Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22853 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19346-2014 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 49, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO MASCOLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CRISTINA CAPURSO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In totale riforma della decisione di prime cure la Corte d’appello di Bari con sentenza 18.6.2013 n. 598 accoglieva la domanda di condanna al risarcimento danni proposta da F.F. nei confronti di F.C. – interdetta rappresentata dalla tutrice T.A. – ritenendo che dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla relazione tecnica del CTP di parte attrice non validamente contestata dalla relazione del CTU che indicava l’andamento anemometrico del giorno in cui si era sviluppato l’incendio, nonchè dai fatti non contestati (concernenti lo stato incolto del terreno della convenuta), e dai rilievi tecnici dell’area interessata dall’incendio, la convenuta doveva essere dichiarata responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni cagionati dall’incendio sviluppatosi nel suo terreno e propagatosi poi in quella adiacente di proprietà dell’attrice.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione da T.L., n. q. di erede di F.C., con nove motivi.

Resiste con controricorso F.F..

Il ricorrente ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 memoria illustrativa datata 3.7.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La memoria illustrativa depositata dal difensore del ricorrente non può essere ammessa in quanto depositata il 3.7.2017 oltre la scadenza del termine perentorio di giorni dieci decorrente a ritroso da data fissata per l’adunanza, stabilito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1, norma introdotta dal D.L. 31 agosto 2016, n. 178, art. 1 bis, comma 1, lett. f) convertito con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, applicabile ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del medesimo decreto legge anche ai ricorsi già depositati alla data 30.10.2016 di entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione della legge in G.U. n. 254 in data 29.10.2016: cfr. L. n. 197del 2016, art. 1, comma 2) della legge di conversione, per i quali non era stata ancora fissata a tale data udienza od adunanza in camera di consiglio.

Nella specie il ricorso risulta notificato il 14.7.2014 ed alla data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016 non era stata ancora fissata udienza od adunanza, trovando quindi applicazione la norma processuale predetta (cfr. Corte cass. Sez. L -, Ordinanza n. 4906 del 27/02/2017 secondo cui il termine ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 per la presentazione di memorie trova applicazione anche ai giudizi di legittimità introdotti anteriormente -per i quali non sia stata fissata udienza od adunanza – e nei quali vi siano parti costituite tardivamente).

Ritiene necessario il Collegio far precedere l’esame dei motivi di ricorso dal richiamo di alcuni principi di diritto in ordine ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.

A) Osserva il Collegio che, se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) (idest: formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie sostanziale e processuale (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), diversamente il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità si palesa inammissibile tutte le volte in cui l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

B) Il vizio di “error facti” per il quale può essere richiesto il sindacato di legittimità è circoscritto esclusivamente, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e dunque l’ammissibilità del motivo risulta condizionata 1 – alla individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti; 2 – alla incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di “decisività” ai fini della decisione di merito; 3 – all’omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale, rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabili con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

C) Non è consentito riproporre, sotto altra forma paradigmatica, attraverso la denuncia del combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la medesima censura dei “vizi di logicità” eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del “libero convincimento” ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato in via esclusiva al Giudice di merito, e come tale è insindacabile in sede di legittimità: deve ritenersi, infatti, assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Conseguentemente la censura di violazione delle norme processuali in questione non è idonea ex se a “recuperare” il precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” come vizio di “errore di diritto” (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente denunciabili per violazione degli artt. 115 col e 116 c.p.c. asseriti errori di “convincimento” attinenti alla valutazione della preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), comportando una tale censura pur sempre l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, che non trova accesso nel giudizio di cassazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Tanto premesso:

