Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22853 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 20/10/2020), n.22853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27340-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INCANTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 297/2012 della COMM. TRIB. REG.SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, è stata accolta l’impugnativa proposta dalla società indicata in epigrafe avverso l’avviso n. (OMISSIS), per l’anno di imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito di impresa di Euro 126.630,00 determinato sulla base della redditività media del settore pari al 20% dei ricavi dichiarati;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi;

la società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto illegittimo l’accertamento, non argomentando in merito a due circostanze evidenziate nell’avviso, ossia la “antieconomicità della gestione” e la “omessa presentazione degli studi di settore”;

con il secondo motivo – denunciando omessa pronuncia sull’appello incidentale in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta che il predetto giudice non abbia speso alcuna considerazione sulla percentuale di redditività oggetto dell’appello incidentale;

con il terzo motivo – denunciando violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la CTR, nell’affermare la non imponibilità delle somme a titolo di caparra confirmatoria in quanto aventi funzione risarcitoria, non abbia tenuto conto del fatto che, a partire dall’anno di imposta 2004, anche le somme percepite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita dei redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

con il quarto motivo – denunciando omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che la CTR, nell’affermare la non imponibilità delle somme a titolo di caparra confirmatoria in quanto aventi funzione risarcitoria, non abbia tenuto conto del fatto che le somme in questione erano state successivamente imputate ai corrispettivi pattuiti e saldati;

il primo motivo è fondato, poichè la motivazione della sentenza impugnata è tutta incentrata sulla mancata annotazione di corrispettivi percepiti a titolo di caparra confirmatoria, mentre nell’avviso prodotto nel giudizio di appello anche altri due elementi erano stati posti a fondamento dell’accertamento analitico-induttivo, quali l’antieconomicità dell’attività svolta e la mancata compilazione di studi di settore;

il secondo motivo è altresì fondato, poichè nella predetta sentenza sono del tutto assenti argomentazioni e/o rilievi circa i motivi dedotti dall’Agenzia delle Entrate con l’appello incidentale;

sono infine fondati il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, poichè il giudice del gravame, nel ritenere la natura risarcitoria delle somme versate a titolo di caparra, nulla ha detto sulla sussistenza dell’inadempimento, che, in via esclusiva, consente di ravvisare il titolo risarcitorio delle somme in questione, le quali, anche al predetto titolo, sarebbero comunque imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, poichè destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi;

il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA