Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22856 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16338-2018 proposto da:

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA A RL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N. 198, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente in via principale –

contro

F.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale

sui figli minori, D.N. e D.S., rappresentati e

difesi dall’Avvocato Antonio Orpello, domiciliati presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

B.B. e SOC. EUROTECNO;

– intimati –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 10 luglio 2010, F.C. in proprio e nell’interesse dei due figli minori, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cremona, la Eurotecno s.r.l., il B.B. e la Cattolica di Assicurazione s.c.a r.l., chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col prossimo congiunto, marito e padre, D.M., deceduto in un sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS);

si costituivano Eurotecno s.r.l. e Cattolica Ass.ne e chiedevano di chiamare in causa l’INAIL deducendo la comunanza della causa, poichè l’Istituto aveva già manifestato l’intento di esercitare l’azione surrogatoria per le prestazioni effettuate in favore dei familiari del D.. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa e la Cattolica provvedeva alla notifica. INAIL si costituiva tardivamente ed eccepiva la nullità della notifica della chiamata in causa, in quanto effettuata presso la sede legale, e non presso la sede provinciale, ed interveniva “volontariamente” nel giudizio, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti per ottenere il rimborso, in via di surroga ex art. 1916 c.c., per le prestazioni già effettuate in favore dei familiari di D.M., previa rimessione in termini;

il Tribunale di Cremona, con sentenza del 28 gennaio 2015, dichiarava la corresponsabilità, nella causazione del sinistro, tra B.B. (in misura del 40%) e D.M. (in misura del 60%) e, per l’effetto, condannava la società Cattolica di Assicurazioni s.c.a r.l., B.B. ed Eurotecno s.r.l., in solido, al pagamento, in favore di F.C., in proprio e quale genitore dei minori N. e D.S., della somma di Euro 233.244,00, oltre rivalutazione e spese.

avverso tale sentenza proponevano appello la Soc. Cattolica di Assicurazione ed Eurotecno s.r.l., con quattro distinti motivi di gravame; F.C. spiegava appello incidentale sul quantum;

la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2018, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, determinava il risarcimento del danno dovuto in favore dell’appellante incidentale nella complessiva somma capitale di Euro 583.110,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite;

propone ricorso per cassazione la Cattolica di Assicurazione affidandosi a due motivi. L’INAIL resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo. F.C., nella qualità in atti, deposita controricorso avverso il ricorso principale. B.B. non svolge attività in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per errore della motivazione, sul punto relativo alla contestata mancata dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio del “chiamato” INAIL ed erronea ammissione della domanda di intervento volontario in causa dell’ente, in violazione del disposto degli artt. 167 c.p.c. e 294 c.p.c.. La Soc. Cattolica e l’assicurata, avevano dedotto con il terzo motivo di appello, che la domanda riconvenzionale, proposta dall’Inali, era tardiva ed inammissibile. All’esito della notifica dell’atto di chiamata del terzo, eseguita da Cattolica presso la sede legale dell’Inail in Roma, l’ente si era costituito tardivamente con la comparsa del 9 marzo 2011, per l’udienza del 17 marzo 2011, proponendo domanda riconvenzionale avverso le convenute, al fine di ottenere, ex art. 1916 c.c. e art. 142 cod ass.ni, la condanna al risarcimento delle indennità erogate in favore degli aventi diritto del D. per la complessiva somma di Euro 594.885,00. La domanda era stata proposta dall’Inaii con la comparsa di “intervento volontario” e con la richiesta di rimessione nei termini, stante la tardività della costituzione in giudizio, oltre il termine ex art. 167 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale. La richiesta di rimessione in termini sarebbe stata erroneamente accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale, sul falso presupposto giuridico che la chiamata in causa da parte di Cattolica – era viziata, poichè non eseguita presso la sede provinciale, ma presso la sede legale dell’ente. Ma ciò non sarebbe esatto, perchè nonostante la possibilità di eseguire la notifica all’ente anche presso le sedi periferiche, sarebbe comunque vigente il principio generale della valida notifica alla sede legale dell’Istituto. Pertanto, ricorrendo l’ipotesi di rituale notifica dell’atto di chiamata in causa dell’Ente, questo avrebbe assunto la qualità di parte e “dunque non più terzo”, con le conseguenti decadenze procedurali relative alla posizione del convenuto. Conseguentemente, “le eventuali domande o eccezioni da proporre nel processo nel quale era già stato regolarmente chiamato a partecipare, avrebbero dovuto essere proposte dall’Inail nel rispetto delle formalità e dei tempi di cui all’art. 167 c.p.c.”. In secondo luogo, la notifica dell’atto di chiamata del terzo, non sarebbe viziata perchè la ripartizione organizzativa territoriale costituirebbe un profilo non opponibile ai terzi, con la conseguente irrilevanza della notifica eseguita al legale rappresentante pro tempore, nella sede legale dell’ente. Da tale errata valutazione giuridica discenderebbe l’illegittimità del provvedimento di rimessione in termini emesso dal Tribunale ed avvallato dalla sentenza della Corte di Brescia;

