

Esso tende a censurare la decisione del primo giudice di rigettare l’eccezione di prescrizione, formulata ai sensi dell’art. 2903 c.c., eccezione riproposta innanzi alla Corte milanese, ma da essa ritenuta assorbita, in ragione del rigetto della domanda attorea. In particolare, si contesta la decisione del primo giudice, laddove esso ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse non dal momento del compimento dell’atto dispositivo, bensì da quello della sua trascrizione, disattendendo, in questo modo, la chiara lettera dell’art. 2903, che individua quale “dies a quo” del termine prescrizionale la data di compimento dell’atto.

5. Anche P.A. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza e proponendo ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo.

Il motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il requisito costituito dal cosiddetto “eventus damni”.

In particolare, si evidenzia come il fallimento non abbia in alcun modo dimostrato l’impossibilità di soddisfare efficacemente il proprio asserito credito aggredendo l’immobile fatto confluire dal P. nel fondo patrimoniale.

In ogni caso poi viene riproposta l’eccezione di prescrizione, formulata ai sensi dell’art. 2903 c.c.

6. E’ intervenuto in giudizio, in qualità di successore a titolo particolare del ricorrente, la società FinEurop Investment Opportunities S.p.a., società che ha proposto la domanda di concordato fallimentare omologata dal Tribunale competente, facendo proprie le argomentazioni del proprio dante causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della società FinEurop Investment Opportunities S.p.a., in applicazione del principio secondo cui il “successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà”, salvo che nell’ipotesi – qui non ricorrente – “di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33444, Rv. 652035-01; in senso analogo, Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2016, n. 11638, Rv. 639906-01, Cass. Sez. 1, sent. 23 marzo 2016, n. 5729, Rv. 639273).

Di conseguenza, priva di effetto deve ritenersi la rinuncia al presente ricorso sottoscritta dal rappresentante legale della predetta società ed accettata dagli odierni controricorrenti (e ricorrenti incidentali).

8. Ciò detto, il ricorso principale va rigettato.

8.1. Il primo motivo è inammissibile.

8.1.1. La sentenza impugnata – come già quella del primo giudice – non ha affatto negato la ricorrenza del cd. “eventus damni”, ciò che esclude l’ammissibilità del motivo, e ciò in applicazione del principio secondo cui il “motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01).

8.2. I motivi secondo e terzo, suscettibili di disamina congiunta data la loro connessione, sono, invece, non fondati.

8.2.1. Difatti, sebbene la sentenza impugnata, in un duplice passaggio, faccia riferimento ad una “dolosa preordinazione” della costituzione del fondo patrimoniale al fine pregiudicare il credito dell’odierna ricorrente, ha, poi, in concreto – e correttamente – valutato la sussistenza, o meno, della “scientia damni” in termini di mera consapevolezza di recare pregiudizio agli interessi del creditore, escludendone la ricorrenza.

Essa, pertanto, si è – dichiaratamente – attenuta al principio secondo cui, in caso di “revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. Sez. 3, ord. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807-01).

Ai fini, poi, della esclusione di tale consapevolezza, la Corte territoriale ha fatto ricorso – legittimamente – ad un ragionamento presuntivo, utilizzando, così, un “modus operandi” nuovamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui una simile verifica può compiersi “tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01).

Nè possono esservi dubbi, nella specie, sulla esistenza di una congrua motivazione circa l’assenza della “scientia damni” in capo al P. (ciò che forma oggetto, in particolare, del terzo motivo di ricorso), giacchè l’argomento speso dal ricorrente per invalidare tale conclusione appare non solo poco persuasivo, ma, anzi, intrinsecamente contraddittorio. A seguire, infatti, l’impostazione del ricorrente – che dalla mancata conoscenza, da parte del P., dell’operazione di illecito finanziamento in favore di Distribution Holding fa discendere la violazione, da parte del medesimo, del generale dovere di informarsi sull’andamento dell’attività sociale – si raggiunge, al più, la prova della sua responsabilità come amministratore della società, ma non anche la presunzione che egli fosse consapevole dell’imminente esercizio dell’azione volta a farla valere (e quindi dell’esistenza di una pretesa creditoria avanzata dalla società nei suoi confronti); tra le due affermazioni vi è, all’evidenza, un salto logico, visto che da una condotta omissiva, o meglio di “inconsapevolezza” circa lo svolgimento icende societarie, astrattamente idonea a fondare una responsabilità per colpa di un amministratore, non può desumersi pure la conoscenza, in capo ad esso, delle iniziative che la società era legittimata ad assumere, in ragione di tale contegno, nei confronti dello stesso.

8.3. Per analoghe ragioni, anche il quarto motivo del ricorso principale non è fondato.

8.3.1. Proprio dalla circostanza che la richiesta (e non ammessa) prova testimoniale – avendo ad oggetto quella stesso fatto, ovvero la violazione del dovere di informarsi sulla vita della società – sarebbe stata idonea a provare, al più, unicamente la responsabilità del P., ma non anche la consapevolezza dell’iniziativa risarcitoria esercitabile, per tale ragione, nei suoi confronti, deve trarsi la conseguenza che essa risultava priva di decisività rispetto al presente giudizio.

Sul punto, infatti, va richiamato il principio secondo cui “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 7 marzo 2017, n. 5654, Rv. 643989-01).

8.4. Infine, anche il quinto motivo di ricorso principale non è fondato.

8.4.1. Invero, la pretesa di censurare la valutazione, fatta dalla Corte territoriale, della relazione dei commissari giudiziari contrasta con il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

9. I ricorsi incidentali della G. e del P. restano assorbiti dal rigetto di quello principale.

9.1. Nondimeno, e di ciò si dà conto ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, le censure con essi proposte risultano destituite di ogni fondamento.

Quanto all’eccepita prescrizione, deve qui ribadirsi che la “disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo”; principio, tra l’altro, affermato proprio con riferimento ad “un’azione revocatoria ordinaria di costituzione del fondo patrimoniale”, essendosi ritenuta “la decorrenza della prescrizione non dalla stipula dell’atto, ma dal giorno dell’annotazione dell’atto stesso nei registri dello stato civile” (Cass. Sez. 3, sent. 24 marzo 2016, n. 5889, Rv. 639406-01).

Quanto, invece, alla censura che investe la ritenuta sussistenza da parte di entrambi i giudici di merito – del cd. “eventus damni”, la circostanza che tale questione non sia stata fatta oggetto di gravame incidentale comporta che, sul punto, si era formato una preclusione di giudicato.

10. L’assunzione di iniziative volte a far valere questioni “prima facie” destituite di fondamento o coperte da preclusione di giudicato integra taluna di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, alla stregua dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il giudizio di merito incardinato con atto di citazione notificato il 16 maggio 2013), giustificano l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

11. A carico della ricorrente principale sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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