Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22854 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 12/08/2021), n.22854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15131/2020 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coseano, giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Alberico II, 4, presso lo studio dell’avv.

Maria Rosaria Farina;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.N., (OMISSIS), contro il provvedimento che ne aveva disposto il trasferimento in Slovenia (dove il predetto aveva presentato domanda di protezione internazionale) in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 18 Reg. UE 604/2013, accettata da quello Stato;

avverso il decreto del tribunale, depositato il 6 aprile 2020 e asseritamente comunicato il 27 successivo, è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

al ricorso è allegata una procura speciale non conferita dal soggetto di cui si discute ( A.N.) ma da altra persona (tale Ak.Na.) e in relazione ad altro provvedimento del medesimo tribunale di Trieste (il decreto in data 18 febbraio 2020);

in sostanza il difensore ricorrente ha agito, in cassazione, senza procura speciale;

come questa Corte ha già evidenziato, ove manchi la procura speciale il ricorso per cassazione è inammissibile, e tanto accade proprio ove il mandato difensivo allegato in giudizio sia riferito ad altro processo, sicché non risulti che esso sia stato rilasciato per la proposizione dello specifico ricorso di cui si discute (v. Cass. n. 14281-06); l’inammissibilità del ricorso per avere il difensore agito senza procura comporta che l’attività dello stesso non riverbera alcun effetto sulla parte, cosicché lo stesso difensore viene a risultare parte soccombente nel processo in conseguenza della questione d’inammissibilità del suo ricorso;

tanto determina che l’attività processuale viene assunta a diretta responsabilità del difensore medesimo, il quale, a differenza di ciò che accade ove la procura sia esistente ma nulla (ad esempio per difetto di specialità), ovvero ove la stessa sia esistente ma tardivamente depositata (v. Cass. 9862-21), va condannato in proprio al pagamento delle spese processuali in beneficio della parte controricorrente (per varie applicazioni Cass. n. 5955-96, Cass. n. 14281-06, Cass. n. 25435-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore avv. Paolo Coseano, in proprio, al pagamento delle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo avv. Coseano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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