Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22855 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23423-2014 proposto da:

P.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1534/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A.M. ed altri 20 ricorrenti, alcuni in proprio ed altri quali eredi di un congiunto già parte dei precedenti gradi di giudizio, hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della Salute, per la cassazione della sentenza n. 1534/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Torino 1’11 luglio 2013. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali richiede il rigetto del ricorso.

Questa la vicenda processuale:

– nel 2004 gli odierni ricorrenti o i loro danti causa, tutti talassemici, ed altri due soggetti non affetti da talassemia, citano in giudizio in due distinte cause il Ministero della Salute chiedendone la condanna per il risarcimento dei danni derivanti dall’aver contratto l’epatite C a seguito di una trasfusione;

– le cause vengono riunite. Il Tribunale di Torino rigetta la domanda nei confronti di tutti;

– la Corte d’appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, accoglie l’appello dei soli soggetti non talassemici, affermando che le loro pretese non fossero prescritte, in quanto tra la presentazione della domanda di indennizzo alla CMO e la proposizione della domanda giudiziale non era decorso il termine di cinque anni, mentre dichiarava estinto per prescrizione il diritto di tutti gli altri ad ottenere il risarcimento nei confronti del Ministero. Affermava che, essendo i soggetti oggi ricorrenti affetti dalla nascita da talassemia, e quindi costretti loro malgrado per tutta la vita alla frequentazione degli ospedali per la sottoposizione periodica a trasfusioni di sangue, essi, per la loro particolare vicenda sanitaria, fossero necessariamente più informati e più consapevoli degli altri due soggetti, non appartenenti a nessuna categoria a rischio, dei rischi connessi all’uso del sangue e delle precauzioni necessarie per evitarli.

A questa presa di posizione di fondo la sentenza impugnata fa seguire una accurata ricostruzione della situazione di ciascuno, collocando con precisione nel tempo il momento di una diagnosi completa dell’infezione, per poi fissare a partire da quel momento il decorso del termine prescrizionale.

Nel corso del giudizio, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, avendo ricevuto dal Ministero della salute la proposta di aderire alla procedura di equa riparazione disciplinata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 conv. con L. 11 agosto 2014, n. 114, notificando la rinuncia al Ministero della salute.

Non rimane pertanto che dichiarare l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese (proveniendo la stessa richiesta di abbandono del giudizio dalla parte controricorrente), il che esime dal dover esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi di ricorso.

Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in adunanza camerale (in questo senso v. Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878, a proposito della rinuncia pervenuta dopo la comunicazione della trattazione in pubblica udienza).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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