Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22852 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16498-2014 proposto da:

D.V., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI TRASONE 8-12, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROMANO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.C. POGLIANO 1950, in persona del Presidente pro-tempore Sig.

P.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

82, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PASANISI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE D’ANGELO giusta procura in calce al

controricorso;

COMUNE POGLIANO MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, sig.

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato GILDA LAVIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO NEBBIA giusta

procura a margine del controricorso;

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del Procuratore dott.

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. VASARI 5, presso lo

studio dell’avvocato RAOUL RUDEL che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUGGERO SALOMONE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4637/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in data 18.12.2013 n. 4637, confermando la decisione di prime cure, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva alla proposizione dell’impugnazione di P.M. e D.V. – attori in primo grado n.q. di genitori di D.G. – essendo stato proposto l’appello principale dal figlio nelle more divenuto maggiorenne; ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Pogliano Milanese e della terza chiamata Associazione sportiva Pogliano 1950 – ritenendo assorbita la domanda di garanzia impropria proposta da quest’ultima nei confronti di Zurich Insurance PLC – in quanto il danneggiato non aveva fornito elementi di prova, essendo stato dichiarato decaduto dalla assunzione della prova per omessa intimazione dei testi, e dalle altre risultanze istruttorie non emergeva la dimostrazione della dinamica del sinistro, consistita secondo l’allegazione attorea, nel crollo della traversa dei pali della porta di calcio, durante un partita svoltasi sul campo comunale, con conseguenti lesioni subite dall’allora minore.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con due motivi dai genitori e dal figlio maggiorenne.

Resistono i tre intimati con distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con il quale, sul presupposto del principio di “ultrattività della rappresentanza processuale di un minore” si impugna la sentenza di appello che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei genitori, è manifestamente infondato.

Premesso che D.G. nato il (OMISSIS) ha acquistato la maggiore età ad (OMISSIS) e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano depositata in data 7.11.2012, e dunque i genitori difettavano del potere di rappresentanza al momento della proposizione della impugnazione in grado di appello, è appena il caso di evidenziare che, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dai ricorrenti per confutare la statuizione impugnata, è al contrario di pieno supporto della stessa, atteso che la invarianza della rappresentanza processuale del minore attribuita ai genitori costituiti in giudizio, viene espressamente limitata alla singola fase processuale, venendo meno – in caso di raggiungimento “medio tempore” della maggiore età – con la definizione di ciascun grado del giudizio. Ed infatti se la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorchè questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo, viene puntualmente specificato che tale principio dell'”ultrattività” della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell’ambito della stessa fase processuale, attesa l’autonomia dei singoli gradi di giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010). Osserva, peraltro, il Collegio che tale giurisprudenza, espressiva di una massima travisata dalle parti ricorrenti, neppure può ritenersi pertinente al caso di specie, in quanto volta a considerare la posizione delle “altre” parti processuali, non interessate dall’evento modificativo della capacità rappresentativa legale dei genitori, in funzione della corretta individuazione della parte destinataria della notifica della sentenza ovvero della impugnazione nel caso in cui l’evento non sia stato dichiarato in udienza ovvero non sia stato comunicato con atto notificato dal procuratore dei genitori (dunque tale filone giurisprudenziale riguardava la validità della notificazione della sentenza o della impugnazione eseguita dalle altre parti – alle quali non era stata resa nota la modifica della pregressa situazione di incapacità del minore – nei confronti dei genitori che avevano assunto la qualità di parti processuali in quanto rappresentanti legali del minore: non vale in questa sede ripercorrere la intera vicenda che dall’arresto di Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 è pervenuta al “revirement” di Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

Vale aggiungere soltanto che anche le SS.UU. n. 15295/2014 hanno ravvisato un limite al principio di ultrattività del “mandato ad litem” del difensore della parte (nella specie i genitori) nei confronti della quale si è verificato l’evento interruttivo non dichiarato in udienza, nè notificato (nella specie l’acquisto della maggiore età da parte del minore), affermando esplicitamente che la stabilizzazione della situazione processuale ex ante viene meno (nel caso esaminato dalle SS.UU. si trattava del giudizio di impugnazione diverso dal giudizio di legittimità- proposto dal procuratore ad litem -dotato di procura conferita anche per i successivi gradi di giudizio- della parte deceduta o divenuta incapace) “se, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiranno gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace”, confermando quindi che non può coesistere, nel medesimo processo, ultrattività del potere rappresentativo dei genitori, quali parti processuali, ed acquisto della qualità di parte sostanziale del rappresentato divenuto maggiorenne e dunque legittimato processualmente in via esclusiva (ad agire e resistere a tutela di diritti propri). E con esplicito riferimento alla “legittimazione attiva” questa Corte – con riferimento al ricorso per cassazione, ma con estensione del principio alle impugnazioni genere – ha ribadito, al riguardo, che il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimane inammissibile in relazione a tale qualità (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013).

Evidentemente diversa la ipotesi in cui i genitori, nella causa risarcitoria conseguente a lesioni subite dal minore, avessero agito in giudizio non soltanto nella qualità di legali rappresentanti del minore, ma anche instando per il ristoro di danni, “jure proprio”, quali ad esempio gli oneri economici dovuti sostenere per le cure mediche apprestate al minore (cfr. in termini Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013): tuttavia nel caso di specie la Corte d’appello, con accertamento in fatto non investito da motivo di ricorso per cassazione, ha escluso che i genitori avessero agito anche “jure proprio”, andando dunque esente da censura la statuizione impugnata, in quanto conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte.

