Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22854 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 13/09/2019), n.22854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19003-2014 proposto da:

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del suo amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. DEL FANTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FILOMENA PASSEGGIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UMS IMMOBILIARE GENOVA, in persona del Presidente e Legale

Rappresentante A.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 88 presso lo studio dell’avvocato OSCAR RAIMONDI

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO

GHELARDI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5588/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/12/2007 la Corte d’Appello di Roma, pronunziando in via definitiva, ha rigettato il gravame interposto dalla società Terna s.p.a. – in proprio e in qualità di procuratrice della società Enel s.p.a.- in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 54837/02 di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Ums Generali Marine s.p.a. di risarcimento dei danni subiti dall'””autotrasformatore trifase” (ATR) da 160 MVA contraddistinto dalla matricola n. (OMISSIS) (trasformatore di notevoli dimensioni e del peso di circa 90 tonnellate)” all’esito di relativa riparazione e trasporto terrestre e marino da Torino a Feroleto Antico (CZ).

Con la medesima sentenza, “separando il giudizio e pronunziando in via non definitiva”, ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla società Terna s.p.a. – in proprio e in qualità di procuratrice della società Enel s.p.a. – nei confronti della società (OMISSIS) s.p.a., dichiarando la prima non decaduta dall’azione esercitata ed escludendo che la stessa fosse prescritta, e ha rimesso per il resto la causa in istruttoria, dichiarando “salvo il merito della causa”, nonchè spettare al riguardo “all’appellata (OMISSIS) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento rispetto al contratto dedotto in causa”.

Con sentenza del 17/10/2013 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Terna s.p.a. – in proprio e in qualità di procuratrice della società Enel s.p.a. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 54837/02, ha successivamente accolto la domanda originariamente proposta dalla società Enel s.p.a. nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l. di risarcimento dei danni subiti dall'””autotrasformatore trifase” (ATR) da 160 MVA contraddistinto dalla matricola n. (OMISSIS) (trasformatore di notevoli dimensioni e del peso di circa 90 tonnellate)”, all’esito di relativa riparazione e trasporto terrestre e marino da Torino a Feroleto Antico (CZ).

Avverso la suindicate pronunzie della corte di merito la società Terna s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Ums Immobiliare Genova s.p.a. (già Ums Generali Marine s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 e 6 motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è per plurimi profili inammissibile.

Va pregiudizialmente osservato che esso è inammissibile nei confronti della controricorrente società Ums Immobiliare Genova s.p.a. (già Ums Generali Marine s.p.a.) in quanto tardivo.

Con la suindicata sentenza del 6/12/2007 la Corte d’Appello di Roma ha invero pronunziato in via definitiva nei confronti della società Ums Generali Marine s.p.a., rigettando il gravame interposto dalla società Terna s.p.a. – in proprio e in qualità di procuratrice della società Enel s.p.a. – in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 54837/02, di rigetto della domanda da quest’ultima nei confronti della prima spiegata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di impugnazioni, in ipotesi di cumulo di domande è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (e non al fine dell’ammissibilità dell’impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita: v., da ultimo, Cass., 19/9/2014, n. 19836), la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, e manchi una pronuncia sulle spese relative alla domanda o alle domande decise rinviandone la liquidazione all’ulteriore corso (v. Cass., 19/12/2013, n. 28467; Cass., 27/2/2007, n. 4618) o non sia stato adottato un formale provvedimento di separazione dei giudizi ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 28/4/2011, n. 9441), laddove in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi la sentenza che, come nella specie, affermi di pronunciare definitivamente sulla domanda proposta da un soggetto dichiarando la necessità di ulteriore istruzione nei confronti dell’altro, nonchè recando un espresso e formale provvedimento di separazione delle cause ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto, come tale invero sottratta alla possibilità di riserva d’impugnazione differita e impugnabile solo in via immediata (cfr. Cass., 14/4/1988, n. 2961).

Orbene, è al riguardo da osservare che con la suindicata sentenza del 6/12/2007 la corte di merito ha nel caso definitivamente pronunziato in ordine al merito della domanda proposta nei confronti della società Ums Generali Marine s.p.a., confermando (nel respingere il gravame interposto dall’allora appellante ed odierna ricorrente) la decorrenza del termine (annuale) di prescrizione ravvisata dal giudice di prime cure. E ha al riguardo altresì disposto in ordine alla regolazione tra dette parti delle spese di lite del grado.

