Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22856 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 13/09/2019), n.22856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29134-2015 proposto da:

D.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAS ASSICURAZIONE ISTITUTO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI, in persona

di F.C. in qualità di Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ROSI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ALESSANDRO DI BATTISTA, SERGIO GRISOLIA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.N., D.E.V., D.F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 813/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/11/2014 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. M.L. ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Ascoli Piceno n. 254/2009, ha rideterminato in aumento la somma liquidata dal giudice di prime cure in favore dei predetti e solidalmente a carico del sig. B.N. e della società Itas s.p.a. a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’allora minore di età sig.ra D.E.M. in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) ed ascritto all’esclusiva responsabilità del B..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Itas Mutua (già Itas s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 132,163,166 e 167 c.p.c., artt. 2043,2054,2056,2058 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto “non provato” il “danno chiesto per la perdita di chance”, laddove “la perdita di chance rappresenta un danno patrimoniale chiesto con l’atto di citazione senza alcuna necessità di specificare questa posta di danno con l’ulteriore precisazione che, in ogni caso, con la stessa citazione sono stati chiesti tutti i danni nessuno escluso e quindi non poteva essere escluso proprio in forza della ripetuta dicitura “tutti i danni nessuno escluso””.

Lamenta non essersi dalla corte di merito invero motivato “perchè la voce di danno denominata “perdita di chance” non poteva essere ricompresa nè nel danno patrimoniale nè nelle altre poste di danno chieste con l’atto di citazione”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,115,116 e 327 c.p.c., artt. 2043,2056,2058,2059,1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Lamenta non essersi considerato che la “perdita di chance risulta provata… avendo… prodotto in causa la tessera attestante la sua partecipazione alla squadra di calcio femminile serie A della società Autolelli, la dichiarazione della stessa società Autolelli per la partecipazione alle gare regionali svoltesi a (OMISSIS), la dichiarazione della società Autolelli del 16/5/2000 attestante l’esclusione della D.E. a partecipare alle gare di calcio a causa delle lesioni subite nel (OMISSIS)”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 75,100,112,163,166,167,300,342 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si duole che la corte di merito abbia pronunziato condanna nei suoi confronti al rimborso delle maggiori somme ottenute senza che vi fosse domanda nei suoi confronti.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione del 22/1/2001″, alla disposta riunione “con altra causa proposta da Mi.Lu., M.N. e P.M.G.”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”attività sportiva praticata dalla D.E.”, alla “dichiarazione della ditta Autolelli datata 16/5/2000”, alla “tessera attestante la sua partecipazione alla squadra di calcio femminile serie A della società Autolelli”, alla “dichiarazione della società Autolelli del 16/5/2000 attestante l’esclusione della D.E. a partecipare alle gare di calcio a causa delle lesioni subite nel (OMISSIS)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Non può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta infatti soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, l’atto di appello), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l’eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Con la conseguenza che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi soddisfatto (anche) allorquando come nella specie la ricorrente si limiti a riportare la scansione delle fasi del processo, affidando la sommaria esposizione ad uno o più atti del processo (nel caso l’atto di appello).

Soluzione che in ogni caso non esime dall’osservanza del requisito richiesto a pena di inammissibilità – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso come detto – non osservato (cfr., da ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 9989).

Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al 1 motivo, va ulteriormente posto in rilievo come nella motivazione dell’impugnata sentenza risulti affermato che il “danno da perdita di chance concerne un’autonoma voce di danno” per il cui risarcimento “doveva essere proposta specifica domanda al fine di ottenerne il riconoscimento, mentre dalla lettura dell’atto di citazione tale autonoma voce di danno… non risulta richiesta”, da tale atto viceversa emergendo che la domanda di risarcimento è stata spiegata con riferimento a “tutti i danni nessuno escluso”.

Orbene, essendo nella specie il dispositivo conforme a diritto, può al riguardo farsi invero luogo alla mera correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, dovendo al riguardo valorizzarsi la ravvisata insussistenza da parte della corte di merito di elementi ed indizi idonei a deporre per la sussistenza di un danno patrimoniale non solo attuale ma anche in proiezione futura per la perdita della concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita (cfr. Cass., 20/11/2018, n. 29829; Cass., 15/2/2018, n. 3691; Cass., 12/6/2015, n. 12211), a concretare quest’ultimo in particolare non essendo stata evidentemente ritenuto l’impossibilità per la danneggiata di continuare a svolgere l’attività sportiva ed agonistica di calciatrice dalla medesima praticata anteriormente al sinistro.

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Itas Mutua (già Itas s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.800,00, di cui Euro 6.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Itas Mutua (già Itas s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA