Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22857 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23381/2009 proposto da:
E.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato SORGE Alfredo, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 179/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 22.9.08, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – E.A., medico generico, ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 179/50/2008, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato un suo ricorso avverso una cartella di pagamento per Irap attinente all’anno 2001, notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per non avere egli effettuato il pagamento di quanto indicato, al detto titolo, in dichiarazione dei redditi.
Deduce due motivi. L’intimata non ha svolto difese.
2. – Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ascrive alla commissione regionale di aver violato i1 combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, lett. e), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 112 c.p.c.. Ma si palesa inammissibile in ragione della errata formulazione dei quesiti di diritto, stante che codesti: (a) danno per presupposta apoditticamente – la prova, viceversa dalla commissione esclusa, della inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione; (b) riferiscono di una violazione dell’art. 112 c.p.c., niente affatto argomentata quanto alla premessa avente a oggetto la limitazione del tema decisionale, il secondo motivo, deducendo un vizio di motivazione, non risulta concluso dal richiesto momento di sintesi, indicativo del fatto controverso e delle ragioni della contraddittorietà denunziata”;
– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrosi (est.), il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011