Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22858 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23420/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 13.6.08, depositata

l’11/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 50/22/2008, che ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento di un ricorso di T. A., medico veterinario, avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999 e 2000.

2. – La commissione regionale ha motivato la decisione richiamando i noti orientamenti in materia, conseguenti all’intervento di C. Cost.

n. 156/2001 e al formante giurisprudenziale successivo di questa Corte, richiedenti, ai fini della debenza del tributo, che il lavoratore autonomo si avvalga di un’organizzazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della specifica attività, ovvero utilizzi in modo non occasionale il lavoro altrui. Ha quindi ritenuto insussistente il profilo anzidetto nell’essenziale considerazione che il contribuente ha svolto la propria attività con beni strumentali di modesto valore senza ausilio di dipendenti o collaboratori.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’amministrazione sulla scorta di un motivo denunziante vizio di motivazione. L’intimato non ha svolto difese.

3. – Il motivo appare inammissibile in quanto supponente – dietro la parvenza del vizio di insufficienza motivazionale – una revisione della valutazione di merito in ordine alla modesta consistenza dei beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività. Mentre il preteso vizio può legittimamente dirsi esistente solo quanto, nel ragionamento detto, sia rinvenibile traccia sicura del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, nella specie non prospettati a petto della opposta valutazione fornita. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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