Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22857 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 13/09/2019), n.22857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 704-2017 proposto da:

FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.F., D.C.N., D.C.M.T.,

D.C.M., nella qualità di prossimi congiunti del defunto

D.C.L., D.C.G., D.C.S., anch’essi

nella qualità di prossimi congiunti del defunto L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO SPINA;

– controricorrenti –

e contro

D.C.N., D.C.M.T., D.C.M.,

D.C.S., D.C.G., STRADA DEI PARCHI SPA,

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, ANAS SPA 80208450587, ASSITALIA ASS.

SPA;

– intimati –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO ROSELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

D.C.F., D.C.N., D.C.M.T.,

D.C.M., D.C.S., D.C.G., STRADA

DEI PARCHI SPA, ANAS SPA, ASSITALIA ASS. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6612/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Finanziaria di Partecipazione e Investimenti S.p.a. (d’ora in poi, “Finanziaria”), ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 6612/15, del 27 novembre 2015, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame principale esperito da D.C.F. e quello incidentale proposto dalla società Assitalia Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Assitalia”), in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12624/08, del 6 maggio 2008 – ha riconosciuto responsabili, nelle rispettive misure dell’80% e del 20%, del sinistro stradale in cui perse la vita D.C.L., occorso il (OMISSIS), la società Assitalia e l’odierna ricorrente (essa, peraltro, in proprio, ritenendo non riproposta in appello la domanda di manleva verso la propria assicuratrice per la responsabilità civile, ovvero nuovamente la società Assitalia), condannandole in via solidale a risarcire i danni cagionati a F., N., M.T., G. e D.C.S., in ragione del decesso del loro congiunto.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che i congiunti di D.C.L. ebbero ad adire il Tribunale capitolino per ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla morte del loro familiare, deceduto nel sinistro stradale sopra meglio indicato, mentre viaggiava, proveniente da (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), a bordo di un autocarro condotto dal figlio F. e di proprietà della moglie N., avendo il guidatore perso il controllo del mezzo, allorchè – all’altezza del Km 29+200 dell’autostrada (OMISSIS) – sbandava per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, lasciata da un veicolo rimasto non identificato.

Ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere anche alle condizioni usurate del manto stradale, gli attori convenivano in giudizio, oltre alla società Assitalia, nella già ricordata qualità di impresa designata dal FGVS, anche la società Autostrada dei Parchi S.p.a., poi divenuta società Finanziaria, in quanto incaricata della gestione del tratto autostradale in questione.

L’odierna ricorrente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa sia la società ANAS S.p.a., sia la propria assicuratrice per la responsabilità civile, società Assitalia.

Nel contraddittorio anche dell’ANAS, che richiedeva di evocare in giudizio la nuova concessionaria autostradale, la società Strada dei Parchi S.p.a., il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio di primo grado, condannava la sola Assitalia, nella già menzionata qualità di impresa designata, al ristoro, nella misura del 50%, dei danni invocati dagli attori, dal momento che riconosceva una concorrente, paritaria, responsabilità del conducente del mezzo che trasportava la vittima del sinistro, ovvero D.C.F., nella causazione dello stesso.

Proposto gravame principale da costui, nonchè, per quanto qui ancora di interesse, gravame incidentale dalla società Assitalia, all’esito del giudizio di appello la Corte romana provvedeva nei termini sopra meglio indicati, in parziale accoglimento dei mezzi proposti.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Finanziaria, sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e ciò “in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2051 c.c.”, oltre che “travisamento delle prove in relazione ad un fatto decisivo del giudizio”.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata l’usura del manto stradale sulla base della comunicazione della notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. In detto documento, tuttavia, siffatta circostanza non risultava suffragata – assume la ricorrente – da alcun specifico accertamento tecnico, risultando frutto di un mero ragionamento deduttivo, basato su un supposto accrescimento del numero degli incidenti stradali nel periodo tra (OMISSIS) – nel tratto di strada compreso tra il Km 28+100 e il Km 29+150 dell’autostrada (OMISSIS). Senonchè, dalla planimetria allegata alla medesima comunicazione, emergerebbe che il sinistro oggetto di causa si è verificato in un diverso tratto autostradale, visto che il primo urto contro il guard-rail risulterebbe avvenuto in corrispondenza del Km (OMISSIS), considerato che, per i veicoli provenienti da (OMISSIS) in direzione Roma, la numerazione chilometrica sulla (OMISSIS) è decrescente.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nonchè “travisamento della prova testimoniale e degli atti in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2054,1227 e 2697 c.c.”, oltre che “all’art. 142 C.d.S., comma 2”.