Ha quindi contestualmente provveduto a separare “il giudizio” e a pronunziare in via non definitiva “nei confronti della spa (OMISSIS)”, accogliendo il 2 e il 3 motivo di gravame dell’allora appellante ed odierna ricorrente (dichiarando che la medesima “non è decaduta dall’azione esercitata” nei confronti di quest’ultima ed escludendo “che la stessa sia prescritta”), e rinviando viceversa la disamina del “merito della causa” separata, in quanto da decidersi “all’esito di ulteriore istruttoria”, al riguardo sottolineando che “spetta all’appellata (OMISSIS) dimostrare l’esattezza del suo adempimento rispetto al contratto dedotto in causa”.

Emerge a tale stregua evidente come (diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente in particolare nella memoria ex art. 378 c.p.c.) la decisione sul merito della causa rinviata alla successiva sentenza definitiva del 17/10/2013 attiene esclusivamente al contratto intercorso tra l’Enel e la società (OMISSIS) s.r.l., e non anche al diverso contratto intercorso tra l’Enel e la società Ums Generali Marine s.p.a., oggetto – come detto – di pronunzia definitiva assunta già con la citata sentenza del 2007 (come dalla stessa corte di merito ribadito nella successiva sentenza del 17/10/2013: “Con sentenza depositata in data 6.12.2007, questa Corte respingeva l’appello proposto da Terna Spa nei confronti di UMS Generali Marine s.p.a. contestualmente rilevando che nessuna domanda in grado di appello era stata proposta nei confronti degli altri convenuti, peraltro rimasti in questa fase contumaci. La Corte, con la sentenza del 6.12.2007, oltre a decidere definitivamente nei rapporti tra essi convenuti, ovvero tra Terna Spa da un lato, UMS Generali Marine Spa ed altri convenuti, dall’altro, decideva in ordine alla questione relativa alla eccepita decadenza ed alla pure eccepita prescrizione del diritto vantato dall’appellante nei confronti di (OMISSIS) srl disponendo, quindi, con ordinanza resa in pari data e previa separazione del giudizio, la sua prosecuzione quanto al rapporto tra essa appellante e la medesima (OMISSIS) srl”).

Orbene, l’odierna ricorrente non ha interposto immediato gravame avverso la sentenza del 6/12/2007 della corte di merito, essendosi invero limitata a formulare “alla successiva udienza del 14.3.2008.. a verbale espressa riserva di impugnazione in cassazione ai sensi dell’art. 361 c.p.c. della suddetta sentenza parziale n. 5125/2007″, come da essa stessa indicato nel proprio ricorso (senza peraltro riportarne il relativo testuale tenore nel ricorso, nè fornire puntuali indicazioni necessarie per la relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, e pertanto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. infra)).

Emerge evidente, a tale stregua, come tale riserva possa al più valere relativamente alle parti della sentenza del 6/12/2007 relativa alla società (OMISSIS) s.r.l., sicchè nei confronti della società Ums Immobiliare Genova s.p.a. (già Ums Generali Marine s.p.a.) il ricorso per cassazione risulta dall’odierna ricorrente invero proposto in violazione del termine ex art. 327 c.p.c.

Quanto alle censure mosse alle suindicate pronunzie della corte di merito con riferimento alle altre controparti, va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato il 5.10.1999″, all'”ordine del 21.6.1995”, agli art. B8 e B9 “delle condizioni generali di contratto”, al “sinistro denunciato da Enel alla UMS Generali Marine l’8.11.1996”, alle “ispezioni generali congiunte” iniziate “il 14.11.1996”, alla redatta “perizia”, ai “tracciati del c.d. “rilevatore di shock””, alla “pag. 7 della perizia tecnica, doc. 4”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “fax dell’8.11.1996”, alla “lettera raccomandata del 19.11.1997″, all'”espressa riserva di impugnazione in cassazione ai sensi dell’art. 361 c.p.c. della… sentenza parziale n. 5125/2007”, alla espletata CTU, al “trasporto del trasformatore commissionato (in uno con la relativa riparazione) dalla stessa Enel a (OMISSIS)”, all'”art. B 9.2 del contratto” tra Enel e (OMISSIS), ai “due contratti stipulati da Enel, rispettivamente con (OMISSIS) e con UMS, per il trasferimento dell’autrasformatore ATR da (OMISSIS) alla stazione elettrica di (OMISSIS)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 3, 4 e 6 motivo) come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, la ricorrente inammissibilmente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Ums Immobiliare Genova s.p.a. (già Ums Generali Marine s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Ums Immobiliare Genova s.p.a. (già Ums Generali Marine s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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