rileva questa Corte che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3 che ha modificato il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis conv. dalla L. n. 30 del 1997, “gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati…” laddove per strutture territoriali “debbono intendersi le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell’Istituto…prescindendo dalla circostanza che l’Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale” secondo quanto comunicato dalla Direzione Centrale INPS con la circolare n. 84 del 20/05/2004;

secondo tale circolare per strutture territoriali, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, presso le quali devono essere notificati gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro a pena di nullità, debbono intendersi le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell’Istituto. Pertanto, la parte dovrà notificare l’atto presso la Direzione Provinciale o Subprovinciale o presso l’Agenzia nel cui ambito di competenza egli risiede, prescindendo dalla circostanza che l’Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale;

nell’idea del legislatore, tale impostazione renderebbe più agevole la verifica da parte del giudice nell’individuazione del luogo di notificazione competente, nonchè dei rappresentanti legali degli assicurati e degli Enti di Patronato, che devono fare affidamento su elementi certi e facilmente reperibili per non incorrere nella sanzione della nullità. Inoltre consentirebbe all’assicurato di individuare, nella medesima struttura, il luogo dove presentare la domanda amministrativa, inoltrare eventualmente il ricorso amministrativo e notificare il ricorso giudiziario;

il ricorrente ha posto la questione della validità o meno della notifica effettuata solo presso la direzione generale di Roma con riferimento ad uno degli atti indicati nel citato art. 44, sostenendo il principio generale secondo cui la notifica eseguita presso la sede legale è comunque rituale o perchè attraverso la costituzione di INPS (anche se denominata atto di intervento volontario) realizza lo scopo dell’atto, con effetto sanante;

il primo motivo è, però, inammissibile, in quanto dedotto senza rispettare l’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che parte ricorrente non trascrive o riproduce – per la parte che interessa – il contenuto dell’atto di costituzione e soprattutto il tenore dell’atto di chiamata in causa e della sua notifica. Inoltre, detti atti non sono localizzati nel presente giudizio di legittimità, nè – come consente Cass., Sez. Un. 22726 del 2011 – dichiara di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo di ufficio del giudice di appello, in cui sia stato acquisito quello di primo grado;

a prescindere da ciò, il Collegio ritiene opportuno a fini nomofilattici rilevare che, se il motivo fosse stato ammissibile e si fosse potuto esaminare dando rilievo a quanto allegato senza possibilità di verificarlo, esso non sarebbe stato accoglibile, ma il suo esame avrebbe potuto dare luogo solo ad una correzione della motivazione sulla base delle ragioni che di seguito si indicano e non alla cassazione della sentenza;

come si è detto, l’art. 44, comma 3, nell’introdurre al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, prevede al comma 1-bis, che “Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio”;

il D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 44 stabilisce la regola della notifica presso le sedi periferiche degli enti previdenziali degli atti introduttivi dei giudizi di cognizione e cautelari e degli atti esecutivi a partire da quello di precetto. La disposizione si riferisce, in generale, agli “atti introduttivi dei giudizi di cognizione” sebbene inserita nell’ambito dei giudizi di esecuzione;

si tratta di una norma speciale, che deroga alla disciplina generale circa la necessità di notificare presso la sede legale dell’ente e che, pertanto, trova applicazione solo nelle ipotesi ivi previste;

in questo senso è la giurisprudenza di questa Corte in ambito lavoristico che, sul tema della notifica eseguita presso la sede provinciale, nei casi individuati dall’art. 44, ha affermato che “la notifica della sentenza emessa in giudizio di invalidità civile… instaurato successivamente al 1 aprile 2007, effettuata presso la sede provinciale dell’INPS a norma del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.”. Specificando che l’accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell’Istituto risponde all’esigenza, nell’interesse dell’utenza, di mettere gli uffici più vicini al privato in condizioni di rispondere con immediatezza ed adeguatezza alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell’ente (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11059 del 27/05/2016);

riguardo alla questione della tassatività o meno delle ipotesi elencate dal citato art. 44 ha precisato che “la notificazione dell’atto di appello, ove l’Inps sia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale e domicilio legale dell’Istituto, non assumendo rilievo la L. n. 30 del 1997, art. 44, comma 1-bis, che limita la notifica presso la struttura territoriale dell’ente a specifici e diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame (in tal senso, Cass., Sez. L. 22616/2013 e precedenti ivi citati e Cass. Sez. L, n. 11132 del 30/05/2016 (Rv. 639933 e, più di recente, Cass. Sez. L, n. 27017 del 24/10/2018 (Rv. 650868). Negli stessi termini anche Corte Conti, sez. II giur. centr. 24 aprile 2014, n. 293 secondo cui, “in caso di contumacia dell’ente la notifica della sentenza va effettuata – secondo le regole ordinarie (art. 292 c.p.c. oltre citato) – nella sede legale dell’Ente, non nella sede periferica;