Il primo motivo (violazione dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 2051 c.c. e artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.) ed il secondo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 2051 e 2697 c.c.) sono inammissibili, in quanto cumulano in modo indistinguibile la violazione di una serie di norme di diritto sostanziale e processuale e di errori di fatto senza indicare, in relazione a ciascuna asserita violazione ed errore, il relativo corredo argomentativo in diritto, venendo il ricorrente sostanzialmente a censurare la sentenza in ordine alla valutazione di merito del compendio probatorio (alla stregua del quale la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova che l’incendio si sviluppò il 28.6.1997 e che il terreno della parte convenuta era incolto ed infestato da erba secca) non sindacabile in sede di legittimità, fatti salvi i limiti della omissione di un fatto storico decisivo, nella specie non indicato. E’ appena il caso poi di rilevare come la critica rivolta alla Corte territoriale che, richiamandosi all’art. 116 c.p.c., avrebbe di fatto anticipato la applicazione della norma di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, (“il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”) non applicabile “ratione temporis” al giudizio di appello, sia destituita di fondamento sotto un duplice profilo: a) il principio di non contestazione non è stato introdotto nel processo civile soltanto con la L. n. 69 del 2009 ma trovava fondamento normativo già negli artt. 167 (nel testo riformato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353) e 416 c.p.c., sicchè il convenuto era tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015); b) l’asserita errata applicazione, nella fattispecie processuale concreta, del principio di “non contestazione” da parte della Corte d’appello di Bari, imponeva alla parte ricorrente di indicare specificamente il contenuto degli atti processuali (nella specie la comparsa di risposta in primo grado) dai quali emergerebbe, invece, la espressa contestazione dei fatti ritenuti erroneamente ammessi dal Giudice di merito, in difetto – come nella specie – non potendosi ritenere assolto il requisito di specificità del motivo richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017). Infine la censura si palesa altresì inammissibile, in quanto inidonea a scalfire la statuizione sul punto, atteso che il Giudice di appello, non ha risolto la controversia esclusivamente in base ai fatti “non contestati”, ma ha invece utilizzato anche altri elementi probatori dimostrativi di quei fatti (nella specie: 1-la dichiarazione dello stesso teste T. – assunto come tale prima dell’acquisto della qualità di erede – secondo cui l’incendio aveva interessato anche una fascia del terreno di F.C.; 2 – il notorio, laddove in sentenza si afferma che “l’erba fresca….in vegetazione, per esperienza comune, non può dare innesco ad alcuna combustione”; 3 – la relazione tecnica del perito di parte Ce. in cui erano delimitate le aree dei terreni confinanti interessate dall’incendio; 4 – la dichiarazione del teste D. in ordine al riferimento cronologico dell’evento);

il terzo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c., estrema contraddittorietà ed incoerenza) ed il quinto motivo, essendo stato omesso il quarto nella numerazione progressiva, (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) sono inammissibili, in quanto attraverso le norme di diritto indicate si intende veicolare piuttosto una censura concernente errori di fatto, ma che non è assistita dai requisiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non fornendo il ricorrente alcuna spiegazione in ordine alla decisività dell’accertamento della “data” esatta in cui si sviluppò l’incendio, nè trascrivendo il contenuto di altre prove assunte in giudizio che sarebbero state del tutto omesse nella comparazione degli elementi probatori compiuta dal Giudice di appello. Come indicato nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, la Corte d’appello ha tratto il suo convincimento, non soltanto in base alla applicazione del principio di non contestazione, ma anche da una serie di ulteriori elementi probatori, indicati nella motivazione -che assolve pertanto al requisito di validità nel minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 – e che il ricorrente trascura del tutto, volendo ottenere una inammissibile revisione della valutazione probatoria, tale essendo la richiesta di verificare il grado di attendibilità delle dichiarazioni rese dal marito di F.F., assunto a teste;

