Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22855 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22640/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato COCCO Massimo,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA dell’8.4.09,

depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti cella sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 318/39/2009, che ha confermato la decisione di primo grado nell’accoglimento di un ricorso di F.F., avvocato libero professionista, avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’irap versata negli anni 2002, 2003, 2004.

2. – La commissione regionale ha motivato la decisione richiamando i noti orientamenti in materia, conseguenti all’intervento di C. Cost.

n. 156/2001, richiedenti, ai fini della debenza del tributo, che il professionista si avvalga di un’organizzazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della specifica attività, ovvero utilizzi in modo non occasionale il lavoro altrui.

Ha quindi ritenuto insussistente il profilo anzidetto nell’essenziale considerazione che “Lo svolgimento dell’attività (..) di avvocato sia sufficiente per provare l’inesistenza di una organizzazione autonoma che non può e non deve essere assoggettata a Irap”.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’amministrazione sulla scorta di tre motivi, tutti conclusi da idonei quesiti di diritto.

L’intimata ha resistito con controricorso.

3. – I motivi rispettivamente deducono (1) violazione dell’art. 7 della L. n. 289 del 2002, avendo la contribuente fruito di condono tombale, incompatibilmente rispetto alla successiva istanza di rimborso, per l’anno d’imposta 2002; (2) in subordine, ove si ritenesse non esaminato dal giudice di merito il profilo medesimo, pur dedotto con l’appello, violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; (3) in ogni caso vizio di motivazione in rapporto alla apodittica valutazione fornita riguardo alla mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.

4. – I primo e il terzo appaiono manifestamente fondati, potendosi considerare del tutto pacifiche, riguardo all’Irap, le seguenti uniformità: (1) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto il professionista che svolga attività non autonomamente organizzata;

(2) il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili, ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; (3) costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asserì talmente non dovuta, dare la prova della mancanza delle predette condizioni (per tutte sez. un. 12111/2009); (4) la definizione automatica di cui alla L. n. 289 del 2002, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per mancanza del relativo presupposto.

Ciò stante la sentenza non si sottrae alla censura per il fatto: (a) di aver implicitamente disatteso l’eccezione sollevata dall’amministrazione con l’appello, in ordine alla preclusione al rimborso dell’imposta versata nell’anno 2002 qual diretta conseguenza del fruito condono tombale; (b) di aver reso una motivazione solo parvente, del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi, quanto alla ritenuta inesistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in conseguenza del semplice fatto di svolgere, la contribuente, attività professionale di avvocato.

b. – Non può condividersi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, giacchè è consolidato il principio che ai fini del riscontro degli atti processuali vuole doversi guardare agli originali e non alle copie, per cui l’eventuale mancanza di una pagina nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa (v. Cass. n. 264/2006; n. 12021/2002). Cosa che può escludersi quando (come nella specie) le restanti pagine consentano comunque di comprendere il tenore della difesa avversaria, anche in considerazione degli altrove formulati quesiti di diritto”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni svolte nella ripetuta relazione;

– che dunque il ricorso va accolto in relazione al primo e al terzo motivo (assorbito il secondo), con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale del Lazio, la quale provvederà a nuovo esame in applicazione dei principi di diritto appena esposti;

– che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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