La sentenza impugnata è censurata laddove ha ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità il conducente dell’autocarro a bordo del quale viaggiava la vittima del sinistro, in particolare travisando gli atti di causa. Essi, infatti, se correttamente letti, confermerebbero che D.C.F. ebbe a percorrere, per oltre 3 Km, l’autostrada (OMISSIS) sebbene il fondo stradale fosse connotato dalla presenza di una macchia oleosa, senza prestare la dovuta cautela imposta da tale circostanza. Inoltre, la dichiarazione resa dallo stesso alla polizia stradale, nell’immediatezza del fatto, secondo cui il primo impatto del furgone da esso condotto avvenne contro il muro di contenimento posto sulla destra della carreggiata, sarebbe smentita dalle risultanze della planimetria in atti, le quali evidenzierebbero come l’urto iniziale avvenne contro il guard-rail centrale. Orbene, la corretta valutazione di tali elementi avrebbe dovuto portare il giudice di appello ad escludere che la condotta del conducente potesse ritenersi “irreprensibile”.

3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, e ciò “in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e all’art. 111 Cost.”, denunciandosi “insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione”, nonchè “errore materiale”.

La Corte capitolina, nel fare applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 2, (secondo cui il FGVS risponde dei soli danni alla persona) ha escluso la condanna di Assitalia per il danno materiale, quantificato in Euro 4.038,53, ponendo, tuttavia, tale importo per intero a carico dell’odierna ricorrente, sebbene la sua quota di responsabilità fosse stata limitata al 20%.

3.4. Infine, con il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, e ciò “in relazione agli artt. 125,269 e 346 c.p.c.”, richiamandosi la ricorrente al principio della libertà della forma degli atti ed a quello della estensione della domanda.

La censura involge, in questo caso, la decisione della Corte territoriale di condannare in proprio l’odierna ricorrente, sul presupposto che essa non avrebbe riproposto la domanda di manleva, dichiarato assorbita dal primo giudice per effetto del rigetto della pretesa attorea.

Richiamato quell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 19 aprile 2016, n. 7700) che reputa sufficiente, in appello, la mera riproposizione della domanda di garanzia, ritenendo non necessaria la proposizione di gravame incidentale, la ricorrente evidenzia che nella propria comparsa di costituzione in secondo grado essa avesse espressamente ripetuto la richiesta di chiamata garanzia e in manleva, di talchè, in ossequio ai principi della libertà delle forme degli atti processuali e della estensione automatica della domanda, reputa erronea la decisione assunta, al riguardo, dal giudice di appello.

4. La società Generali Italia S.p.a. (succeduta ad Assitalia) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza e proponendo, inoltre, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

4.1. Quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso incidentale, esso deduce “omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere di decisivo”, censura formulata anche “in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2054 e 2697 c.c.”.

La sentenza impugnata viene censurata laddove ha escluso ogni responsabilità di D.C.F., in particolare omettendo di valutare una serie di fatti decisivi, ovvero che costui percorse più di 3 Km di autostrada senza avvedersi della presenza di una macchia oleosa sul fondo stradale, ed inoltre di aver urtato dapprima il guardrail di sinistra e solo successivamente il muro di contenimento posto sulla destra della carreggiata, ciò che avrebbe dovuto portare la Corte capitolina a negare ogni efficienza causale, nella verificazione del sinistro, alla presenza, sul fondo stradale, della macchia oleosa.

