Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22856 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23004/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 92/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA, del 26/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 92/23/2008, che ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso di C.C., ingegnere libero professionista, avverso un avviso di diniego di rimborso di somme pagate a titolo di Irap negli anni 1998, 1999 e 2000.
Deduce un motivo. L’intimato non ha svolto difese.
2. – Il motivo denunzia, limitatamente al capo della sentenza di merito relativo al rimborso del primo acconto Irap per l’anno 1998, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume che la commissione implicitamente, ma in modo erroneo, ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’istanza del contribuente per l’infruttuoso decorso del termine di quarantotto mesi di cui alla disposizione evocata.
3. – Il ricorso appare inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che dalla sentenza non risulta che l’eccezione de qua sia stata consegnata ai motivi di gravame avverso la decisione di primo grado. Al riguardo la contraria tesi della ricorrente si palesa del tutto assertoria, E ovviamente (arg. D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56) non possiede funzione di rilevazione dall’onere di autosufficienza la circostanza che la ricorrente abbia trascritto, invece, i termini con i quali l’eccezione venne sollevata in primo grado (v. ricorso, pag. 5).
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;
– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011