il sesto motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 62 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.) è inammissibile, in quanto impugna un mero passaggio argomentativo della motivazione della sentenza d’appello e non invece una autonoma statuizione della stessa, non cogliendo, pertanto, la “ratio decidendi”. Il Giudice di appello non ha, infatti, deciso la controversia, affermando la responsabilità di F.C. ex art. 2051 c.c., nonostante le risultanze “negative” della c.t.u. (secondo quanto riferito dal ricorrente e quanto emerge dalla motivazione della sentenza, l’ausiliario pare avesse concluso con un “non liquet” in ordine ai quesiti che gli erano stati posti sulla verifica delle cause e della dinamica del sinistro) e quindi in violazione della disposizione dell’art. 2697 c.c. che, in difetto di assolvimento dell’onere probatorio dei fatti costitutivi del diritto vantato in giudizio, comporta la soccombenza dell’attore, ma ha invece deciso la controversia utilizzando i dati e gli accertamenti tecnici svolti dal CTP Ce., dopo aver illustrato le ragioni per le quali la relazione dell’ausiliario non forniva elementi coerenti con i dati anemometrici rilevati, e rilevando che, in mancanza di altri utili e più precisi elementi di valutazione, potevano utilizzarsi i dati “medi” sulla direzione dei venti nella zona rilevati dalle stazioni dell’Aeronautica Militare: tale “modus procedendi” è conforme al criterio di prudente apprezzamento delle prove richiesto dall’art. 116 c.p.c., comma 1 e salvo palesi illogicità od errori di fatto nella rilevazione di tali dati (errore che avrebbe dovuto allora essere fatto valere attraverso un puntuale esame critico delle indagini peritali svolte dal CTU e delle eventuali obiezioni mosse alla correttezza ed all’utilizzo dei dati contenuti nella relazione del CTP, previa trascrizione di tali atti) non è sindacabile avanti la Corte di legittimità;

il settimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2051 e 2697 c.c.) è infondato. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità di F.C. ex art. 2051 c.c. in considerazione dello stato del terreno incolto e della presenza di erba secca, omettendo tuttavia di accertare se l’incendio fosse stato originato nel fondo della stessa F.C. o fosse stato comunque agevolato da condotte imputabili alla proprietaria di tale fondo. Premesso che ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006), osserva il Collegio che la critica formulata alla sentenza di appello è infondata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio al fondo confinante, è responsabile dei danni causati a quest’ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l’incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/02/2011);

– l’ottavo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.) è inammissibile, in quanto diretto a prospettare ipotesi alternative di ricostruzione del fatto (peraltro non perspicue: il moto convettivo spinge le fiamme verso l’alto, determinandone la propagazione secondo la direzione del vento, ma ciò non esclude che il fuoco venga alimentato dalla materia comburente che trova sul terreno) o a richiedere una nuova inammissibile valutazione di merito relativa al giudizio di prevalenza probatoria operato dalla Corte territoriale;

– il nono motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in ordine agli artt. 116 e 132 c.p.c., relativamente alla scelta di attribuire valenza alla CTP anzichè alla CTU circa l’ammontare del danno) è inammissibile in quanto è rivolto a criticare la valutazione di preferenza accordata dal Giudice di merito all’elaborato peritale di parte, piuttosto che alla relazione dell’ausiliario, in ordine alla determinazione per equivalente dei danni patrimoniali, in quanto la prima risultava meglio dettagliata nelle singole voci di danno, omettendo tuttavia di trascrivere i differenti criteri adottati dai due tecnici e di indicare le ragioni per le quali la selezione operata favore alla determinazione di dette voci di danno non corrispondeva al criterio di tendenziale integrale risarcibilità del danno.

– il decimo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla condanna alla rivalutazione e agli interessi sulle somme rivalutate) è infondato. La Corte territoriale ha liquidato in Euro 5.413,31 il danno patrimoniale, ed ha rivalutato la somma in base agli indici Istat dal giorno dell’illecito – trattandosi di debito di valore – mediante il criterio di capitalizzazione annuale della base di calcolo dell’incremento rivalutativo. Inoltre, sulla somma via via rivalutata, ha liquidato gli interessi compensativi – al tasso legale – sino al soddisfo. Tale criterio di liquidazione equitativa del danno da mancato guadagno, per ritardato pagamento della somma capitale, va esente da censura, in quanto conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte fin dalla sentenza Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (conf. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 27/03/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 21/04/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 10/03/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 5503 del 08/04/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 18445 del 17/09/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18490 del 25/08/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 01/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 9926 del 26/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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