4.2. Il secondo motivo ipotizza “omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che si stato discusso tra le parti e abbia carattere di decisivo”, censura formulata anche “in relazione all’art. 2051 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

La sentenza impugnata è censurata laddove ha individuato la “causa scatenante del sinistro” nella presenza, sul fondo stradale, di sostanza oleosa, tanto da attribuire all’impresa designata dal FGVS la responsabilità dell’incidente, nella misura dell’80%. Per contro, la Corte capitolina avrebbe omesso di considerare una serie di fatti, attestanti, invece, l’efficacia causale esclusiva, o comunque preponderante, nella produzione dell’evento dannoso, del grave stato di dissesto esistente nel tratto stradale di riferimento. In particolare, la circostanza che il conducente avesse percorso più di 3 Km su un tratto di strada avente asfalto oleoso, senza alcuna conseguenza, incominciando a perdere il controllo del mezzo proprio in corrispondenza della zona usurata, confermerebbe essere il dissesto del manto autostradale la causa preponderante del sinistro.

4.3. Il terzo motivo concerne la statuizione sulle spese di lite, che si assume debba essere modificata in conseguenza e all’esito della riforma, anche parziale, della sentenza impugnata.

4.4. Quanto, invece, al ricorso principale, se ne assume l’inammissibilità, innanzitutto, in ragione del fatto che, quantunque venga dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la censura si risolve in una serie di argomentazioni che integrano, puramente e semplicemente, una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie del precedente grado di giudizio. In ogni caso, poi, la ricorrente principale avrebbe anche omesso di indicare quali siano i fatti storici dei quali la sentenza impugnata avrebbe omesso l’esame, nonchè il dato testuale o extratestuale da cui derivano le omissioni e la loro rilevanza.

5. F., N., M.T. e D.C.M. hanno resistito, con controricorso, all’impugnazione principale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, i soli che coinvolgano la loro posizione, i controricorrenti rilevano come attraverso di essi sia contestata “funditus” la lettura degli eventi operata dalla Corte di appello, pretendendosi una loro, non consentita, rinnovata valutazione in fatto.

In relazione, in particolare, alla prima censura si rileva come, a prescindere dalla circostanza – notoria – che il chilometraggio dell’autostrada (OMISSIS) parte dalla città di Roma, ciò che conterebbe, nel caso di specie, è che già il secondo dei tre urti, rilevati lungo la corsa del veicolo a bordo del quale viaggiava il D.C., risulti essersi verificato in un tratto della sede autostradale ampiamente usurato. In ogni caso, peraltro, la Corte capitolina ha mostrato di attribuire a tale circostanza un rilievo secondario, visto che ha ravvisato la causa preponderante del sinistro nella presenza, sulla sede stradale, di sostanza oleosa. In merito, invece, al secondo motivo del ricorso principale, si osserva come la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato, sulla base di una serie di circostanze, le ragioni per le quali nessun addebito poteva essere elevato a carico del conducente il veicolo a bordo del quale viaggiava la vittima del sinistro. In ordine, infine, al terzo motivo, si osserva come essendo stata disposta la condanna solidale dei due responsabili, i soggetti danneggiati possan richiedere, ex art. 2055 c.c., il pagamento dell’intero importo dei danni a ciascuno dei due coobbligati.

6. Anche l’ANAS ha resistito, con controricorso, all’impugnazione principale, chiedendo semplicemente che sia constatato come la sentenza impugnata abbia rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, circa il proprio difetto di legittimazione passiva.

7. Con ulteriore controricorso la società Generali Italia (nella qualità di successore di Assitalia, quale chiamata in garanzia della società Finanziaria) ha resistito all’impugnazione principale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza del quarto motivo.

