Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22854 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2550/2014 proposto da:

G.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

DAVOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA TESCAROLI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ADRIA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/18/2013 detta COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Stefania Toscaroli difensore del ricorrente che

insiste per l’accoglimento e si riporta agli scritti del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di G.C., medico chirurgo, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso versata dal 2002 al 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado la quale, dichiarata la decadenza dal diritto al rimborso per i versamenti eseguiti prima del (OMISSIS), aveva rigettato il ricorso per le altre annualità.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la sussistenza di un’autonoma organizzazione, nella specie, fosse dimostrata dalla circostanza che il professionista utilizzava le strutture, i beni strumentali ed il personale della Casa di Cura presso cui esercitava e che, tratteneva, in cambio, una percentuale elevata della tariffa professionale.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Rilevata da subito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, essendo applicabile il nuovo disposto del medesimo articolo di legge (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014), è, invece, fondata la dedotta violazione di legge.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Si è, poi, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori condivisi principi per cui va cassata con rinvio per il riesame e per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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