Deve inoltre disattendersi la eccezione di nullità della procura ad litem rilasciata nell’atto di appello -nel quale è indicato quale parte appellante anche D.G. – dai soli genitori nella qualità di rappresentanti legali del figlio (al tempo già divenuto maggiorenne), con conseguente formazione del giudicato di primo grado nei confronti del figlio, per mancata rituale impugnazione, atteso che dalla verifica dell’atto di appello allegato al fascicolo di merito, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare l’eventuale giudicato interno formatosi nei confronti di D.G., risulta, alla seconda pagina dell’atto, regolarmente rilasciata dal figlio maggiorenne autonoma procura ad litem all’avv. Elena Idrini, dovendo ritenersi pertanto ritualmente costituito in tal grado di giudizio il figlio divenuto maggiorenne che con la impugnazione ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Il secondo motivo (“violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) è interamente incentrato sulla contestazione della statuizione del Giudice di appello secondo cui il danneggiato non aveva assolto alla prova della dinamica del sinistro intesa come fatto storico (crollo della struttura della porta di calcio dovuto a difetto di manutenzione -secondo la tesi attorea -; crollo della struttura della porta dovuto ad uso anomalo della cosa da parte del minore, che si sarebbe appeso alla traversa dondolando secondo la tesi del Comune convenuto e della associazione sportiva chiamata in causa -) e del conseguente nesso di derivazione causale tra l’evento lesivo ed i danni dei quali si chiede il ristoro.

In disparte eventuali profili di inammissibilità del motivo, essendosi limitati i ricorrenti ad indicare che nella comparsa di risposta in primo grado il Comune non contestava i fatti, senza tuttavia provvedere alla trascrizione delle parti rilevanti del contenuto dell’atto, nè alla specifica individuazione del luogo processuale ove la comparsa fosse rinvenibile e non essendo sufficiente, a tal fine, la mera e generica indicazione in calce al ricorso, tra gli atti e documenti prodotti ex art. 369 c.p.c., “del fascicolo dei precedenti gradi di giudizio”, trattandosi peraltro di distinti fascicoli processuali (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017), osserva il Collegio che la censura volta a far valere la erroneità della sentenza di appello che avrebbe ritenuto non provato un fatto storico non contestato, è palesemente infondata. La tesi difensiva dei ricorrenti non trova, infatti, riscontro nella lettura delle comparse di risposta in primo grado del Comune convenuto e della associazione sportiva chiamata in causa: il Comune (comparsa di costituzione in data 6.6.2007), ha infatti contestato la pretesa nell'”an” e nel “quantum”, assumendo che spettava agli attori l’onere della prova del fatto storico e del nesso eziologico tra l’evento lesivo ed i danni, negando la propria responsabilità ed aggiungendo che dalla cartella clinica, prodotta dagli attori in allegato alla citazione, emergeva una descrizione del sinistro che imputava in via esclusiva all’uso improprio della cosa fatto del minore la causalità del danno (caso fortuito); analogamente l’associazione sportiva Pogliano 1950 (comparsa di costituzione in data 14.11.2007) rilevava come dall’atto di citazione non fosse assolutamente possibile ricostruire come effettivamente si svolsero i fatti.

Nessuna delle parti, convenuta e chiamata, ha pertanto ammesso o non contestato i fatti allegati dagli attori in citazione, ed il tentativo della parte ricorrente di ipotizzare una “non contestazione”, da parte del Comune convenuto, delle risultanze della cartella clinica va incontro al rilievo: a) che ai fatti allegati dagli attori in atto di citazione era del tutto estranea la ipotesi -indicata nella cartella clinica – che il minore si fosse appeso alla traversa della porta cagionandone la caduta: dall’atto introduttivo in primo grado risultava soltanto che “improvvisamente la porta del campo è caduta addosso al minore, cagionandogli gravi lesioni”; b) che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016; id. Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016); c) che nella specie la descrizione del sinistro riportata nella cartella clinica esula dal contenuto fidefaciente dell’atto pubblico, se non in relazione al mero profilo estrinseco della ricezione da parte dei medici di tale descrizione, e non anche della prova che il fatto descritto fosse effettivamente accaduto.

Quanto alla critica rivolta alla valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine alla insussistenza della prova del fatto storico e della dinamica del sinistro, è sufficiente osservare che la Corte d’appello ha – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti -specificamente considerato la cartella clinica, destituendola tuttavia di efficacia probatoria nella parte in cui veniva descritta la dinamica del sinistro in difetto di qualsiasi riscontro in ordine alla fonte personale o documentale della stessa. Anche le dichiarazioni testimoniali (testi indotti dai convenuti) sono state tutte valutate dalla Corte territoriale che le ha ritenute inefficaci in quanto nessuno dei testi era stato presente al fatto: le contrarie affermazione della parte ricorrente sono apodittiche ed indimostrate, non essendo state peraltro trascritte le prove testimoniali dalle quali emergerebbe il fatto storico, con palese violazione del requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Del tutto nuova, e quindi inammissibile, è poi la censura svolta dalla parte ricorrente in ordine ad una ipotizzata responsabilità, ai sensi dell’art. 2048 c.c., della Associazione sportiva Pogliano 1950 per omessa vigilanza sul minore alla stessa affidato, trattandosi di questione che non risulta sia stata introdotta con la domanda attorea o con le memorie ex art. 183 c.p.c. in seguito alla chiamata in causa, da parte del Comune convenuto, di tale associazione, nè discussa nei precedenti gradi di merito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti Comune di Pogliano Milanese, Associazione sportiva Pogliano 1950, Zurich Insurance PLC, in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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