In particolare, sottolinea come dal contenuto della comparsa di costituzione in appello dell’odierna ricorrente emerga che la stessa non abbia affatto riproposto la propria domanda di manleva, non potendo, tra l’altro, invocare a sostegno dell’odierna censura il principio della estensione automatica della domanda. Esso, infatti, è destinato ad operare solo nel caso in cui la chiamata riguardi il soggetto individuato come unico, effettivo, titolare passivo dell’obbligazione risarcitoria, e non anche il caso, qual è quello presente, di domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato (è citata Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2013, n. 5400).

8. La società Finanziaria ha resistito, con controricorso, all’impugnazione incidentale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

9. La ricorrente principale, quella incidentale e i controricorrenti D.C. hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Il ricorso principale va rigettato.

10.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

10.1.1. Al riguardo, va notato, innanzitutto, come la (alternativa) prospettazione di un vizio di “omesso esame” di un fatto e di “travisamento della prova”, relativo ad esso, risulti intrinsecamente contraddittoria.

Invero, omettere l’esame di fatti significa averli del tutto ignorati, mentre il travisamento della prova relativa ad essi “implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”; evenienza, quest’ultima, che ricorre solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01).

Ciò detto, che potrebbe indurre a ritenere il motivo inammissibile, deve, poi, notarsi come difetti – nella specie – il presupposto necessario a ritenere integrato il (duplice) vizio dedotto da parte ricorrente.

Quanto, invero, a quello di “omesso esame”, la circostanza che il giudice di appello abbia – in ipotesi – ignorato il fatto che la numerazione chilometrica da (OMISSIS) a (OMISSIS) è decrescente risulta, a tacer d’altro, priva di decisività, da intendersi come idoneità a determinare un diverso esito della controversia (Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01; Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2018, n. 16703, Rv. 649316-01). Essa, per vero, potrebbe assumere rilievo ai fini dell’identificazione del punto di (primo) impatto del veicolo incidentato con l’ostacolo contro cui il mezzo andò ad infrangersi, emergenza probatoria, però, che non sarebbe certo “decisiva” per escludere la (cor)responsabilità della ricorrente, essendo emerso che il mezzo ebbe comunque a scarrocciare sul tratto di strada usurato – della cui gestione la società Finanziaria era gravata – subendo due ulteriori collisioni. Tanto basta, dunque, per giustificare il riconoscimento di un contributo della ricorrente – nella misura, peraltro, di appena il 20% -nella causazione del sinistro.

D’altra parte, ed a maggior ragione, neppure è ipotizzabile il travisamento della prova, visto che l’informazione (asseritamente) emergente dagli atti causa – quella relativa al carattere decrescente della numerazione chilometrica e, dunque, all’identificazione del punto in cui ebbe sia ad iniziare lo sbandamento del veicolo che a determinarsi la sua prima collisione – non è, di per sè, “diversa ed inconciliabile” con quella che il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione, ovvero che le condizioni usurate del mando stradale ebbero a favorire l’ulteriore slittamento del mezzo e due suoi ulteriori urti.

In ordine, invece, alla censura che investe l’apprezzamento operato dal giudice di appello della comunicazione della notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è sufficiente osservare che il “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

10.2. Anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

10.2.1. Le considerazioni sopra svolte vanno ribadite anche in relazione a tale motivo, con il quale si mira a contestare l’apprezzamento compiuto dal giudice di appello per escludere qualsiasi contributo del conducente del veicolo incidentato nella causazione del sinistro, e ciò nuovamente “sub specie” di “omesso esame” e/o di “travisamento della prova”. Vizi, entrambi, dedotti in relazione alle seguenti circostanze: la percorrenza, per 3 km, da parte del conducente del mezzo, di un tratto di strada già caratterizzato dalla presenza di sostanza oleosa dispersa, nonchè la verificazione del primo impatto del mezzo contro la barriera spartitraffico, e non contro un muro di contenimento posto sulla destra della carreggiata percorsa.