tale duplicità di regole risponde alla esigenza, non irragionevole, secondo cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (che gestiscono la pratica ed hanno legittimazione nei giudizi); invece, le sentenze (che non sono inserite nell’elenco) vanno notificate presso gli uffici centrali, per il caso di contumacia dell’Ente; infatti, tale soluzione ermeneutica si giustifica nell’ottica di demandare agli uffici centrali il compito di controllare i motivi dell’inerzia degli uffici periferici nel giudizio di primo grado, oltre che di valutare se proporre o meno impugnazione;

sulla base delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, trattandosi di atto introduttivo (chiamata del terzo) la notifica alla sede legale di Roma era nulla;

l’atto difensivo dell’INAIL, essendo avvenuto a seguito della chiamata, non costituiva, però, un atto di intervento volontario, ma un atto di costituzione tardiva del chiamato, nonostante la nullità della notificazione ed il chiamato aveva legittimamente introdotto le difese che avrebbe potuto dedurre se avesse avuto possibilità di costituirsi tempestivamente e, quindi, tra esse, svolgere la domanda riconvenzionale;

allorquando, infatti, la notificazione di un atto introduttivo della domanda, qual è la chiamata in causa di un terzo, risulti nulla e, tuttavia, il terzo chiamato si costituisca, opera il principio della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, atteso il tenore dell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, principio pacificamente valido anche per le notificazioni, tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass. 5 febbraio 2002, n. 1548);

per evidente esigenza di non penalizzare chi ha sanato la nullità, dalla rilevazione del raggiungimento dello scopo deriva che il soggetto che si costituisce e sana la nullità debba essere considerato alla stessa stregua di come sarebbe stato se la nullità sanata dal suo comportamento non fosse sussistita (che altrimenti avrebbe dovuto rimediarsi dal giudice con un ordine di rinnovo della notificazione). Pertanto, egli nell’atto di costituzione è ammesso a svolgere tutte le attività ricollegate ad un atto di costituzione tempestivo, con la conseguenza che esse sono pienamente rituali e legittime;

pertanto, va ribadito che poichè l’art. 44 disciplina la nullità degli atti e si riferisce anche a quelli di chiamata in causa dell’ente, che introducono un giudizio nei suoi confronti, la notificazione era nulla perchè eseguita in violazione del citato art. 44;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per erronea o omessa motivazione, meramente apparente, sul punto relativo all’attribuzione della responsabilità dell’evento in violazione del combinato disposto dell’art. 1227 c.c. e art. 2054 c.c., comma 1 con la conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La motivazione sarebbe illogica e viziata da errore valutativo nell’analisi degli elementi probatori. Il giudice di appello non avrebbe considerato adeguatamente la condotta del passeggero che, adottando senza alcuna reale ragione, un comportamento imprevedibile, ha posto in pericolo la stabilità del veicolo, provocandone uno slittamento nel fosso, altrimenti evitato. Anche le altre circostanze fattuali non sarebbero state considerate correttamente (il presunto cedimento della banchina quale causa del sinistro, ecc). La motivazione sarebbe anche contraddittoria, poichè dall’analisi delle prove fotografiche, risulterebbe provata la verosimile riferibilità dello scivolamento del furgone all’uscita repentina della vittima dall’abitacolo. Nello stesso modo sarebbe illogico non considerato concausa della tragedia l’incomprensibile scelta della vittima, che non potrebbe essere giustificata – come fa la Corte – dalla necessità di salvarsi da un pericolo, con una manovra ritenuta utile in quel frangente;

il motivo è inammissibile, poichè sulla base della stessa prospettazione della ricorrente emerge che la ricostruzione della Corte è certamente argomentata e il giudice di appello ha motivato le valutazioni riferite al materiale istruttorio. Va ricordato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01) e Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 (Rv. 645828 – 01). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie;

al contrario, parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità;

in sostanza, il motivo, al di là della sua formale intestazione, consiste in una doglianza per un vizio di motivazione, poichè è rivolto esclusivamente a sollecitare una rivalutazione delle circostanze relative alla dinamica del sinistro (Cass. SU 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. 3 maggio 2016 n. 8643 ed altre);

