Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22853 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22489/2009 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) già Olivetti SpA, incorporante
della Telecom Italia SpA in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo
studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato POTITO Enrico, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRIVENTO (CB) (OMISSIS) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso
lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCARANO Vincenzo, giusta Delib. Giunta Municipale 16
novembre 2009, n. 54 e giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di CAMPOBASSO dell’11.3.08, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Enrico Potito che si riporta agli
scritti e deposita istanza di rinvio per transazione in corso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Vincenzo Scarano che chiede
l’accoglimento del controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si oppone al rinvio e conclude per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal Consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Telecom Italia s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Molise, n. 70/3/2008, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal comune di Triveneto contro la sentenza della commissione provinciale di Campobasso n. 304/03/2002, ha determinato in 130 km., l’occupazione delle strade comunali ai fini della dovuta Tosap. La ricorrente articola due motivi. L’intimata amministrazione resiste con controricorso.
I due motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione delle disposizioni concernenti l’onere della prova e i poteri istruttori delle commissioni tributarie (art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7); nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di inapplicabilità della sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 50) si palesano in verità conclusi da tre quesiti di diritto.
Ma appaiono inammissibili per inidoneità dei quesiti detti, i quali omettono del tutto di indicare la fattispecie in fatto cui parametrare la regula iuris che si ipotizza.
I motivi sono dunque inammissibili per mancato riferimento alla fattispecie concreta”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, contro le quali, d’altronde, la ricorrente nulla adduce nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., – sicchè non rileva, stante il mancato superamento del filtro di ammissibilità affidato – dall’art. 366 bis c.p.c. – alla necessitata formulazione di idonei quesiti di diritto, la circostanza della pur verosimile fondatezza delle argomentazioni in diritto svolte contro la sentenza impugnata;
che l’istanza di rinvio, ancora dalla ricorrente unilateralmente avanzata nel corso dell’adunanza, non merita seguito, essendo motivata da un generico riferimento alla successiva verifica di possibilità transattive della controversia nell’ambito di un globale intendimento di definizione stragiudiziale dell’intero contenzioso pendente col comune di Triveneto;
– che invero la circostanza non ha ricevuto conferma da parte della difesa di controparte, la quale non ha aderito all’istanza;
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011