Anche tale motivo, tuttavia, deve ritenersi non fondato, visto che le circostanze summenzionate non risultano “decisive” (nel senso già chiarito), nè tantomeno “inconciliabili” – per le ragioni già sopra illustrate – con quelle valorizzate dal giudice di appello per escludere la concorrente responsabilità, del conducente del mezzo, nella causazione del sinistro.

Il tutto, peraltro, non senza rilevare che tali circostanze, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). Difatti, come già in passato osservato da questa Corte, ai sensi della norma suddetta, “è evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

10.3. Neppure il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

10.3.1. La circostanza che la Corte territoriale, pur riconoscendo una quota di responsabilità del solo 20% a carico dell’odierna ricorrente principale, abbia poi posto integralmente a carico della stessa l’obbligo di risarcimento dei danni materiali al veicolo (ovvero, di talune delle “conseguenze dannose” dell’illecito), è un’applicazione dei principi in materia di obbligazione solidale nonchè un effetto del fatto che l’altro soggetto, pure riconosciuto corresponsabile – ed in misura preponderante – del sinistro (o meglio, del cd. “evento di dano”, non risponde “ex lege” di tale particolare tipologia di pregiudizio. Ai sensi, invero, della L. 24 14 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 2, (applicabile “ratione temporis” alla presente fattispecie) il FGVS risponde dei soli danni alla persona.

In tale prospettiva, pertanto, non pare inutile qui ribadire quanto già affermato da questa Corte, ovvero che “esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria”. Orbene, e a “questo secondo momento che va riferita la regola dell’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del “quantum” del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili”. Di qui, pertanto, la necessità di “distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perchè possa configurarsi, a monte, una responsabilità “strutturale” (Haftungsbegrundende Kausalitat) e, dall’altro, il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’individuazione delle singole conseguenze dannos,e, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (Haftungsausfkllende Kausalitat)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2013, n. 4003, Rv. 625453-01).

10.4. Il quarto motivo del ricorso principale è, infine, inammissibile.

10.4.1. Tale esito s’impone ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non avere la parte ricorrente riprodotto lo stralcio della comparsa di risposta dalla quale risulterebbe la riproposizione della domanda di manleva, dichiarato assorbita dal primo giudice per effetto del rigetto della pretesa attorea.

Non osta, difatti, a tale esito la constatazione che il motivo in esame si sostanzia nella deduzione di un vizio processuale (rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; da ultimo, Cass. Sez.6- 5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

Ancora di recente, infatti, è stato affermato da questa Corte che la “deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

11. Il ricorso incidentale è inammissibile.

11.1. I motivi primo e secondo si risolvano in un tentativo di porre in discussione le risultanze istruttorie, di talchè valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi del ricorso principale, dovendo, qui, ribadirsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione “con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758, Rv. 643690-01).

11.2. Quanto al terzo motivo, non si tratta – a rigore – neppure di una censura sulla regolamentazione data alle spese di lite, ma della deduzione della necessità che, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, venga dato un nuovo assetto alle stesse.

Lo stesso è, dunque, inammissibile, alla stregua del principio secondo cui il “motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01).

12. Le spese seguono la soccombenza, essendo, pertanto, integralmente compensate – data la reciproca soccombenza – tra le società Finanziaria e Generali, mentre entrambe sono tenute a rifonderle a F., N., M.T. e D.C.M., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Nulla è invece dovuto alla società ANAS, nei confronti della quale la notificazione del ricorso principale (e di quello incidentale) è avvenuto a soli fini di “litis denuntiatio”, ex art. 331 c.p.c.

13. A carico della ricorrente principale e di quella incidentale sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio tra le società Finanziaria di Partecipazione e Investimenti S.p.a. e Generali Italia S.p.a., condannando, invece, entrambe – in solido – a rifondere a F., N., M.T. e D.C.M. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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