i giudici di merito hanno rimproverato al conducente del furgone di essersi avvicinato al ciglio della strada, nonostante la presenza di un cartello stradale che segnalava una banchina pericolosa, in quanto contigua ad un canale. Si trattava di “un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento”. Pertanto, il conducente B. è stato ritenuto responsabile perchè, secondo il Tribunale, “allertato della presenza del segnale stradale, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più accorta, non avvicinandosi così tanto al ciglio della strada, specie in presenza di condizioni climatiche quali quelle presenti la sera del sinistro, essendo notorio che l’erba e la terra intrisa di acqua o di neve diventano meno compatte, quindi soggette a maggior rischio di cedimento, oltre ad essere certamente più scivolose”;

inoltre, la Corte d’Appello ha escluso la verificazione di un ribaltamento del furgone, a causa dello spostamento e della successiva uscita dal veicolo di D., e ciò sulla base del punto di ritrovamento del corpo, rinvenuto con le spalle verso il veicolo e schiacciato dal cassone del mezzo, dotato di cabina doppia. Sulla questione la Corte territoriale ha argomentato, per cui non è sostenibile la tesi della motivazione apparente, poichè il tentativo di sottrarsi alla situazione di pericolo, da parte della vittima, non costituiva una interruzione del nesso causale tra la guida imperita del conducente e l’evento, ma – come si legge in sentenza – un “comprensibilissimo tentativo di allontanarsi (sfortunatamente non riuscendovi) da una posizione straordinariamente pericolosa, perchè se il furgone si fosse ribaltato quando egli era ancora all’interno del mezzo, gli interi effetti dello scivolamento del mezzo si sarebbero concentrati sulla sua persona”;

con il ricorso incidentale Inail lamenta la violazione dell’art. 1916 c.c. e dell’art. 142Codice delle assicurazioni e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In sede di precisazione delle conclusioni in appello, Inail avrebbe aggiornato l’importo delle prestazioni indennitarie corrisposte sino alla data del 30 maggio 2017, producendo la relativa attestazione di credito per l’importo complessivo di Euro 746.882,23. La Corte territoriale, pur riportando in sentenza le conclusioni da ultimo rassegnatè, non avrebbe pronunziato su tale domanda. Infatti, dopo avere escluso il concorso della vittima nella causazione del sinistro, così rideterminando l’importo del risarcimento, la Corte d’Appello si sarebbe limitata a confermare, per il resto, la sentenza di primo grado. Ricorrerebbe l’ipotesi di omessa pronunzia poichè, quando l’ammontare del credito risulta superiore a quello dedotto in primo grado, compete all’Istituto, previa richiesta in appello, l’aggiornamento dell’importo, non trattandosi di domande nuove, ma di semplici precisazioni del petitum originario;

la pretesa troverebbe fondamento nell’attestazione di credito assistita da presunzione di legittimità e non specificamente contestata da parte dei responsabili civili nel corso del giudizio di prime cure. Tale profilo sarebbe stato evidenziato dal Tribunale, quanto meno con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale subito e la conseguente domanda di surrogazione svolta da Inail in primo grado;

il ricorso incidentale è fondato. Inail, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ha riportato il contenuto delle conclusioni precisate in grado di appello riferite al valore complessivo di Euro 746.468,23, adeguato alla data del 30 maggio 2017, come da attestazione di credito contenente l’indicazione del costo aggiornato. L’aumento dell’ammontare del credito di Inail conseguente alle variazioni quantitative della rendita e alle prestazioni erogate dall’istituto, non costituisce una domanda nuova, ma mera precisazione del petitum, pertanto il credito di valore va liquidato con riferimento all’importo aggiornato e il maggior ammontare può essere richiesto senza la necessità di proporre appello incidentale (Cass. 14 giugno 2016, n. 12198 e Cass. 20 marzo 2015, n. 5594). Si tratta di rivalutazione della rendita prevista dalla normativa di settore e aggiornata con decreto ministeriale;

pertanto, nell’ipotesi di ammontare del credito superiore a quello dedotto in primo grado, trattandosi di importi che trovano riscontro in fonti normative, compete al giudice di merito l’onere di verificare tale corrispondenza riferita alla richiesta di aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma dedotta in primo grado;

nel caso di specie il ricorrente incidentale ha allegato di avere depositato l’attestazione di credito a firma del direttore della competente sede, aggiornata alla data del 30 maggio 2017 e riferita all’ammontare delle prestazioni,assicurative erogate in favore degli eredi del lavoratore deceduto. Rispetto a tale documentazione la Corte d’Appello avrebbe dovuto esprimere una valutazione, tenendo conto della presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi e dell’eventuale insussistenza di contestazioni specifiche che individuino il vizio da cui l’atto amministrativo sarebbe eventualmente affetto (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1814);

di tali adempimenti dovrà occuparsi il giudice del rinvio;

ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere accolto. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto da parte della ricorrente principale;

la sentenza va cassata con rinvio in accoglimento del ricorso incidentale dell’INAIL, attesa l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Brescia.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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