Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22856 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16040/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EUROSTOCK S.A.S. di A.M. & C;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione di avviso con il quale l’Ufficio erariale provvedeva al recupero di credito di imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della Eurostock s.a.s. di A.M. & C. (che non resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, confermando la prima decisione, aveva ribadito la nullità dell’avviso impugnato per mancanza di delega alla sottoscrizione dell’atto. Il Giudice di appello ha, infatti, ritenuto inammissibile la produzione della delega avvenuta solo in secondo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è fondato, con assorbimento del primo. Sussiste, infatti, il denunciato vizio in procedendo alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte la quale ha statuito che la sussistenza di delega a sottoscrivere un avviso di accertamento non deve affatto esistere nè essere dimostrato in caso di contestazione …sin dal primo giudizio (Cass. n. 17044/2013) ed ha sempre ritenuto la natura documentale della delega affermando che in caso di contestazione incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso della Amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass. n. 14942/2013) aggiungendo che le parti possono sempre produrre anche in appello nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

3. Alla luce dei superiori principi appare evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di merito nel ritenere inammissibile la produzione documentale in appello, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per il riesame.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, i diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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