Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22855 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 12/08/2021), n.22855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15156/2020 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coseano, giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente

domiciliato in Roma Via Alberico II, 4, presso lo studio

dell’avvocato Farina Maria Rosaria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.H., (OMISSIS), contro il provvedimento che ne aveva disposto il trasferimento in Germania (dove il predetto aveva presentato domanda di protezione internazionale) in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 18 Reg. UE 604/2013, accettata da quello Stato;

avverso il decreto del tribunale, depositato l’11 febbraio 2020 e comunicato il 9 marzo (NB lo dice nella procura speciale) è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso è quindi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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