Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22855 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 13/09/2019), n.22855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21277-2015 proposto da:

O. SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale

rappresentante pro tempore O.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 42, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A. NOBEL COATINGS SPA, in persona dell’amministratore delegato

I.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO CANALE, ROBERTO

COTTELLERO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2147/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/6/2014 la Corte d’Appello di Milano ha sostanzialmente rigettato – tranne che in punto quantificazione dei diritti di avvocato ai fini delle spese – il gravame interposto dalla società O. s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10613/2010, di rigetto della domanda (proposta in via riconvenzionale nei confronti della società A. Nobel Coatings s.p.a. a fronte della domanda di quest’ultima di pagamento di somma a titolo di corrispettivo di fornitura di merce) di risarcimento di danni lamentati a vario titolo (e in particolare per abuso di dipendenza economica, per illecita concorrenza e lesione della reputazione commerciale), asseritamente conseguenti alla “interruzione improvvisa” del contratto di concessione di vendita tra di essi intercorrente.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società O. s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi.

Resiste con controricorso la società A. Nobel Coatings s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1343 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 192 del 1998, art. 9 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1375,1453 e 1455 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1375,1453,1455 e 1460 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1375 e 1460 c.c., L. n. 192 del 1998, art. 9 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2598, L. n. 192 del 1998, art. 9 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 115,183 e 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con l’8 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 5 e 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “decreto ingiuntivo n. 24664/2007 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 giugno 2007″, all'”atto di citazione in opposizione… notificato il 20 settembre 2007”, alle “molteplici domande riconvenzionali”, al “doc. 3 di primo grado”, al “doc. 4 di primo grado”, agli “accordi contrattuali sempre rinnovati”, alla trasmissione “ad A., in data 22 dicembre 2006 e 18 gennaio 2007” di “ulteriori ordini di acquisto, evasi nei giorni 15 e 24 gennaio 2007, con la consegna di quanto richiesto (doc. 7)”, alla comunicazione del 24 gennaio 2007 del sig. di A.G.B.”, al “contratto rivenditore standard predisposto da A. e sottoscritto da O.”, al “contratto quadro di concessione vendita con A.”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “clausole contrattuali che prevedevano (art. 18) la durata annuale del contratto cessato in data 31 dicembre 2006 e di quella che escludeva il tacito rinnovo del contratto medesimo (art. 15 del contratto)”, agli “investimenti effettuati da O.”, all'”art. 15 del contratto”, agli “importi totali dei ricavi delle vendite e delle prestazioni” e all'”ammontare dei ricavi delle vendite dei soli prodotti A…. (docc. 31 – 32)”, al “contratto di locazione relativo al deposito di Jesi sottoscritto da O. (doc. 6)”, al “listino prezzi”, alla “clausola n. 18 del contratto”, ai capitoli di prova testimoniale nn. 26 e 27, ai “bonus sconto per l’anno 2006”, a “due contratti di locazione di immobili della durata di 6 anni da destinare a deposito… (cfr. doc. 5 allegato alla citazione di primo grado”, al “costo sostenuto per l’acquisto di 4 automezzi, avvenuto tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007… (cfr. doc. 14 della citazione di primo grado”, al “costo dell’assunzione di n. 3 dipendenti”, alla “perdita di fatturato”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'”art. 15 del contratto”, i capitoli di prova testimoniale nn. 26 e 27), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, a fronte dell’accertamento operato dai giudici di merito (i quali, in relazione al “contratto innominato di concessione di vendita” de quo, hanno: a) escluso l’illegittimità della “pattuizione di un termine al cui spirare cessa il rapporto di collaborazione”, in quanto essa “non impedisce al negozio di svolgere la propria funzione e realizzare gli interessi delle parti, che consapevoli della scadenza convenzionale potranno valutare in relazione a essa l’entità e la convenienza di eventuali investimenti”, e anzi nel caso “la stipulazione di anno in anno di un nuovo contratto ha consentito una maggiore flessibilità del rapporto a vantaggio della stessa O., che ha potuto di volta in volta contrattare i quantitativi minimi di acquisto, riducendoli sensibilmente nel tempo, e i relativi premi tenendo conto dell’andamento del mercato”; b) escluso “che nella specie sia ravvisabile la violazione lamentata” di “abuso di dipendenza economica di cui alla L. n. 192 del 1998, art. 9”, in quanto la circostanza che “dall’esame del bilancio 2006 di O. risulta che “i ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a 2.063.315 a fronte… di acquisti nel medesimo periodo per Euro 271.584 dei prodotti A.” dimostra “che la vendita di tali prodotti sul volume d’affari dell’appellante è consistente (intorno al 13%), ma non determinante, e, ulteriormente, il confronto fra tale bilancio e quello 2007 dimostra che, nonostante l’interruzione del rapporto con l’odierna appellata, i ricavi di O. sono rimasti sostanzialmente invariati e presentano, anzi, un lieve aumento (Euro 2.172.698)”, il che “contraddice la pretesa posizione dominante di A. nel rapporto con O. e la conseguente possibilità di abusare di essa”; c) escluso che sia “individuabile alcun eccessivo squilibrio di diritti e obblighi in danno di O.”; d) osservato che l'”interruzione improvvisa del rapporto semplicemente cessato alla scadenza del termine pattuito e non derivata, come osservato dal primo giudice, dall’esercizio di alcun potere o facoltà della concedente”; d) affermato “che la volontà di A…. di non voler stipulare un nuovo contratto di concessione di vendita… non integra certamente un “sabotaggio”, ma è espressione piuttosto di libertà contrattuale, tanto più in considerazione dei motivi addotti relativi alla progressiva contrazione delle vendite, aventi riscontro nei documenti di causa; e) escluso “che la contraddittoria condotta di A. dimostrerebbe l’abuso della facoltà di non rinnovare il contratto”; f) affermato che “la nomina di un nuovo distributore e la promozione dell’attività dello stesso nella zona già riservata a O. non sono lesive di alcun principio di correttezza professionale e devono ritenersi legittime, avuto riguardo anche alle modalità con cui sono state esercitate”) l’odierna ricorrente inammissibilmente prospetta invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto, invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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